LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall' articolo 2, comma 16, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), con riferimento ai beni di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 255 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910), l'Amministrazione regionale è autorizzata:
a) a procedere alla cessione dell'impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in Cormons a favore della cooperativa affidataria della gestione;
b) a riconoscere alla cooperativa affidataria un aiuto consistente nell'abbattimento del costo di acquisto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702, della Commissione, del 25 giugno 2014 , che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 .
2. L'aiuto di cui al comma 1, lettera b), è determinato in misura pari al 40 per cento dei seguenti costi ammissibili, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 702/2014 :
a) acquisizione di beni immobili, inclusi i terreni, in misura non superiore al 10 per cento dei costi ammissibili totali dell'intervento;
b) acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.
3. Il costo di acquisto dei beni di cui al comma 2, lettere a) e b), corrisponde al valore di mercato che la perizia di stima, effettuata ai sensi dell' articolo 2, comma 17, della legge regionale 15/2014 , ha determinato per il compendio affidato in convenzione, al netto delle migliorie apportate direttamente dalla cooperativa affidataria della gestione. Il valore di mercato quantificato dalla perizia può essere maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014 .
4. Il capitale circolante non rientra tra i costi ammissibili, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 702/2014 .
5. L'aiuto di cui al comma 1, lettera b), non può essere cumulato con altri aiuti pubblici concessi per i costi di cui al comma 2, lettere a) e b), come previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE) 702/2014 .
6. Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto la cooperativa affidataria presenta alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio, domanda di acquisto dei beni al netto dell'importo dell'aiuto di cui al comma 2, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014 , dichiarando anche:
a) di essere una PMI ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014 ;
b) di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi della definizione di impresa in difficoltà dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014 , come previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 702/2014 ;
c) di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 702/2014 ;
d) di non aver ricevuto altri aiuti pubblici per l'abbattimento dei costi di acquisto dei beni oggetto della cessione, per i quali sussista il vincolo di destinazione al momento della dichiarazione.
7. La sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'aiuto di cui al comma 6 è accertata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari che, a tal fine, si esprime con decreto del Direttore del servizio competente entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione centrale competente in materia di patrimonio.
8. Il pagamento dell'importo di acquisto avviene in un'unica soluzione.
9. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per tre anni dalla cessione, la destinazione dei beni immobili oggetto dell'aiuto di cui al comma 1, lettera b); in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di operazioni societarie, il subentrante si impegna a rispettare l'obbligo per il periodo residuo. La violazione dell'obbligo comporta la rideterminazione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati e il recupero della somma non pagata dal beneficiario maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell' articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
10. La Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari provvede agli adempimenti di pubblicazione delle informazioni relative all'aiuto di cui al comma 1, lettera b), come previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 702/2014 . In particolare, la Regione si impegna a non riconoscere l'aiuto prima di aver ricevuto dalla Commissione europea il numero di identificazione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 702/2014 .
11. A integrazione di quanto previsto dall' articolo 2, comma 17, della legge regionale 15/2014 , il valore del canone per l'affidamento in gestione dell'impianto fino alla data della cessione è definito sulla base del costo di acquisto stabilito ai sensi del comma 3.
12.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 18 e 19 dell' articolo 2 della legge regionale 15/2014 ;
b) il comma 11 dell'articolo 34 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).
13. Le entrate derivanti dalla cessione dell'impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in Cormons, previste in 2.538.000 euro, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 404 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.
14. Per le finalità previste dal comma 1 lettera b), è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 726.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
15. Per quanto disposto dal comma 1, lettera a), e tenuto conto di quanto disposto dai commi 13 e 14, si provvede all'accantonamento di 1.812.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
16.
Al comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le parole << 31 dicembre 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 giugno 2020 >>.

17. Alle finalità di cui al comma 16 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
18.
Dopo il comma 146 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), è inserito il seguente:
<<146 bis. Con riferimento alle domande presentate a partire dal 2020 dagli esercizi commerciali di cui al comma 144, la misura del contributo stabilita dal regolamento di cui al comma 146 è raddoppiata se dalla documentazione allegata alla domanda risulta lo svolgimento di almeno una delle seguenti attività:
a) consegna a domicilio per i residenti nel Comune in cui l'esercizio ha sede;
b) accesso a internet mediante la messa a disposizione di rete wi-fi o di postazione pc;
c) ampliamento delle categorie merceologiche rispetto l'anno precedente, risultante da visura camerale;
d) utilizzo di eco-compattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi;
e) messa a disposizione gratuita, con accordo scritto, di spazi idonei non compresi nella superficie commerciale a favore di associazioni o gruppi, per lo svolgimento di attività aggregative.>>.

19. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all' articolo 2, comma 146 bis, della legge regionale 14/2016 , come inserito dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
20. Al fine di sostenere i costi per l'acquisto di attrezzature e la realizzazione di impianti finalizzati a migliorare le attività didattiche e formative degli studenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale agli istituti tecnici ad indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" e agli istituti professionali ad indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" presenti sul territorio regionale, nella misura massima di 30.000 euro a istituto.
21. Le domande per i contributi di cui al comma 20 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro il 31 marzo di ogni anno e sono corredate della relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite con le attrezzature e gli impianti oggetto di contributo e dei preventivi di spesa.
22. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 21, i contributi sono concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in un'unica soluzione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, i contributi sono proporzionalmente ridotti. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
23. Per le finalità previste al comma 20 è destinata la spesa di 150.000 euro sull'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.
24. Al fine di promuove il riconoscimento di nuove indicazioni geografiche (DOP, IGP e STG) quale strumento per la promozione del comparto agroalimentare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le spese necessarie alla preparazione della documentazione propedeutica alla presentazione della domanda di protezione e alla conclusione della procedura di riconoscimento.
25. I contributi di cui al comma 24 sono concessi nella misura massima di 25.000 euro con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in conformità al regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla GUUE L 327 del 21 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riferimento all'articolo 20 in materia di aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità.
26. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 24 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari da associazioni di produttori legittimate a presentare domanda di riconoscimento all'Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 2012/1151 , del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
27. Le domande sono presentate secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente. Le domande sono corredate della seguente documentazione:
a) atto costitutivo, qualora non in possesso dell'Amministrazione regionale, redatto secondo i requisiti previsti dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 14 ottobre 2013 (Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG);
b) relazione descrittiva dell'attività da svolgere nell'anno in corso;
c) preventivo di spesa in cui è descritta la correlazione tra i costi da sostenere e la predisposizione della documentazione propedeutica alla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica.
28. I contributi di cui al comma 24 sono concessi entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il medesimo beneficiario può ottenere un unico contributo ad anno. Il contributo, se richiesto nella domanda di cui al comma 27, è erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. Il decreto di concessione determina il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.
29. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2020, e di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.
30. Al fine di proseguire nel processo di razionalizzazione della gestione della fauna in difficoltà, intrapreso ai sensi dell' articolo 3, comma 32, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), la Regione è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine, Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali, un finanziamento per le finalità di cui al medesimo articolo 3, comma 32, nonché per il supporto veterinario specialistico, il consolidamento e l'implementazione del network per attività di ricerca e di gestione degli animali selvatici sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con particolare riferimento alle attività dei Centri di recupero animali selvatici (CRAS) operanti sul territorio.
31. L'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali, per le finalità di cui al comma 30 predispone puntuale progetto da presentare entro il 31 gennaio 2020 al Servizio competente della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche. Il progetto prevede la condivisione con l'Amministrazione regionale della piattaforma informatica realizzata dall'Università.
32. Al fine di garantire continuità con l'attività in corso di realizzazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese sostenute dall'1 gennaio 2020 alla data di presentazione del progetto ai sensi del comma 31.
33. Per le finalità previste dal comma 30 è destinata la spesa complessiva di 280.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2020, di 70.000 euro per l'anno 2021, di 70.000 euro per l'anno 2022 e di 70.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 104.
34. Al fine di potenziare l'attività di protezione di particolari esemplari di fauna selvatica in difficoltà, la Regione è autorizzata a concedere un contributo alle associazioni che operano sul territorio regionale, in coordinamento con l'Università degli Studi di Udine, esclusivamente con riferimento alle famiglie degli Apodidi e degli Irundinidi.
35. Il contributo di cui al comma 34 è concesso nella misura massima di 5.000 euro in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
36. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata dello Statuto, della documentazione comprovante l'attività di coordinamento con l'Università degli Studi di Udine, della relazione illustrativa delle attività programmate e del preventivo di spesa. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l'aiuto è proporzionalmente ridotto. Il decreto di concessione stabilisce il termine e le modalità di rendicontazione.
37. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa complessiva di 45.000 euro per gli anni 2020-2022, suddivisa in ragione di 15.000 euro per anno, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di enti pubblici, anche associati, anticipazioni finalizzate alla copertura delle spese di predisposizione dei progetti di fattibilità tecnico ed economica, definitivi o esecutivi per la realizzazione di nuove strade forestali camionabili nonché per la manutenzione straordinaria delle stesse o la trasformazione di viabilità esistente in strade forestali camionabili.
39. Le anticipazioni di cui al comma 38 sono concesse con procedimento a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel limite di un asse viario per richiedente. Tra le spese ammissibili sono comprese quelle necessarie a completare la progettazione dell'intervento.
40. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di foreste, sulla base del fac simile approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione. La domanda può riguardare uno o più livelli di progettazione relativi al medesimo asse viario ed è corredata di una relazione descrittiva comprensiva di una cartografia e di un preventivo di spesa.
41. Le anticipazioni sono concesse, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, nella misura del cento per cento del costo previsto e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro per asse viario. Le anticipazioni di cui al comma 38 sono liquidate a seguito della stipula del contratto di affidamento dell'incarico, nella misura del cento per cento del costo definitivamente quantificato e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro per asse viario.
42. Il beneficiario trasmette la documentazione relativa ai progetti finanziati non appena approvati.
43. Le anticipazioni sono restituite o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori da parte del beneficiario e comunque non oltre il termine di sessanta mesi dalla concessione. La mancata restituzione comporta il recupero della somma erogata. Su richiesta motivata del beneficiario il Servizio competente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione. L'ente moroso o inadempiente rispetto agli adempimenti di cui al comma 42 è escluso dalla concessione di ulteriori anticipazioni sino ad avvenuta regolarizzazione.
44. Per le finalità previste al comma 38 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro per gli anni 2020-2022, suddivisa in ragione di 100.000 euro per anno, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.
45. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 43 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 50200 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.
46.  
( ABROGATO )
47. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all' articolo 3, comma 6, della legge regionale 45/2017 , come sostituito dal comma 46, si provvede a valere sullo stanziamento Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.
48. Alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma dell'articolo 1 le parole << aziende agricole situate nel territorio regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura >>;

