LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


TITOLO III
 MISURE DI PROMOZIONE IN MATERIA DI TURISMO, DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELLA NAUTICA E DELL'AERONAUTICA, SEMPLIFICAZIONE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN GENERE, MISURE PER IL SETTORE AGROALIMENTARE E IN AMBITO FORESTALE E MONTANO E MISURE DI PEREQUAZIONE PER I CITTADINI DELLA REGIONE
Capo I
 Misure di promozione in materia di turismo
Art. 20
  (Modifiche alla legge regionale 21/2016 )
1.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è inserita la seguente: <<
<<a bis) condhotel;>>.

2. All' articolo 22 della legge regionale 21/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dopo le parole << alberghi o hotel, >> è inserita la seguente: << condhotel, >>;

b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Le definizioni del condhotel sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell' articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ). Le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività di condhotel, sia per strutture esistenti sia di nuova realizzazione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell' articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018 .>>;

c)
dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
<<12 bis. In tutti i casi di gestione unitaria e di fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive di cui al presente articolo, le unità abitative, le camere o le suite facenti parte il compendio immobiliare, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura per l'intero anno, sono frazionabili nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge. In tali casi la gestione unitaria e la fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive deve essere disciplinata da una convenzione, da stipulare prima o contestualmente al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio nel caso di nuove costruzioni o trasformazioni di strutture esistenti e prima dell'eventuale frazionamento. La convenzione, da trascriversi presso i pubblici registri immobiliari a cura e spese dei proprietari e di durata minima pari a dieci anni, è stipulata tra i proprietari in conformità a una convenzione-tipo approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può comportare la riduzione dei posti letto alberghieri preesistenti ovvero la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, in assenza di variante allo strumento di pianificazione comunale.>>.

3.
Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 21/2016 le parole << nelle sue vicinanze o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando a esse si accede da un diverso ingresso >> sono sostituite dalle seguenti: << nell'ambito dello stesso Comune ovvero nell'area di pertinenza urbanistica di cui all' articolo 3, comma 2, della legge regionale 19/2009 , se situate in Comuni diversi dalla sede principale >>.

4.
L' articolo 25 della legge regionale 21/2016 è sostituito dal seguente:
<<Art. 25
 (Bed and breakfast)
1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, o di immobili diversi da quello di residenza, ove eleggono domicilio, offrono alloggio e prima colazione ivi servita, privilegiando nell'offerta della prima colazione l'utilizzo di prodotti agricoli regionali di cui all' articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).
2. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:
a) in forma non imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, offra in forma saltuaria e non continuativa, il servizio di cui al comma 1 in non più di quattro camere e otto posti letto;
b) in forma imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare fornisca, con carattere continuativo, abituale e professionale, il servizio di cui al comma 1 in non più di sei camere e dodici posti letto.
3. L'attività gestita nelle forme di cui al comma 2, lettere a) e b), garantisce i seguenti servizi di ospitalità turistica quali:
a) pulizia giornaliera dell'alloggio;
b) fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno;
c) fornitura senza limiti di consumo di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento, nei periodi di accensione dipendenti dalla classificazione climatica dei singoli Comuni;
d) assistenza, manutenzione e riparazioni nelle camere o negli appartamenti;
e) ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.
4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità di cui al comma 1 non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
5. L'attività di cui al comma 2 richiede, in ogni caso, la sistemazione, all'interno della struttura, di una camera da letto riservata al titolare.
6. Gli esercizi di bed and breakfast possono essere classificati nelle categorie standard, comfort e superior in base a quanto disposto dall'allegato <<H>> facente parte integrante della presente legge.>>.

5. All' articolo 29 della legge regionale 21/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << dry marina e marina resort >> sono sostituite dalle seguenti: << dry marina, marina resort e all year marina resort >>;

b)
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
<<8 bis. Gli all year marina resort sono marina resort a gestione annuale all'interno dei quali è possibile disporre di un posto barca per l'intera durata del periodo di apertura della struttura, dotati di riscaldamento di servizio ai locali comuni e di acqua calda nei servizi.>>.

6.
Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 21/2016 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Ai fini della classificazione gli all year marina resort devono essere dotati dei requisiti minimi qualitativi riferiti ai marina resort e indicati negli allegati <<F>> e <<G>> alla presente legge, nonché, nei locali comuni, di un impianto di riscaldamento e di erogazione di acqua calda nei lavabi e nelle docce.>>.

