LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 giugno 2019, n. 8

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003. n. 13.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

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Data di entrata in vigore:
  27/06/2019
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 3
 (Montante contributivo)
1. Il montante contributivo individuale è determinato sulla base dei contributi versati per la corresponsione dell'assegno vitalizio e della relativa quota agli aventi diritto, in relazione al periodo di esercizio del mandato o di espletamento della carica.
2. Il montante contributivo di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla misura della trattenuta prevista dalla normativa regionale vigente in ciascun periodo di esercizio del mandato o di espletamento della carica.
3. La quota di contributi a carico della Regione e del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte il contributo a carico del consigliere e dell'assessore regionale.
4. Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio.
5. Il montante contributivo determinato ai sensi dei commi precedenti è incrementato nella misura prevista dall' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
6. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi è calcolato un unico montante contributivo, rivalutando i singoli versamenti effettuati.
7. Nel caso in cui dopo la data di decorrenza dell'assegno vitalizio siano stati versati ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato o di una successiva carica, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e diverso montante contributivo, cui si applicano i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica alla data di cessazione del successivo mandato o della successiva carica. L'assegno vitalizio così determinato si somma al precedente già maturato.
8. La contribuzione volontaria finalizzata al raggiungimento del minimo previsto per il conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio è calcolata con riferimento alla normativa regionale vigente nell'ultimo giorno della legislatura completata e si considera versata in pari data.