LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 25
1. All' articolo 142 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << di maestro di sci, >> sono inserite le seguenti: << di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada, >>;

b)
al comma 3 dopo le parole << i maestri di sci, >> sono inserite le seguenti: << i maestri di mountain bike e di ciclismo fuori strada, >>;

c)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti ai Comuni che le accertano e le irrogano in conformità alla legge regionale 1/1984 , fatta salva la devoluzione ai rispettivi Collegi, se previsti e ove istituiti.>>;

d)
il comma 8 è abrogato.