LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 maggio 2019, n. 7

Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  09/05/2019
Materia:
220.05 - Fiere e mercati
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 3
 (Contributi per interventi manutentivi delle sedi delle Pro Loco, delle parrocchie e delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro)
1. La Regione concede contributi in conto capitale in favore delle Pro Loco, delle parrocchie, delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro che abbiano la sede in Comuni fino a 30.000 abitanti, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria come previsti e definiti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), o di adeguamento alle normative vigenti di immobili e impianti:
a) pubblici destinati a sede dei soggetti beneficiari e ubicati nel territorio della Regione;
b) pubblici o privati destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali ubicati nel territorio della Regione.
2. La Regione concede contributi in conto capitale in favore dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento alle normative vigenti di immobili e impianti destinati agli eventi di cui all'articolo 2 di proprietà o in disponibilità dei Comuni medesimi.
3. La tipologia dei soggetti beneficiari, i criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso i contributi previsti dai commi 1 e 2 non sono tra loro cumulabili.
4. La Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, emana il bando nel quale sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di cui al presente articolo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 65, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 65, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 65, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 65, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Parole soppresse al comma 4 da art. 5, comma 6, L. R. 22/2020