7.
Dopo l' articolo 31 della legge regionale 21/2016 è inserito il seguente:
<<Art. 31 bis
 (Strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali)
1. Sono strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali tutti gli esercizi aperti al pubblico che utilizzano manufatti realizzati con materiali naturali o con tecniche di bioedilizia non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 29, assimilabili alle seguenti tipologie esemplificative:
a) galleggianti: alloggi e locali di somministrazione galleggianti, assicurati alla riva o all'alveo di fiumi, canali, ambiti lagunari o costieri;
b) manufatti ecocompatibili: alloggi collocati nell'ambito di contesti arborei di alto fusto o in aree verdi;
c) palafitte e/o cavane: alloggi e locali di somministrazione collocati stabilmente su superfici acquee;
d) botti: alloggi realizzati all'interno di botti in legno;
e) cavità: alloggi, locali di somministrazione, magazzini e depositi realizzati in cavità artificiali.
2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere realizzate in aree naturali anche non urbanizzate ovvero attraverso l'utilizzo di edifici o manufatti esistenti in tali aree, anche attraverso il loro recupero mediante l'inserimento di elementi facilmente rimovibili aventi tipologie e materiali costruttivi ecocompatibili, nel rispetto delle leggi di settore in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. L'apertura è soggetta a SCIA ai sensi dell'articolo 31 comma 2.
3. Per le strutture di cui al presente articolo, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, individua ulteriori:
a) specifiche costruttive e di materiali da utilizzare per le strutture ricettive in aree naturali ovvero il numero massimo di strutture ammissibili, in modo da garantirne la compatibilità e adattabilità con l'ambiente nel quale sono collocate;
b) requisiti igienico-sanitari e ogni altra prescrizione tecnica necessaria per la realizzazione degli interventi anche in deroga ai requisiti e ai parametri previsti dalle leggi regionali di settore;
c) modalità di apertura e di esercizio, nonché gli eventuali requisiti di classificazione delle strutture ricettive in aree naturali.
4. Per le strutture ricettive di cui al presente articolo:
a) non trovano applicazione i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto di cui alla presente legge, nonché i requisiti previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi);
b) le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché le disposizioni in materia di efficientamento energetico degli edifici, devono essere dimostrate ove tecnicamente possibile in funzione della specifica tipologia;
c) si applica l'indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati, salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici;
d) i servizi igienici possono essere reperiti all'interno del complesso afferente all'attività esistente qualora sia dimostrato il soddisfacimento dei requisiti igienico-sanitari stabiliti ai sensi del comma 3.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per gli alberi monumentali individuati nell'elenco di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e per i prati stabili naturali di cui alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali). Nelle altre aree naturali protette gli interventi sono realizzati in conformità con la tutela prevista dalle specifiche disposizioni di settore e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 " e successive modificazioni).>>.

8.
Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 21/2016 le parole: << , come modificato dall'articolo 73 >> sono soppresse.

9.
Dopo il comma 4 bis dell'articolo 59 della legge regionale 21/2016 è aggiunto il seguente:
<<4 ter. I contributi di cui al comma 1, da erogarsi in favore delle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, per le iniziative individuate al comma 2, o comunque da erogarsi agli stessi destinatari in applicazione del comma 4, possono essere concessi esclusivamente qualora il fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva, negli ultimi cinque anni o nel minor periodo nel caso di imprese costituite da meno di cinque anni, sia integralmente derivante dall'attività turistica. Nel fatturato e nel ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza sul territorio regionale, o da attività ricettiva di ospiti per motivi di lavoro o sanitari, nonché da attività congressuale e di organizzazione eventi ovvero derivanti da vendita di cespiti aziendali.>>.

Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera q), L. R. 11/2022
Art. 22
  (Modifiche alla legge regionale 2/2002 )
1. Alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 88 è sostituito dal seguente:
<<Art. 88
 (Requisiti per l'esercizio di attività ricettiva)
1. Ai fini dell'esercizio di struttura ricettiva turistica il titolare e il suo rappresentante, nonché il gestore qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .>>;

b)
gli articoli 89, 90 e 91 sono abrogati.

Art. 23
  (Modifiche alla legge regionale 25/1996 )
1.
Alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), dopo le parole << di campeggiatori o di turisti >> è inserita la seguente: << anche >>.

2. All' articolo 4 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica dopo la parola << Edifici >> sono inserite le seguenti: << e strutture >>;

b)
dopo il comma 5 ter è aggiunto il seguente:
<<5 quater. Al fine della valorizzazione dell'attività agrituristica regionale è consentita la realizzazione di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali ai sensi dell' articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).>>.

3.
L' articolo 16 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 16
 (Finanziamento per la valorizzazione della segnaletica agrituristica, degli itinerari agrituristici e delle testimonianze della civiltà contadina regionale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un finanziamento per la realizzazione e l'ammodernamento di strumenti informativi, la realizzazione e manutenzione della segnaletica agrituristica, gli itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale.
2. Il finanziamento è concesso annualmente sulla base di un programma di interventi presentato da PromoTurismoFVG alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, in eventuale collaborazione con i Comuni interessati.>>.

