LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 66
  (Modifiche alla legge regionale 19/2009 )
1.
Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la parola << tre >> è sostituita dalla seguente: << cinque >>.

2.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 le parole << , esclusi quelli con cambio di destinazione d'uso >> sono soppresse.

3.  
( ABROGATO )
(1)
4.  
( ABROGATO )
(2)
5. All' articolo 39 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << senza modifiche alla sagoma >> sono inserite le seguenti: << salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali >>;

b)
al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: << In ogni caso gli standard urbanistici necessari dall'aumento delle unità immobiliari conseguenti agli interventi di cui al presente articolo, se non reperibili o inidonei all'utilizzo e alla gestione pubblica, devono essere monetizzati ai sensi dell'articolo 29 bis. >>.

6.
Al comma 1 dell'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009 dopo le parole << nel limite di 200 metri cubi di volume utile e accessorio in ampliamento >> sono aggiunte le seguenti: << per ogni unità immobiliare oggetto di intervento >>.

7. Al comma 1 dell'articolo 39 ter della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << e la riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere esistenti >> sono sostituite dalle seguenti: << , la riqualificazione o la realizzazione delle attività ricettive alberghiere su edifici esistenti >>;

b)
le parole << è ammessa la ristrutturazione o l'ampliamento delle stesse >> sono sostituite dalle seguenti: << sono ammessi tutti gli interventi di cui all'articolo 4 >>.

8. All' articolo 39 quater della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << , nonché al contributo straordinario di cui all'articolo 29 ter, ove previsto dall'Amministrazione comunale >> sono soppresse;

b)
al primo periodo del comma 4 dopo le parole << come individuate dagli strumenti urbanistici comunali >> sono inserite le seguenti: << al 31 dicembre 2018 >>.

9.
Dopo la lettera c) del comma 2 bis dell'articolo 49 della legge regionale 19/2009 è aggiunta la seguente:
<<c bis) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

Note:
1Comma 3 abrogato da art. 112, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, c. 3, L.R. 19/2009.
2Comma 4 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 38, L.R. 19/2009.