LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA, POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE, CORREGIONALI ALL'ESTERO E LINGUE MINORITARIE
Art. 15
  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 31/2018)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), è inserito il seguente:
<<2 bis. Per la quantificazione delle economie di cui al comma 2 in presenza di un cofinanziamento a carico dell'ente locale individuato nei patti territoriali 2018-2020 stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali, la quota da restituire è calcolata in misura proporzionale all'ammontare del finanziamento regionale rispetto al totale delle risorse individuate nel patto territoriale per l'intervento rendicontato.>>.

Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 19/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 18 della L.R. 21/2019.
Art. 17
  (Indennità degli amministratori locali. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 18/2015)
1. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
<<g) riduzione di un quinto delle indennità previste alla lettera a) per i lavoratori dipendenti a tempo pieno che non siano collocati in aspettativa;>>;

b)
alla lettera h) dopo le parole << di un rimborso >> sono inserite le seguenti: << , anche forfettario, >>.

2. La Regione attua un concorso finanziario volto a ridurre l'impatto sui bilanci comunali dei maggiori oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali.
3. Il concorso finanziario di cui al comma 2 è definito con legge regionale.
4. Le indennità degli amministratori locali, come definite con deliberazione della Giunta regionale in applicazione dell' articolo 41, comma 3, della legge regionale 18/2015 , come modificato dal comma 1, non possono essere inferiori a quelle percepite alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18
  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24/2019)
1. All' articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 27 è sostituito dal seguente:
<<27. Per l'anno 2020 le risorse di cui al comma 26, tenuto conto dell'incremento della spesa conseguente al trasferimento di personale alla Regione, ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)), attuativo dell' articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019 , sono ripartite tra gli Enti regionali di decentramento amministrativo come segue:
a) 1.524.572,11 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
b) 3.892.949,88 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
c) 2.308.535,21 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
d) 844.359,46 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia.>>;

b)
alla lettera b) del comma 43 le parole << di chiusura anticipata del mutuo >> sono soppresse.

Art. 19
  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 4/2018)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), è inserito il seguente:
<<1 bis. L'adeguamento del trattamento economico conseguente a quanto previsto dal comma 1 è considerato quale onere per rinnovo contrattuale.>>.

Art. 20
  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 5/2020)
1. All' articolo 8 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << tra il 4 ottobre >> sono sostituite dalle seguenti: << tra il 6 settembre >>;

b)
al comma 2 le parole << entro il 4 agosto >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 18 luglio >>;

c)
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. Nell'anno 2020, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, trova applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, la normativa statale che disciplina la contemporaneità.
4 ter. Limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2020, in deroga a quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, della legge regionale 19/2013 , nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Negli altri comuni la dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:
a) non inferiore a 10 e non superiore a 30 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti;
b) non inferiore a 20 e non superiore a 60 nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
c) non inferiore a 33 e non superiore a 100 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.>>.

Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera u), L. R. 5/2021
Art. 22
 (Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza. Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all' articolo 4 della legge regionale 9/2009 , a integrazione di quanto previsto all' articolo 9, comma 73, della legge regionale 24/2019 , è autorizzata l'ulteriore spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
Art. 23
 (Interventi in materia di sicurezza. Proroghe di termini)
1.
Al comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le parole << 31 marzo 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 ottobre 2021 >>.

2. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2016 e 2017, di cui all' articolo 4 della legge regionale 9/2009 , sono prorogati al 31 ottobre 2021.
3.
Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), le parole << 30 settembre 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 ottobre 2021 >>.

4. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018, di cui all' articolo 4 della legge regionale 9/2009 , sono prorogati al 31 ottobre 2021.
5.
Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole << 31 dicembre 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 ottobre 2021 >>.