Capo II
 Disposizioni per il settore della nautica e dell'aeronautica
Art. 24
 (Disposizioni per il rilancio del settore della nautica)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia persegue una politica di potenziamento della nautica da diporto attraverso:
a) la semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di manutenzione o escavo nei porti turistici e lungo le banchine attrezzate poste nell'alveo dei fiumi o nella laguna;
b) l'incentivazione degli interventi di manutenzione delle aree portuali e la valorizzazione della Laguna di Marano e Grado, del canale navigabile Litoranea Veneta e degli altri canali navigabili della laguna e del territorio regionale, anche attraverso l'istituzione di campi boe o la creazione di approdi o attracchi;
c) l'istituzione di capitoli di finanziamento agevolato a favore delle attività di settore, quali porti turistici, marina, dry marina o marina resort, finalizzati a interventi di rinnovo degli impianti e delle attrezzature, nonché per le attività promozionali del comparto;
d) il rafforzamento di Promoturismo FVG per la promozione del settore della nautica da diporto, favorendo la partecipazione del settore alle fiere dedicate, anche attraverso workshop o specifici canali di comunicazione social media, nonché l'organizzazione di eventi, anche con il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici della Regione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la Struttura regionale competente per la semplificazione delle attività del diporto nautico ovvero di ulteriori formule organizzative di coordinamento interdisciplinare dirette all'accelerazione delle procedure.
3. La Struttura regionale competente in materia di attività produttive svolge l'attività di osservatorio regionale sulla nautica da diporto con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle Università di Udine e Trieste, anche al fine di istituire un elenco regionale dei porti turistici dotati di particolari servizi eco sostenibili dedicati alla mobilità, al benessere e al tempo libero, come incentivo alla crescita della qualità e della competitività del sistema del diporto nautico in Friuli Venezia Giulia.
Art. 25
 (Disposizioni per il rilancio del settore dell'aeronautica)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), e del decreto ministeriale 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), in considerazione della consolidata tradizione nell'ambito delle attività aviatorie nei settori civile e militare, persegue una politica di potenziamento delle attività aeronautiche e dell'aviazione leggera e ultraleggera attraverso:
a) la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione delle aviosuperfici, elisuperfici, idrosuperfici aventi i requisiti previsti dall'Enac;
b) la semplificazione delle procedure comunali per l'individuazione urbanistica delle aree destinate alle infrastrutture di cui alla lettera a) e per le attività connesse e accessorie quali aree per la manutenzione, il rifornimento e il ricovero dei velivoli o per le attività di piloti e turisti;
c) l'individuazione all'interno delle aree destinate a servizi di Protezione Civile, di specifiche zone per attività di volo di aerei ed elicotteri, eventualmente utilizzabili per le emergenze in caso di calamità naturali;
d) la promozione e il sostegno dell'attività formativa per gli allievi degli istituti tecnici che intendono conseguire licenze o attestati di volo presso le scuole della Regione;
e) l'incentivazione delle attività produttive aeronautiche ed elettroniche a basso impatto ambientale e delle connesse attività aviatorie.
(1)
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione procede con il coordinamento delle discipline di settore e degli strumenti di pianificazione e programmazione regionali prevedendo l'integrazione delle strutture di cui al presente articolo con:
a) la gestione dei prati stabili e dell'ambiente in generale relativamente alle aviosuperfici;
b) il recupero delle infrastrutture militari e demaniali dismesse;
c) lo sviluppo di attività culturali e sportive negli aeroporti come attrazione per il turismo nazionale ed estero.
3. la Regione, anche per il tramite di Promoturismo FVG, realizza e coordina una rete informativa che comprenda tutte le strutture aviatorie in Regione al fine di promuovere le offerte di supporto al turismo aereo in Italia e all'estero, anche attraverso la pubblicazione delle iniziative su portale web.
4. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la Struttura regionale competente per le attività di coordinamento previste dai commi 2 e 3, nonché sono disposte ulteriori formule organizzative di coordinamento interdisciplinare dirette alla semplificazione delle procedure inerenti il settore dell'aeronautica.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 49, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 26
 (Disposizioni a sostegno dell'aeroporto Duca D'Aosta di Gorizia)
1. Al fine di attuare un piano di risanamento della società Aeroporto Duca d'Aosta Spa, nel rispetto delle condizioni previste dall' articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di Gorizia. La domanda finalizzata alla concessione del finanziamento è presentata dal Comune, corredata di una relazione illustrativa, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 50, comma 1, L. R. 13/2020
Capo III
 Semplificazione per le attività produttive in genere
Art. 27
 (Procedure semplificate di sportello unico per le attività produttive)
1.
Dopo l' articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono inseriti i seguenti:
<<Art. 12 bis
 (Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale)
1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 11 i seguenti interventi:
a) ampliamenti di attività produttive ubicati in zone omogenee D come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, che si rendono indispensabili per adeguare le attività a obblighi derivanti da normative comunitarie, statali o regionali, fino a un massimo dell'80 per cento della superficie del lotto;
b) tutte le modifiche planovolumetriche di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta già approvate, necessarie per il mantenimento della produzione e/o dei livelli occupazionali sul territorio;
c) l'ampliamento della superficie utile di edifici o unità immobiliari esistenti a destinazione produttiva industriale o artigianale, attraverso la realizzazione di solai interpiano senza modifiche della sagoma esistente.
Art. 12 ter
 (Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale)
1. Previo parere favorevole del Consiglio comunale, sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 11 gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive, anche in difformità dallo strumento urbanistico comunale per quanto attiene a indici, parametri, destinazioni e zonizzazione urbanistica, purché entro il limite massimo dell'80 per cento del volume o della superficie esistente e, comunque, in misura non superiore a 5.000 metri quadrati di superficie coperta, necessari per il mantenimento della produzione e/o dei livelli occupazionali sul territorio. Nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo comparto sul quale insiste l'attività da ampliare o comunque costituire con questa, a seguito dell'intervento, un unico aggregato produttivo.
2. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1 può essere raggiunto anche attraverso la sommatoria di più interventi distinti.>>.

2. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 3/2001 , come inseriti dal comma 1, le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).
Art. 28
  (Modifiche alla legge regionale 7/2003 )
1.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 (Disciplina del settore fieristico), è aggiunta la seguente:
<<c bis) per <<espositori>> le imprese, gli enti pubblici o le associazioni operanti nei settori economici oggetto delle manifestazioni fieristiche, o i loro rappresentanti, che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi.>>.

2. All' articolo 4 della legge regionale 7/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Ferme restando le competenze autorizzatorie di altri enti o strutture pubbliche in forza delle norme di settore in materia di eventi pubblici, le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale sono attribuite, a soli fini promozionali, con decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia fieristica.>>;

b)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. La qualificazione attribuita ai sensi del presente articolo può essere mantenuta anche per le successive edizioni delle manifestazioni fieristiche senza necessità di emissione di nuovo decreto ai sensi del comma 2. In tali casi il legale rappresentante dell'ente organizzatore deve presentare alla struttura regionale competente una dichiarazione di permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento.>>.

3.
Al comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 7/2003 dopo le parole << dodici volte all'anno >> sono aggiunte le seguenti: << nel territorio regionale secondo quanto previsto da regolamento da approvarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), previo parere della Commissione consiliare competente >>.

4. All' articolo 6 della legge regionale 7/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il Calendario è costituito da una pagina web pubblicata sul sito istituzionale della Regione ed è periodicamente aggiornato a cura della struttura regionale competente in materia fieristica.>>;

b)
dopo la lettera d) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:
<<d bis) gli estremi del decreto di prima attribuzione della qualifica alla manifestazione fieristica;
d ter) ogni altra informazione, anche di carattere generale, che l'Amministrazione ritenga utile al fine di promuovere le attività economiche e produttive regionali.>>.

Art. 29
1. All' articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 25 dopo le parole << Il corrispettivo >> sono inserite le seguenti: << , qualora non venga liquidato in denaro, >>;

b)
al comma 26 le parole << La permuta di cui al comma 25 >> sono sostituite dalle seguenti: << L'operazione di cui ai commi 24 e 25 >> e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << ovvero desumibile dal patrimonio netto quale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci della società, qualora l'entità della partecipazione azionaria renda antieconomico il ricorso alla perizia >>.

Art. 30
 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)
1.
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole << per il quarto e quinto anno >> sono sostituite dalle seguenti: << per il quarto e quinto periodo d'imposta >>.

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << per i primi tre anni >> sono sostituite dalle seguenti: << per i primi tre periodi d'imposta >>;

b)
le parole << per il quarto e quinto anno >> sono sostituite dalle seguenti: << per il quarto e quinto periodo d'imposta >>.

Art. 31
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale 3/2015 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono prioritariamente rivolti alla creazione o al potenziamento di infrastrutture digitali.>>.

Art. 32
1.
Al comma 28 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole << sul canale contributivo di cui all' articolo 55 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), >> sono soppresse e le parole << 500.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 1.400.000 euro >>.

