LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 24
 (Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. I soggetti di cui all' articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), che, a causa della sospensione di manifestazioni/eventi di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa disposta con provvedimenti urgenti in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione ai sensi del medesimo articolo 4, possono accedere ai contributi ivi previsti in relazione alle spese sostenute e documentate.
2. Al ricorrere delle circostanze di cui al comma 1 e previa richiesta motivata, la Regione è autorizzata a concedere ai soggetti ivi indicati contributi anche per spese non previste dall' articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/2019 e strettamente connesse all'organizzazione dell'evento, nel limite massimo di 2.500 euro per ciascun richiedente, indipendentemente dal numero di eventi o manifestazioni organizzati.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare per le finalità di cui al comma 2 nell'ambito della disponibilità finanziaria e sulla base delle domande pervenute entro il 31 luglio 2020. Le modalità di richiesta ed erogazione del contributo di cui al comma 2 e le tipologie di spesa ammissibili sono disciplinate con avviso adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sicurezza e polizia locale.
4. Fino alla cessazione dello stato emergenziale derivante dalla pandemia COVID-19, i contributi di cui all' articolo 4 della legge regionale 7/2019 s'intendono riferiti anche alle spese sostenute dai soggetti organizzatori per gli adempimenti relativi all'osservanza delle linee guida dettate per garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle norme igienico-comportamentali.
5. I soggetti di cui all' articolo 5, comma 1, della legge regionale 7/2019 che, a causa della sospensione dei corsi di formazione in aula disposta con provvedimenti urgenti in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto modificare, spostare o annullare le attività oggetto di contribuzione ai sensi del medesimo articolo 5, possono accedere ai contributi ivi previsti in relazione alle spese sostenute e documentate.