LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14

Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009.

TESTO VIGENTE dal 16/07/2020

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Data di entrata in vigore:
  16/07/2020
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale

Capo I
  Disposizioni in materia di paesaggio. Modifiche alla legge regionale 5/2007
Art. 1
  (Sostituzione dell'articolo 57 ter della legge regionale 5/2007)
1.
L' articolo 57 ter della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è sostituito dal seguente:
<<Art. 57 ter
 (Conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR)
1. I Comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR, ai sensi dell' articolo 145, comma 4, del decreto legislativo 42/2004 , secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale in materia di urbanistica, entro i termini e con le modalità stabiliti dal PPR. I predetti termini sono rideterminati in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 103 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi).
2. La partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione o adeguamento è disciplinata dal PPR.>>.

Art. 2
  (Modifica dell'articolo 59 della legge regionale 5/2007)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<2 bis. Ai sensi dell' articolo 183, comma 3, del decreto legislativo 42/2004 , la partecipazione alle sedute della commissione di componenti dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. Fatto salvo quanto disposto all' articolo 183, comma 3, del decreto legislativo 42/2004 , per la partecipazione alle sedute assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, qualora, in ragione dell'interesse pubblico a garantire maggior efficacia nelle valutazioni, i Comuni ritengano di avvalersi di componenti esterni, in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, può essere riconosciuto e disciplinato, ai sensi del comma 2, un gettone di presenza e il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla seduta.>>.

Art. 3
  (Sostituzione dell'articolo 60 della legge regionale 5/2007)
1.
L' articolo 60 della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 60
 (Autorità competente per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche)
1. Le funzioni amministrative relative a interventi sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017 e del regolamento regionale di cui all'articolo 61, comma 5, sono delegate ai Comuni.
2. Sono altresì delegate ai Comuni le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario di cui all' articolo 146 del decreto legislativo 42/2004 , fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono di competenza della Regione nei seguenti casi:
a) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, per interventi di nuova edificazione o di demolizione e ricostruzione, anche con ampliamento, volti a realizzare edifici con una volumetria finale superiore a 10.000 metri cubi nei Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia; con una volumetria finale superiore a 5.000 metri cubi nei Comuni con più di 5.000 abitanti; con una volumetria finale superiore a 1.500 metri cubi in tutti gli altri Comuni della Regione; a tal fine la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;
b) riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 20.000 metri quadrati nei Comuni di montagna interna secondo la classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri Comuni;
c) opere e interventi sui fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell' articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 42/2004 , e individuati dal Piano paesaggistico regionale, nonché su alvei, sponde e argini dei medesimi, fatta eccezione per opere e interventi riguardanti il patrimonio edilizio realizzabili in attività edilizia libera o libera asseverata;
d) opere e interventi sulla linea di costa marittima e lagunare assunta, ai fini della sua delimitazione, dal Piano paesaggistico regionale;
e) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, per opere e interventi che implichino movimenti di terra superiori a 50.000 metri cubi;
f) opere e interventi di carattere sovracomunale;
g) opere e interventi assoggettati a conformità urbanistica ai sensi della disciplina regionale.
4. La delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di paesaggio di cui ai commi 1 e 2 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione di cui all' articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 . Qualora non sia stata istituita la Commissione locale del paesaggio di cui all'articolo 59 può essere conferita la delega per le sole funzioni di cui al comma 1.
5. Qualora la verifica di cui al comma 4 individui Comuni non conformi ai requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica, la Giunta regionale può delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai soggetti individuati dall' articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 , previo accertamento da parte della struttura regionale competente della sussistenza dei requisiti.
6. Le funzioni sanzionatorie, l'accertamento della compatibilità paesaggistica e l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dall' articolo 167 del decreto legislativo 42/2004 spettano alla Regione o ai Comuni delegati secondo la suddivisione di competenza stabilita dal presente articolo.
7. I procedimenti non conclusi con l'adozione del provvedimento paesaggistico alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 luglio 2020, n. 14 (Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009), sono conclusi dall'ente competente al rilascio del provvedimento alla data di avvio del relativo procedimento, secondo la disciplina vigente alla medesima data.
8. Sono confermate le deliberazioni della Giunta regionale adottate sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 14/2020 con le quali sono state delegate le funzioni amministrative in materia di paesaggio.>>.