Capo IV
 Misure per il settore agroalimentare e in ambito forestale e montano
Art. 33
 (Progetti integrati del comparto lattiero - caseario)
1. Al fine di contrastate le criticità del comparto lattiero - caseario derivanti dal suo ridotto dimensionamento e dalla frammentazione rispetto agli standard europei, la Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati alle imprese che si organizzano per l'attuazione, in forma congiunta e integrata, di progetti che perseguono almeno una delle seguenti finalità:
a) realizzazione di economie di scala o di scopo;
b) realizzazione di una maggiore efficienza e competitività in ambito produttivo o commerciale, anche attraverso interventi di promozione o di marketing e interventi volti a elevare gli standard di qualità dei prodotti alimentari e del benessere animale negli allevamenti.
2. Ai progetti di cui al comma 1 deve aderire un numero minimo di sette imprese, di cui almeno una di produzione, una di trasformazione, una di commercializzazione e al massimo una di trasporto.
2 bis. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), le imprese possono aderire ad un unico progetto di cui al comma 1, sul quale devono presentare la relativa domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b): le adesioni da parte delle imprese che non presentano la domanda di aiuto non sono considerate valide ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2. Con riferimento ai progetti presentati dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 16/2021 , le imprese che hanno già presentato una domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b) prima dell'entrata in vigore della legge regionale medesima non sono considerate ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 e le relative domande sono ritenute inammissibili.
3. Tutte le imprese aderenti ai progetti di cui al comma 1 devono partecipare alla costituzione di soggetti quali, a titolo esemplificativo, società, associazioni temporanee di imprese o reti di imprese, che assumono il compito di rappresentare le imprese medesime e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti. In caso di imprese consorziate o socie di cooperative, tale requisito è soddisfatto anche attraverso la partecipazione alla costituzione del predetto soggetto da parte del consorzio o della cooperativa.
4. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle singole imprese che aderiscono ai progetti e che svolgono le seguenti attività:
a) producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, provenienti da unità produttive situate nel territorio regionale;
b) sono imprese che trasportano latte e prodotti lattiero-caseari.
(1)
5. Le imprese di cui al comma 4 sono piccole e medie imprese (PMI) con unità produttiva economica situata nel territorio regionale e, se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all' articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).
6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi al soggetto di cui al comma 3 solo se in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5.
7. Per la concessione degli aiuti il soggetto di cui al comma 3 presenta richiesta alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata della seguente documentazione:
a) la relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentati delle imprese aderenti;
b) le domande di aiuto delle singole imprese, con la distinzione fra le somme richieste a titolo di contributi in conto capitale e di finanziamento agevolato, corredate dei preventivi di spesa;
c) il prospetto riassuntivo delle domande di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato, sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
d) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 da parte di ciascuna impresa;
e) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rilasciate dal legale rappresentante di ciascuna impresa, in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, predisposte su modello messo a disposizione attraverso il sito internet della Regione.
7 bis.  
( ABROGATO )
8. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi secondo le condizioni e i limiti previsti dai regolamenti comunitari relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
8 bis. Con riferimento agli aiuti concessi dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 13/2021 , ivi compresi quelli relativi a domande presentate prima della medesima data, non sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di autoveicoli e mezzi di trasporto.
9. I contributi in conto capitale sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa; i finanziamenti agevolati possono essere cumulati con i contributi in conto capitale, anche per le stesse spese, nei limiti previsti dai regolamenti comunitari relativi agli aiuti "de minimis".
10. I contributi in conto capitale sono concessi alle singole imprese entro sessanta giorni, previa istruttoria delle singole domande di aiuto, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di cui al comma 7. In caso di risorse insufficienti per tutte le domande relative alla stessa richiesta, ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
11. I contributi in conto capitale sono erogati in via anticipata, previa richiesta, secondo i criteri e le modalità di cui all' articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
12. I finanziamenti agevolati sono concessi ed erogati alle singole imprese secondo le modalità definite dalla convenzione sottoscritta tra l'Amministrazione regionale e le banche ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.
13. Tutti gli aiuti relativi alla medesima richiesta sono revocati nel caso in cui il numero delle imprese aderenti si riduca, prima della rendicontazione della spesa, in modo da non soddisfare quanto previsto dal comma 2.
Note:
1Lettera a) del comma 4 interpretata da art. 94, comma 1, L. R. 3/2021
2Comma 7 bis aggiunto da art. 3, comma 79, lettera a), L. R. 13/2021
3Comma 8 bis aggiunto da art. 3, comma 79, lettera b), L. R. 13/2021
4Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 79, lettera c), L. R. 13/2021
5Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 16/2021
6Comma 7 bis abrogato da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 16/2021
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 49, L. R. 13/2023
Art. 34
 (Cessione dell'impianto di stagionatura del montasio in Comune di Codroipo)
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall' articolo 2, comma 16, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), con riferimento ai beni di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 255 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell' articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ), l'Amministrazione regionale è autorizzata:
a) a procedere alla cessione dell'impianto per la raccolta, la stagionatura e la commercializzazione di formaggi con sede a Rivolto di Codroipo a favore della cooperativa affidataria della gestione;
b) a riconoscere alla cooperativa affidataria un aiuto consistente nell'abbattimento del costo di acquisto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702, della Commissione , del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 .
2. L'aiuto di cui al comma 1 è determinato in misura pari al 40 per cento dei seguenti costi ammissibili, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 702/2014:
a) acquisizione di beni immobili, inclusi i terreni, in misura non superiore al 10 per cento dei costi ammissibili totali dell'intervento;
b) acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.
3. Il costo di acquisto dei beni di cui al comma 2, lettere a) e b), corrisponde al valore di mercato quantificato dalla perizia di stima effettuata ai sensi dell' articolo 2, comma 17, della legge regionale 15/2014 . Il valore di mercato quantificato dalla perizia può essere maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014 .
4. Il capitale circolante non rientra tra i costi ammissibili, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 702/2014.
5. L'aiuto di cui al comma 1 non può essere cumulato con altri aiuti pubblici concessi per i costi di cui al comma 2, lettere a) e b), come previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE) 702/2014.
6. Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto la cooperativa affidataria presenta alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio domanda di acquisto dei beni al netto dell'importo dell'aiuto di cui al comma 2, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014 , dichiarando anche:
a) di essere una PMI ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;
b) di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi della definizione di impresa in difficoltà dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014 , come previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 702/2014;
c) di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 702/2014;
d) di non aver ricevuto altri aiuti pubblici per l'abbattimento dei costi di acquisto dei beni oggetto della cessione.
7. La sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'aiuto di cui al comma 6 è accertata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari che, a tal fine, si esprime con decreto del Direttore del servizio competente entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione centrale competente in materia di patrimonio.
8. Il pagamento dell'importo di acquisto avviene in un'unica soluzione.
9. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per tre anni dalla cessione, la destinazione dei beni immobili oggetto dell'aiuto di cui al comma 1; in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di operazioni societarie, il subentrante si impegna a rispettare l'obbligo per il periodo residuo. La violazione dell'obbligo comporta la rideterminazione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati e il recupero della somma non pagata dal beneficiario maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell' articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
10. La Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari provvede agli adempimenti di pubblicazione delle informazioni relative all'aiuto di cui al comma 1, come previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 702/2014. In particolare, la Regione si impegna a non riconoscere l'aiuto prima di aver ricevuto dalla Commissione europea il numero di identificazione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 702/2014.
11.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 11 abrogato da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 35
  (Criteri per il pagamento delle somme di cui all' articolo 2, comma 39, della legge regionale 14/2016 )
1. Il pagamento di cui all' articolo 2, comma 39, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), può avvenire in forma rateizzata secondo le seguenti modalità:
a) gli interessati richiedono la rateizzazione entro il 31 gennaio 2020;
b) il periodo di rateizzazione è pari a venti anni per gli importi uguali o superiori a 100.000 euro e pari a dieci anni per gli importi inferiori a 100.000 euro;
c) il pagamento avviene attraverso rate mensili posticipate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale;
d) l'importo della singola rata si calcola applicando all'importo dovuto l'ammortamento a rate costanti secondo il metodo "alla francese", con tasso di interesse pari a quello legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;
e) la rateizzazione è disposta con decreto del Direttore del servizio competente, ove viene individuato l'importo della rata e la prima scadenza;
f) in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 36
1.
Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 86 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), dopo le parole << i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi >> sono inserite le seguenti: << , vigneti, frutteti o orti >>.

