LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


TITOLO VI
 MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO E ALTRE NORME URGENTI
Capo I
 Misure di semplificazione
Art. 67
  (Disposizioni concernenti l'Ufficio stralcio per la gestione degli archivi, dei rapporti giuridici e dei procedimenti facenti capo alle soppresse Province e modifiche all' articolo 9 quater della legge regionale 20/2016 )
1.
Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle autonomie locali e fino all'effettivo subentro degli enti destinatari delle funzioni delle soppresse province nei rapporti giuridici attivi e passivi connessi alle funzioni provinciali trasferite, la Regione è autorizzata a sostenere, per il tramite dell'Ufficio stralcio di cui all' articolo 9 quater della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), gli oneri relativi alla gestione dei beni connessi alle funzioni provinciali trasferite, fatte salve le azioni di recupero nei confronti dei soggetti destinatari dei beni medesimi.

2. All' articolo 9 quater della legge regionale 20/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << degli archivi, >> sono soppresse;

b)
al comma 2 le parole << degli archivi, >> sono soppresse.

Art. 68
 (Norme in materia di sicurezza urbana)
1. Qualora sussista un interesse diretto dell'Amministrazione regionale alla realizzazione di progetti per il raggiungimento di obiettivi di sicurezza urbana finalizzati allo sviluppo di sinergie operative tra la Regione, gli organi periferici dello Stato e la polizia locale, già oggetto di finanziamento regionale nell'ambito dell'articolo 4, commi 1, lettera e), e 3 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), con decreto del Direttore del servizio competente in materia di sicurezza può essere disposto l'utilizzo per le medesime finalità dei fondi assegnati e non interamente impiegati, fissando i termini per la conclusione delle attività e per la rendicontazione.
Art. 69
  (Modifica all' articolo 32 della legge regionale 12/2011 in materia funeraria e di polizia mortuaria)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Nel loculo o nella fossa, su richiesta dell'avente diritto ai sensi del Codice civile , possono essere inserite altre urne contenenti ceneri o resti mortali.>>.

Art. 70
  (Modifica all' articolo 4 della legge regionale 6/2013 concernente le stazioni ferroviarie regionali di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana)
1.
Al comma 11 quater dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole << dall'entrata in vigore della >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla data di pubblicazione del relativo avviso da parte della Direzione centrale competente, sulla base delle risorse rese disponibili dalla >>.

Art. 71
  (Modifiche all' articolo 4 della legge regionale 5/2018 concernente le emittenti radiofoniche e televisive regionali)
1. All' articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 2 dopo le parole << per le emittenti televisive digitale terrestre >> sono aggiunte le seguenti: << con autorizzazione a fornitori di contenuti a carattere commerciale >>;

b)
alla lettera b) del comma 2 dopo le parole << per le emittenti radiofoniche via etere >> sono aggiunte le seguenti: << a carattere commerciale >>;

c)
dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<<c bis) alle emittenti televisive con autorizzazione a fornitore di contenuti a carattere comunitario sul digitale terrestre, con copertura di almeno il 70 per cento della popolazione regionale e alle emittenti radiofoniche con concessione a carattere comunitaria in etere con almeno il 50 per cento della popolazione regionale, che impiegano personale assunto con contratti di categoria radio e tv, viene riservata la quota del 30 per cento della spesa di cui all'articolo 14, comma 1; in ogni caso le emittenti beneficiarie non possono presentare più di una domanda di contributo, indipendentemente dal numero di autorizzazioni o concessioni detenute.>>.

Art. 72
  (Modifiche all' articolo 2 della legge regionale 37/2017 concernente il patrimonio immobiliare dell'Ezit)
1. All' articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 13 le parole << tra il Commissario Liquidatore dell'Ezit >> sono sostituite dalle seguenti: << tra il Commissario liquidatore dell'EZIT, o, in alternativa, tra il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana >>;

b)
al comma 14 le parole << dell'EZIT. >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'EZIT, o, in alternativa, del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana. >>;

c)
il comma 15 è abrogato.

Art. 73
  (Modifica all' articolo 8 della legge regionale 14/2018 in materia di salute e politiche sociali)
1.
Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le parole << di progettazione finalizzate alla realizzazione >> sono sostituite dalle seguenti: << la realizzazione >>.

Art. 74
  (Modifica all' articolo 3 della legge regionale 13/2018 in materia di diritto allo studio)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. In attuazione di quanto previsto dall' articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e dell' articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i Comuni, fatte salve le procedure già in atto per l'anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore regionale da parte delle famiglie stesse.>>.

Art. 75
  (Interpretazione autentica dell' articolo 3 della legge regionale 63/1982 concernente i componenti esterni degli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale)
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali di livello equiparato si riferisce all'ammontare dei rimborsi spese previsti per i dipendenti regionali per le missioni effettuate sul territorio nazionale.
Art. 76
  (Modifiche all' articolo 12 della legge regionale 28/2018 concernente la spesa per le relazioni pubbliche della Regione)
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), è inserito il seguente:
<<5 bis. La disposizione di cui al comma 5 non si applica al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia istituto ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), alla PromoTurismoFVG, all'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane e all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC).>>.

