LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 89
1. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << tre anni >> sono sostituite dalle seguenti: << quattro anni >>;

b)
alla fine è aggiunto il seguente periodo: << Nelle more del completamento delle procedure di rinnovo dei componenti, il Gruppo di lavoro continua a svolgere le sue funzioni fino all'emanazione del decreto di nomina e comunque per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza. >>.