Art. 24
 (Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. I soggetti di cui all' articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), che, a causa della sospensione di manifestazioni/eventi di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa disposta con provvedimenti urgenti in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione ai sensi del medesimo articolo 4, possono accedere ai contributi ivi previsti in relazione alle spese sostenute e documentate.
2. Al ricorrere delle circostanze di cui al comma 1 e previa richiesta motivata, la Regione è autorizzata a concedere ai soggetti ivi indicati contributi anche per spese non previste dall' articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/2019 e strettamente connesse all'organizzazione dell'evento, nel limite massimo di 2.500 euro per ciascun richiedente, indipendentemente dal numero di eventi o manifestazioni organizzati.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare per le finalità di cui al comma 2 nell'ambito della disponibilità finanziaria e sulla base delle domande pervenute entro il 31 luglio 2020. Le modalità di richiesta ed erogazione del contributo di cui al comma 2 e le tipologie di spesa ammissibili sono disciplinate con avviso adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sicurezza e polizia locale.
4. Fino alla cessazione dello stato emergenziale derivante dalla pandemia COVID-19, i contributi di cui all' articolo 4 della legge regionale 7/2019 s'intendono riferiti anche alle spese sostenute dai soggetti organizzatori per gli adempimenti relativi all'osservanza delle linee guida dettate per garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle norme igienico-comportamentali.
5. I soggetti di cui all' articolo 5, comma 1, della legge regionale 7/2019 che, a causa della sospensione dei corsi di formazione in aula disposta con provvedimenti urgenti in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto modificare, spostare o annullare le attività oggetto di contribuzione ai sensi del medesimo articolo 5, possono accedere ai contributi ivi previsti in relazione alle spese sostenute e documentate.
Art. 25
  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7/2002)
1.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), è sostituita dalla seguente:
<<b) i rimpatriati, ovvero i corregionali di cui alla lettera a), che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto ritorno in regione da non più di due anni, e mantengono la residenza in un comune della regione per almeno tre anni dalla presentazione della domanda, pena la revoca dei benefici.>>.

Art. 26
  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4/2001)
1. Al comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera f ter) è sostituita dalla seguente:
<<f ter) sostenere con appositi contributi le attività, svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati aventi sede nella Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo, della ricerca scientifica e in altri ambiti della vita sociale rilevanti per la politica linguistica;>>;

b)
dopo la lettera f quater) sono aggiunte le seguenti:
<<f quinquies) sostenere con appositi contributi le spese di investimento dei soggetti di cui all' articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), per l'attuazione dell'articolo 10 della medesima legge;
f sexies) sostenere con appositi contributi le spese di investimento degli operatori economici e sociali aventi sede nel territorio di cui all' articolo 5 della legge regionale 15/1996 , finalizzate all'uso della lingua friulana nelle attività economiche e sociali;
f septies) sostenere con appositi contributi le attività di studio e di ricerca inerenti alla lingua friulana svolte da Università o enti di ricerca aventi sede nell'Unione Europea.>>.

Art. 27
  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 26/2007)
1.
Il comma 8 bis dell'articolo 8 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è sostituito dal seguente:
<<8 bis. Ai componenti della Commissione, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.>>.

Art. 28
  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 20/2009)
1.
Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
<<4. Ai componenti della Commissione, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.>>.

Art. 29
 (Proroga dei termini per lo svolgimento delle attività e la rendicontazione degli enti primari della minoranza linguistica slovena)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il finanziamento ricevuto per l'attività istituzionale del 2020 dagli enti primari della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6, della legge regionale 26/2007 , può essere utilizzato anche per le attività istituzionali concluse entro il 30 giugno 2021.
2. La rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è presentata entro il 30 settembre 2021 al Servizio competente in materia di lingue minoritarie della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione.
Art. 30
 (Proroga dei termini di convocazione delle Conferenze regionali per le minoranze linguistiche)
1. Con riferimento ai termini di convocazione di cui all' articolo 10 della legge regionale 26/2007 , all' articolo 30 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e all' articolo 17 bis della legge regionale 20/2009 , in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, la Terza Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, la Terza Conferenza di verifica e di proposta sull'attuazione della legge regionale 29/2007 e la Prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca sono convocate entro il 31 dicembre 2021.
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera g), L. R. 9/2023