LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 giugno 2019, n. 8

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003. n. 13.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

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Data di entrata in vigore:
  27/06/2019
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 4
 (Clausole di salvaguardia)
1. In esito alla rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo la misura dell'assegno vitalizio non può subire una percentuale di riduzione superiore a quella risultante applicando alla misura stessa le aliquote progressive per scaglioni stabilite nella Tabella B allegata alla presente legge, con riferimento ai moltiplicatori ivi individuati in base alla differenza espressa in termini percentuali tra la misura dell'assegno vitalizio spettante e la misura dell'assegno vitalizio rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo.
2. L'applicazione delle aliquote progressive per scaglioni di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, come disciplinata al comma 1, non trova attuazione nel caso la stessa comporti una riduzione della misura dell'assegno vitalizio superiore a quella risultante dalla rideterminazione prevista dall'articolo 2.
3. In ogni caso, la misura dell'assegno vitalizio e della relativa quota agli aventi diritto non può essere inferiore a un importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che la misura dell'assegno o della relativa quota, secondo quanto previsto dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia già inferiore a tale soglia.