LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2020, n. 20

Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  12/11/2020
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 17
 (Concertazione delle politiche di sviluppo)
1. La Regione concerta annualmente con gli enti locali le politiche di sviluppo del Sistema integrato Regione - Autonomie locali, per favorirne il coordinamento e per promuovere un sistema di governance tra le amministrazioni locali mediante il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale e di interesse strategico regionale.
2. La concertazione per lo sviluppo dei territori si svolge tra la Regione, i Comuni in forma singola o associata, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le procedure della concertazione, le tipologie di quote del fondo e le tipologie di interventi finanziabili con tali quote, le modalità di presentazione delle proposte di investimento da parte degli enti locali, nonché ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse di cui al comma 4.
4. Le risorse finanziarie per la concertazione sono determinate annualmente nell'ambito della legge regionale di stabilità.
5. Le risorse della concertazione possono essere utilizzate per integrare la realizzazione di interventi già parzialmente finanziati da altre assegnazioni regionali purché non vadano a coprire l'eventuale quota di cofinanziamento obbligatoria dell'ente locale prevista dalla disciplina di settore.
6. Una volta conclusa la procedura di concertazione e definito il riparto con legge regionale, le risorse individuate per i singoli investimenti non possono essere oggetto di devoluzione a favore di altri interventi.
7. Le direzioni centrali competenti per materia gestiscono la concessione, l'erogazione, il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti, la proroga della tempistica, se prevista dalla deliberazione di cui al comma 3, la verifica della rendicontazione finale degli interventi finanziati e ogni altro adempimento connesso e conseguente con riferimento agli investimenti rientranti nel settore seguito per competenza.
8. Per la rendicontazione finale degli investimenti concertati trova applicazione l' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 9, comma 9, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Integrata la disciplina del comma 3 da art. 9, comma 49, L. R. 13/2023