LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 109
 (Misure urgenti in materia di volontariato e promozione sociale)
1. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19 e del correlato assetto normativo, relativamente ai procedimenti contributivi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera c), dall'articolo 23, comma 1, e dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), concessi per l'esercizio finanziario 2019, in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione:
a) i beneficiari sono autorizzati a sospendere o modificare le progettualità e relative attività programmate purché rientrino tra quelle ammissibili a contribuzione;
b) le progettualità di cui alla lettera a) devono in ogni caso essere concluse entro il termine ultimo del 30 novembre 2020;
c) la rendicontazione delle progettualità che rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b), o portate regolarmente a conclusione secondo l'originaria progettazione e scadenza, deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
d) sono ammesse a rendiconto, oltre alle spese sostenute per le progettualità di cui alle lettere a) e b), anche quelle dovute a contratti a titolo oneroso stipulati per la realizzazione delle attività originariamente previste e ammesse a contribuzione anche se le stesse a causa dell'emergenza COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti limitativi delle libertà emessi dalle autorità competenti sono state interrotte e non hanno potuto trovare compiuta realizzazione in alcuna delle forme previste dalle lettere a) e b).
2. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19 e del correlato assetto normativo, relativamente ai procedimenti contributivi previsti dall' articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2012 , per attuare i protocolli di sicurezza per il distanziamento sociale sono ammesse a contributo anche attrezzature tecniche quali tende da campeggio e altri sistemi di copertura utilizzati dalle organizzazioni di volontariato per effettuare attività all'aperto.
3. In via di interpretazione autentica del regolamento attuativo dell' articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2012 , sono considerate attrezzature tecniche le tende da campeggio e i sistemi di copertura di cui al comma 2, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato per le loro attività all'aperto.