LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 maggio 2019, n. 7

Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/05/2019
Materia:
220.05 - Fiere e mercati
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 4
 (Contributi per il sostentamento delle spese di assistenza tecnica e acquisizione di servizi)
1. Al fine di valorizzare e sostenere manifestazioni ed eventi pubblici e/o di pubblico spettacolo, organizzati da Comuni, Enti privati, Fondazioni e Associazioni senza fini di lucro, Pro Loco e Parrocchie, da tenersi in luoghi chiusi o all'aperto, la Regione istituisce un fondo per l'abbattimento delle spese sostenute dai soggetti organizzatori per lo svolgimento dell'evento finanziato e finalizzate:
a) all'assistenza tecnica necessaria per la presentazione della documentazione richiesta dalla legge;
b) all'acquisto di attrezzature o materiali durevoli necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute;
c) all'acquisto di allestimenti necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute;
d) all'acquisizione di servizi, materiali di consumo o al noleggio di allestimenti necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute ovvero la copertura di oneri assicurativi, ivi comprese quelle dirette a garantire l'accessibilità inclusiva nei confronti di persone con disabilità, anziani, famiglie e persone con intolleranze alimentari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce in favore dei soggetti organizzatori un contributo annuo fino ad un importo massimo di 3.000 euro, indipendentemente dal numero di eventi o manifestazioni da essi organizzati nel corso dell'anno. Il riconoscimento opera alla data della domanda. Nella determinazione dell'importo massimo annuo sono presi in considerazione gli eventi che si sono realizzati nell'anno di riferimento.
3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso anche in favore degli eventi e delle manifestazioni di cui all'articolo 2.
4. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la struttura competente è quella in materia di Autonomie locali e sicurezza.
4 bis. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 e in relazione alla tipologia di beneficiari elencati al comma 1, il contributo agli enti privati è concesso solo nel caso di iniziativa aperta al pubblico senza scopo di lucro per il soggetto richiedente e organizzatore dell'evento.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 13/2020
2Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 9, comma 91, L. R. 13/2021
3Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
4Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
5Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023
6Parole aggiunte al comma 2 da art. 30, comma 1, lettera d), L. R. 10/2023
7Comma 4 bis aggiunto da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 10/2023