LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 51
 (Rendicontazione dei contributi ai sistemi bibliotecari)
1. Al fine della rendicontazione dei contributi concessi dall'Amministrazione regionale a sostegno dell'attività svolta dai sistemi bibliotecari esistenti alla data dell'1 gennaio 2016, sono ammissibili a rendiconto le spese impegnate dal beneficiario nell'anno per il quale il contributo è stato concesso ancorché da questi pagate nell'anno successivo e in data posteriore a quella fissata per la rendicontazione del contributo medesimo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beneficiari trasmettono al Servizio competente in materia di beni culturali la documentazione integrativa del rendiconto già presentato e, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, il Servizio approva il rendiconto stesso e liquida il saldo del contributo, eventualmente dovuto.