Art. 37
 (Semplificazione del sistema di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite)
1. L'ERSA è autorizzata a realizzare un applicativo per la gestione informatica del sistema di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite che sia utilizzabile anche da parte di tutti gli altri enti aderenti al Servizio nazionale di certificazione della vite (SNCV) di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 (Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite).
2. L'applicativo è realizzato attraverso risorse destinate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, secondo quanto previsto dall'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 maggio 2018, nonché attraverso risorse del bilancio di ERSA nel limite dei costi necessari a rendere l'applicativo utilizzabile da parte del SNCV.
Art. 38
  (Modifiche alla legge regionale 28/2002 )
1. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dell'articolo 1 dopo le parole << da enti pubblici, >> sono inserite le seguenti: << in delegazione amministrativa intersoggettiva, >> e le parole << di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche >> sono sostituite dalle seguenti: << delle opere di cui all'articolo 4 >>;

b)
dopo il comma 4 dell'articolo 2 è inserito il seguente:
<<4 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, gli enti pubblici diversi dalla Regione possono affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 4 secondo le modalità di cui agli articoli 27 e 51, commi 1 bis, 6, 7, 8 e 10 quater, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e all' articolo 39 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria).>>.

Art. 39
1. All' articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 25 le parole << con un contributo straordinario >> sono soppresse e le parole << un progetto >> sono sostituite dalle seguenti: << uno o più progetti >>;

b)
dopo il comma 28 è inserito il seguente:
<<28 bis. Per l'anno 2019 il termine di sessanta giorni di cui al comma 28 decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).>>;

c)
il comma 31 è sostituito dal seguente:
<<31. Con il decreto di cui al comma 30 sono stabilite le modalità di rendicontazione del progetto finanziato.>>.