Art. 77
  (Modifiche all' articolo 12 della legge regionale 28/2018 in materia di finanza locale)
1.
Al comma 10 dell'articolo 12 della legge regionale 28/2018 le parole << nelle intese di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sottoscritte negli anni 2017 e 2018, >> sono sostituite dalle seguenti: << negli anni 2017 e 2018 ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), >>.

Art. 78
 (Disposizioni in materia di funzione pubblica)
1.
L' articolo 30 septies della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è sostituito dal seguente:
<<Art. 30 septies
 (Incarico)
1. Il Direttore generale dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.>>.

2.
Prima del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è inserito il seguente:
<<01. Per l'annualità 2019 il budget per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale dirigente e non dirigente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, commi 1 e 5, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è fissato in 700.000 euro.>>.

3. In relazione alle particolari esigenze operative e funzionali delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale correlate ai processi di riforma delle autonomie locali della Regione, per l'utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi per l'accesso agli impieghi presso le amministrazioni medesime banditi nel corso del solo anno 2019, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 10, comma 14, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 79
  (Modifica all' articolo 7 della legge regionale 14/2016 concernente interventi a favore di edifici universitari)
1.
Al comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), la parola << due >> è sostituita dalla seguente: << cinque >>.

Art. 80
  (Modifica all' articolo 5 della legge regionale 29/2018 in materia di edilizia di culto)
1.
Al comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole << della struttura >> sono sostituite dalle seguenti: << anche con riguardo a spese già sostenute >>.

Art. 81

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, commi 29 e 30, L.R. 29/2018.
Art. 82
  (Modifica all' articolo 12 della legge regionale 20/2015 concernente il limite di spesa sostenuta per mostre)
1.
Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), la parola << mostre, >> è soppressa.

Art. 83
  (Modifiche all' articolo 12 della legge regionale 1/1984 concernente l'ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative regionali)
1.
Il quinto e il sesto comma dell' articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sono abrogati.

(1)
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 11, comma 6, L. R. 16/2019
Art. 84
 (Conferma di contributo all'Associazione Donatori di Sangue di Trieste per l'acquisto di un automezzo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell'articolo 8, commi 39 e seguenti, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per l'acquisto di autoveicolo o automezzo da destinare alle finalità istituzionali del beneficiario. La domanda per la conferma del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo III
 Debiti fuori bilancio
Art. 85
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell' articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), è riconosciuta la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio:

Direzione centrale o struttura equiparataTipologia di debito fuori bilancioCreditoreOggetto della spesaImporto 2019MissioneProgrammaTitolo
a)D.C. Autonomie locali, sicurezza, politiche per l'immigrazioneD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)Acquedotto del Carso S.p.A.Forniture idriche agli immobili regionali (ft. n. 2/PA dd. 25/02/2019)2.105,37131
b)D.C. Finanze e patrimonioD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)SECURITAS S.A. - BruxellesServizio di vigilanza degli immobili regionali - sede di Bruxelles9.392,88131
c)D.C. Risorse agroalimentari, forestali e itticheD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)Pordenone Fiere S.p.A.Partecipazione alla fiera Ortogiardino 201912.972,261611
d)D.C. Infrastrutture e territorioD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)Agenzia regionale per l'ambiente A.R.P.A. FVGServizio di analisi ambientali19.271,51 1031
e)D.C. Infrastrutture e territorioD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)Iniziative e Sviluppo soc. cooperativaServizio di contact center
(rif. ft. n. 15/1 dd. 15/02/2019)
314,281041
f)D.C. Infrastrutture e territorioD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera a)GOZZI FerruccioSentenza n. 666/2018 Giudice di pace di Trieste4.083,691051
g)D.C. Risorse agroalimentari, forestali e itticheD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)Società Centro di Assistenza Agricola UNICAA S.r.l.Svolgimento funzioni relative a variazione potenziale viticolo2.464,671611
h)D.C. Risorse agroalimentari, forestali e itticheD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera a)DILICH AuroraSentenza n. 484/2018 Tribunale di Trieste e atto di precetto dd. 14/03/201939.965,491621
i)D.C. Funzione pubblica e semplificazioneD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)Lavorint S.p.A.Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, periodo 01/11/2018-31/03/2019 (Rif. ft. 504/E dd. 31/01/2019; ft. 806/E dd. 31/01/2019; ft. 1215/E dd. 28/02/2019, ft. 1607/E dd. 28/02/2019)20.500,001101
j)D.C. Autonomie locali, sicurezza e politiche per l'immigrazioneD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)TelepassPedaggi autostradali mese di dicembre 20184.761,02131
IMPORTO TOTALE 2019 riconoscimento debiti fuori bilancio proposti115.831,17


