LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 maggio 2019, n. 7

Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/05/2019
Materia:
220.05 - Fiere e mercati
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 5
 (Contributi per corsi di formazione)
1. La Regione riconosce un contributo forfettario una tantum, fino ad un importo massimo di 3.000 euro all'anno in favore del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia delle Pro Loco, delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, anche laddove unite in Consorzio, e dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a un importo massimo di 5.000 euro per gruppi di almeno tre Comuni con una popolazione complessiva non superiore 30.000 abitanti, al fine di organizzare corsi formativi volti a consentire l'ottenimento, e ogni eventuale aggiornamento periodico obbligatorio, delle certificazioni in materia di sicurezza, antincendio e primo soccorso, nonché corretta prassi igienica, necessarie per lo svolgimento degli eventi di cui alla presente legge.
2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, è richiesta una partecipazione minima ai corsi di almeno dieci iscritti.
3. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la struttura competente è quella in materia di Autonomie locali e sicurezza.
4. I Comuni e le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, anche laddove unite in Consorzio, beneficiari del contributo di cui al comma 1 sono tenuti a dare adeguata pubblicità ai corsi formativi da essi tenuti per favorire la più ampia partecipazione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 42, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 9/2019
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 42, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 9/2019
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 24, comma 5, L. R. 13/2020
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 2, L. R. 10/2023