LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14

Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009.

TESTO VIGENTE dal 16/07/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/07/2020
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale

Art. 4
  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2009)
1. All' articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera g) del comma 1 dopo le parole << dalle strutture perimetrali >> sono aggiunte le seguenti: << , escluse:

1) le rampe di scale aperte;

2) le strutture la cui proiezione ortogonale non superi la profondità massima di 2 metri, poste a tutela dell'unità immobiliare o dell'edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, balconi e poggioli;

3) le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall'articolo 37;

4) le tettoie a copertura della superficie per parcheggio (Sp) nei limiti dell'articolo 16
>>;

b)
al punto 1 del comma 2 ter dopo le parole << fino alla profondità massima di >> le parole << 1,60 metri >> sono sostituite dalle seguenti: << 2 metri >>.