LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 maggio 2019, n. 7

Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/05/2019
Materia:
220.05 - Fiere e mercati
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 8
 (Sportello di consulenza per le manifestazioni temporanee)
1. La Regione riconosce il ruolo e l'esperienza del Comitato regionale FVG delle Pro Loco d'Italia di cui all' articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), che istituisce uno sportello informativo per l'assistenza nell'organizzazione degli eventi di cui alla presente legge con lo scopo di fornire informazioni, consulenza e assistenza agli organizzatori di eventi in Friuli Venezia Giulia.
2. Lo sportello di cui al comma 1 potrà avere sedi dislocate sul territorio regionale.
3. Lo sportello di cui al comma 1 può altresì recepire le richieste, le istanze, le dichiarazioni e le domande comunque denominate, nonché ogni documentazione ad esse allegate, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni per lo svolgimento degli eventi di cui alla presente legge, anche in forma cartacea al fine del caricamento nel portale informatico del SUAP di cui all' articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale) o altri analoghi portali informatici in uso presso i Comuni del Friuli Venezia Giulia.
4. Per la finalità di cui al presente articolo, la Regione assegna al Comitato di cui al comma 1, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, un contributo annuale a sollievo degli oneri relativi alle attività di cui ai commi 1 e 3.
5. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la struttura competente è quella in materia di attività turistiche.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 30, comma 3, L. R. 10/2023