Art. 40
 (Rimodulazione di scadenze)
1. Con riferimento ai contributi agli organismi associativi tra apicoltori di cui all' articolo 2, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le domande relative all'anno 2019 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), le parole <<entro il 31 marzo 2019>> sono sostitute dalle seguenti: <<entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale)>>.
3.
Al comma 18 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole << l'1 marzo 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale) >>.

4. Per consentire l'adeguata realizzazione e il completamento degli interventi previsti per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), finanziati ma non ancora iniziati, o attuati solo parzialmente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale consente ai Comuni interessati di rimodulare le aree individuate, in sede di istanza di finanziamento, dalla cartografia di cui all'articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale medesima, fermo restando l'importo complessivo dei fondi già trasferiti. A tal fine i Comuni interessati presentano la variante alla cartografia, con allegato il prospetto di raffronto dei mappali interessati dagli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 41
1. All' articolo 2 della legge regionale 29/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 20 dopo le parole << aziende agricole" >> sono aggiunte le seguenti: << limitatamente agli interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici diversi da quelli destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze >>;

b)
dopo il comma 20 è inserito il seguente:
<<20 bis. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" limitatamente agli interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze.>>.

Art. 42
1. All' articolo 3 della legge regionale 29/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 34 dopo la parola << recano >> è inserita la seguente: << anche >>;

b)
al comma 35 dopo le parole << allestimento dei mezzi, >> sono inserite le seguenti: << all'immatricolazione e all'assicurazione mediante l'iscrizione nel Registro automobilistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, >>.

Art. 43
1. All' articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 quater dopo le parole << alla riduzione dell'esposizione debitoria di cui al comma 1 bis >> la congiunzione << e >> è sostituita dalla seguente: << , >>;

b)
alla fine del comma 1 quater sono aggiunte le seguenti parole: << e alla concessione del contributo di cui all' articolo 3, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali) >>;

c)
dopo la lettera e) del comma 1 quinques è aggiunta la seguente:
<<e bis) un dipendente della Regione esperto nel settore dell'acquacoltura.>>;

d)
dopo il comma 1 septies è aggiunto il seguente:
<<1 octies. Il componente di cui al comma 1 quinquies, lettera e bis), partecipa alla Commissione di valutazione solo quando questa è chiamata a esprimere il parere in ordine alla concessione del contributo di cui all' articolo 3, comma 6, della legge regionale 25/2018 .>>.

Capo V
 Misure di perequazione per i cittadini della Regione
Art. 44
  (Incentivazione all'utilizzo del TPL regionale per gli studenti residenti e modifiche alla legge regionale 23/2007 )
1. La Regione, in applicazione diretta delle linee di indirizzo comunitarie di cui alle Comunicazioni della Commissione COM(2004) 60 dell'11 febbraio 2004 (Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano), e COM(2005) 718 dell'11 gennaio 2006 (Strategia tematica dell'ambiente urbano), nonché in attuazione dell' articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), incentiva il sistema di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, al fine di perseguire gli obiettivi primari della libertà ed economicità di movimento, di tutela della salute e dell'ambiente, della sicurezza della circolazione e della qualità della vita delle generazioni attuali e di quelle future, nonché per garantire l'effettivo diritto allo studio dei cittadini residenti in Regione, anche attraverso l'esenzione totale dal pagamento dei titoli di viaggio riservati a studenti residenti entro il 2023.
2. Il comma 1 trova applicazione a conclusione dell'agevolazione sperimentale di cui all'articolo 34, commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 23/2007 .
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi annualmente, definisce, anche sulla base degli esisti della sperimentazione di cui all'articolo 34, commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 23/2007 , beneficiari, priorità, criteri e modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1 e le modifiche di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.
4. All' articolo 34 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 2 le parole << di età che non superino il metro di altezza. >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'età indicata con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle previsioni contenute nei contratti di servizio o di accordi intervenuti con i soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale; >>;

b)
dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<<c bis) altri soggetti individuati dalla Giunta regionale, con definizione delle relative modalità e previo reperimento delle relative risorse.>>;

c)
dopo il comma 4 ter è aggiunto il seguente:
<<4 quater. Possono accedere all'agevolazione di cui al comma 4 bis anche gli studenti che posseggano i requisiti nello stesso definiti e che utilizzino, per l'accesso agli istituti scolastici anche non situati in territorio regionale, servizi di trasporto pubblico locale realizzati da vettori titolari di contratto di servizio con altra Regione, ricompresi nell'elenco individuato dal provvedimento giuntale di cui al comma 4 ter.>>.

