LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 93
 (Modifiche al bando concernente "Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart - Health" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 849 del 13 maggio 2016 e successive modifiche)
1. Al bando concernente "Attività 1.3.b Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati - aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 849 del 13 maggio 2016 e rettificato con decreto n. 5314/LAVFORU del 19/07/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 5 dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente:
<<c) non devono altresì comportare una riduzione della spesa ammessa del 40 per cento rispetto ai limiti minimi previsti dall'articolo 10, pena la revoca del contributo concesso per la realizzazione del progetto.>>;

b)
il punto 6 della lettera b) del comma 2, dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
<<6) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI, università e Organismi di ricerca e del 40 per cento per le grandi imprese ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera b);>>;

c)
la lettera d) del comma 3 dell'articolo 33 è sostituita dalla seguente:
<<d) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto comporti una riduzione della spesa ammissibile dell'intero progetto del 40 per cento rispetto ai limiti minimi previsti dall'articolo 10, pena la revoca del contributo concesso per la realizzazione del progetto;>>.