2. Per le finalità previste al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 2.105,37 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1085)
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1471)
4. Per le finalità previste al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 9.392,88 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/7984)
5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1407)
6. Per le finalità previste al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 12.972,26 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/7351)
7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/6972)
8. Per le finalità previste al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 19.271,51 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporti per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/5405)
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporti per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/3911)
10. Per le finalità previste al comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa di 314,28 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/8197)
11. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/3014)
12. Per le finalità previste al comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa di 4.083,69 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/7352, S/8422)
13. Agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1002)
14. Per le finalità previste al comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di 2.464,67 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/7899)
15. Agli oneri derivanti dal comma 14 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/6332)
16. Per le finalità previste al comma 1, lettera h), è autorizzata la spesa di 39.965,49 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/9141, S/9142)
17. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1002)
18. Per le finalità previste al comma 1, lettera i), è autorizzata la spesa di 20.500 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/545)
19. Agli oneri derivanti dal comma 18 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/544)
20. Per le finalità previste al comma 1, lettera j), è autorizzata la spesa di 4.761,02 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato dl previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/7376).
21. Agli oneri derivanti dal comma 20 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1255)
Capo II
 Norme urgenti per gli enti locali
Art. 86
 (Conferma di contributo al Comune di Udine)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Udine, il contributo già concesso alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Udine ai sensi dell' articolo 2, comma 44, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), con decreto n. 2995/PROTUR del 27 luglio 2018 del Direttore del competente servizio della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, per supportare le iniziative per lo sviluppo della piattaforma logistica agroalimentare nel Comune di Udine.
2. La domanda per la conferma del contributo di cui al comma 1 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente a una relazione sugli interventi programmati con evidenza dei termini di fine lavori e di rendicontazione da parte del nuovo beneficiario.
Art. 87
 (Conferma di contributo al Comune di Manzano)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Comune di Manzano il contributo di 487.500 euro, convertito ai sensi dell' articolo 29, comma 5, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e destinato, con deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2018, n. 129, all'intervento denominato "Realizzazione del centro di catalogazione e di ricerca sul distretto della sedia sito in via Sottomonte", ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato i termini perentori da ultimo prorogati, di aggiudicazione e di inizio lavori, fissati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2018, n. 1971.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Manzano presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
3. Ai sensi del comma 1 il servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa i nuovi termini di aggiudicazione, inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo stesso.
Art. 88
 (Devoluzione di contributo al Comune di Varmo)
1. Al fine di soddisfare le nuove esigenze rappresentate dal Comune di Varmo è autorizzata la devoluzione del contributo concesso per la "Ristrutturazione ed ampliamento ex-scuola elementare Pacifico Valussi di Romans di Varmo" con decreto n. 5960 del 29 novembre 2016, per il diverso intervento riguardante l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione ed ampliamento Villa Giacomini ed ex scuole elementari ad uso socio-culturale 2° lotto" con la medesima finalità di centro di aggregazione giovanile.
2. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
Art. 89
 (Assegnazioni straordinarie ai Comuni di Moraro e Montenars)
1. Per l'anno 2019 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Moraro, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, un contributo straordinario di 40.000 euro. Le risorse sono erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.
2. Per l'anno 2019 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Montenars, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, un contributo straordinario di 30.000 euro. Le risorse sono erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.
Art. 90
 (Conferma di contributo al Comune di Sacile)
1. Per la realizzazione dell'intervento di realizzazione della nuova scuola di S. Odorico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Sacile:
a) il contributo ventennale costante di 50.000 euro annui concesso, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali, Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), con decreto n. 3058/CULT del 28 settembre 2007 per la realizzazione dell'intervento di restauro e adeguamento normativo di Palazzo Ettoreo 1° lotto;
b) il contributo ventennale costante di 48.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), con decreto n. 6256/PMT del 15 novembre 2013, per lavori di valorizzazione della frazione di S. Odorico, 2° lotto.
2. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - servizio edilizia scolastica.
3. Ai fini della definizione del nuovo quadro economico possono essere ammesse spese già sostenute per la progettazione dell'intervento finanziato originariamente.
4. In relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera a), è disposta la riallocazione del relativo impegno per complessivi 350.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. In relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera b), è disposta la riallocazione del relativo impegno per complessivi 950.000 euro, suddivisi in ragione di 48.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2031, e di 336.000 euro per l'anno 2019, quale somma reimputata con decreto del Ragioniere generale n. 407/FIN del 21 febbraio 2019 ai sensi dell' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. Le riallocazioni disposte dai commi 4 e 5 per le annualità successive al 2021 faranno carico alle corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli dei bilanci per gli anni medesimi.
Art. 91
  (Modifica alla Tabella R relativa all' articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018 concernente un intervento nel Comune di Drenchia)
1. Alla Tabella R relativa all' articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), con riferimento al numero di intervento sotto indicato, la descrizione dell'oggetto, la Missione, il Programma, il Titolo e Direzione centrale competente sono sostituiti dai seguenti:

N.
I
N
T
E
R
V
E
N
T
O
DescrizioneMissioneProgrammaTitoloDirezione centrale competente
119Riqualificazione del Rifugio Solarie - Comune di Drenchia712Direzione generale


Art. 92
  (Modifica all' articolo 10 della legge regionale 29/2018 in materia di coordinamento della finanza pubblica)
1.
I commi 98 e 99 dell' articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono abrogati.