Art. 45
 (Incentivazione alla conoscenza del Patrimonio storico-culturale della Regione)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è aggiunto il seguente:
<<3 bis. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e i), riconosce nelle giornate di domenica il diritto di accesso gratuito al Sistema museale regionale, in favore di tutti i minori di anni diciotto. A tali fini, la struttura regionale competente in materia di beni culturali verifica con gli Enti interessati la necessità di interventi regionali di sostegno ai sensi dell'articolo 10.>>.

Capo VI
 Norme transitorie in materia di turismo e attività produttive
Art. 46
 (Norme transitorie in materia di turismo e attività produttive)
1. In sede di prima applicazione dell' articolo 31 bis della legge regionale 21/2016 , come inserito dall'articolo 20, comma 7, e fino all'emanazione della deliberazione di Giunta regionale prevista dal comma 3 della disposizione medesima, sono considerate ecocompatibili le strutture o manufatti realizzati con i seguenti materiali:
a) per le parti strutturali e i tamponamenti perimetrali, il legno sia come materiale massiccio che materiali compositi a base di legno quali pannelli compensati, multistrato, Xlam, pannelli O.S.B., masonite o assimilabili; la pietra in lastre o aggregata con uso di calcestruzzo a basso tenore di cemento, nonché il vetro o la tela per i tamponamenti perimetrali;
b) per gli isolamenti, pannelli di fibra di legno, pannelli in lana di roccia o di vetro in considerazione della massima resistenza al fuoco della fibra a garanzia di ogni possibile incidente;
c) per il manto di copertura, materiali previsti dallo strumento urbanistico per la zona interessata dall'intervento o, in assenza di prescrizione locale, elementi in terracotta, scandole di legno, tela, vetro, lamiera in acciaio a basso tenore di carbonio, coperture vegetali;
d) altri elementi di connessione, legno o acciaio.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con le risorse stanziate per l'anno 2019 per le finalità di cui all' articolo 6, comma 3, della legge regionale 3/2015 , le domande presentate e ritenute ammissibili a finanziamento, per le medesime finalità, nell'anno 2018 a valere sul bando emanato con decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1427/PROTUR del 9 maggio 2018.
3. La violazione dell'obbligo di cui dall' articolo 42, comma 1 bis, della legge regionale 21/2016 , limitatamente alle pubblicazioni dei cataloghi in forma cartacea, non comporta per l'anno 2019 l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 46, comma 4, della medesima legge regionale.
4. I Centri di assistenza tecnica alle imprese del commercio (CAT) sono autorizzati a versare al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) le risorse non ancora trasferite e destinate alle domande di contributo di cui all' articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), per il finanziamento delle istanze a valere sul medesimo articolo 100 della legge regionale 29/2005 che saranno presentate e risulteranno ammissibili a finanziamento nell'esercizio 2019.
5.
Il personale di cui all' articolo 87 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), continua a svolgere tutte le attività inerenti la gestione liquidatoria del soppresso Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e svolge quelle conseguenti la gestione medesima connesse alla completa definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al soppresso EZIT e delle relative controversie, presso il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, secondo le modalità concordate tra il Consorzio medesimo e il Comune di Trieste.

6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, sesto comma, delle Direttive al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) in materia di funzioni amministrative delegate di cui all' articolo 84 bis, comma 1, della legge regionale 29/2005 , approvate con deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 705, il CATT FVG è autorizzato a impiegare entro il 31 dicembre 2019 le risorse assegnate dall'Amministrazione regionale nell'esercizio 2017 per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell' articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 29/2005 , e rimaste inutilizzate, nonché le economie derivanti da rinunce e minori rendicontazioni, per il soddisfacimento delle domande di contributo presentate per le medesime finalità nell'esercizio 2018 e non finanziate per mancanza di risorse disponibili, in base alla relativa graduatoria approvata nell'anno medesimo.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare al Cluster arredo e sistema casa Srl consortile le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 per l'attività svolta ai sensi dell'articolo 2, commi 35 e 36, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), per la creazione del Cluster cultura creatività e turismo e di cui al decreto di concessione del contributo n. 4482/PROTUR del 28 novembre 2018 del Servizio sviluppo economico locale. Al fine dell'erogazione il soggetto beneficiario presenta, entro il 15 maggio 2019, un'apposita relazione dell'attività svolta e la certificazione delle spese sostenute ai sensi dell' articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
8. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare nell'anno 2019 le somme concesse nell'anno 2017 ai sensi dell' articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2017, nel limite massimo di 700.000 euro per la realizzazione dei grandi eventi di cui all' articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), e per la parte residua a parziale copertura delle spese sostenute e da sostenersi per le medesime finalità di cui all' articolo 5 octies della legge regionale 50/1993 non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica.
9. Nelle more della rivisitazione complessiva dell'albergo diffuso, il numero dei posti letto disponibili complessivamente gestiti da ogni società di gestione non può essere inferiore a sessanta.