b)
alla fine del secondo comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente periodo: << Ulteriori sezioni speciali possono essere istituite con legge regionale riservando il loro utilizzo a specifiche finalità che consentano un'evidenza contabile distinta rispetto la restante operatività del Fondo. >>;

c)
le parole << sezione speciale >>, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: << sezioni speciali >>.

49. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia adotta per la Programmazione 2021 - 2027 una strategia complessiva di utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, finalizzata a favorire la crescita e la competitività del comparto agroalimentare attraverso l'accesso semplificato alle forme di sostegno comunitario e la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.
50. Per le finalità di cui al comma 49, i piani e i programmi finanziati dai Fondi SIE possono prevedere l'utilizzo di strumenti finanziari in conformità a quanto previsto dalla normativa europea di riferimento, con modalità che assicurano l'effetto moltiplicatore delle risorse impiegate, l'associazione di risorse pubbliche e private destinate a obiettivi di politica pubblica e la possibilità di prolungare nel tempo il sostegno a favore del comparto agroalimentare mediante la rotazione delle risorse impiegate.
51. In attuazione del comma 50:
a) i piani e i programmi possono destinare al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 80/1982 , di seguito Fondo, contributi finanziari per il conseguimento dei rispettivi obiettivi specifici tramite l'erogazione di prestiti agevolati;
b) la sezione speciale del Fondo riservata, ai sensi dell' articolo 3, comma 3, lettera d), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), all'utilizzo del contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e denominata "Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del FEASR" continua ad operare anche con i contributi finanziari del Periodo di programmazione 2021-2027;
c) ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 80/1982 , sono istituite le seguenti sezioni speciali del Fondo riservate all'utilizzo dei contributi finanziari dei Fondi SIE:
1) "Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fondo POR FESR)";
2) "Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale per la cooperazione territoriale europea (Fondo CTE)";
3) "Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del Fondo sociale europeo (Fondo FSE)";
4) "Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Fondo FEAMP)".
d) le condizioni di utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera a) sono definite conformemente alla normativa europea di riferimento nell'accordo stipulato tra ciascuna Autorità di Gestione (AdG) e l'Amministratore del Fondo, previa approvazione dello schema di accordo da parte della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari di concerto con l'Assessore competente per il rispettivo piano o programma.
52. La Regione sostiene le imprese agricole nella realizzazione di iniziative finalizzate all'adeguamento alle moderne strategie di marketing omnicanale, favorendo la pratica della vendita on line e l'impiego di software di gestione aziendale integrati con le piattaforme e le vetrine elettroniche.
53. Per le finalità di cui al comma 52 l'Amministrazione regionale concede aiuti per l'adesione di un numero minimo di cinquanta imprese, a piattaforme informatiche, anche in via di realizzazione, che:
a) sono dotate di un sito web per la vendita on line di almeno tre tipologie di prodotti agroalimentari, con una vetrina elettronica riservata alle imprese di cui al comma 54;
b) comportano l'utilizzo di un software di gestione aziendale integrato con la vetrina elettronica che consenta anche lo scambio di informazioni tra le aziende aderenti;
c) consentono la raccolta di dati statistici che vengono messi a disposizione dell'Amministrazione regionale per almeno tre anni.
54. Le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 53 producono prodotti agricoli o trasformano prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli e hanno unità produttiva economica situata nel territorio regionale.
55. Gli aiuti di cui al comma 53 sono concessi alle imprese che si impegnano a garantire la propria presenza nella vetrina elettronica di cui al medesimo comma 53, lettera a); gli aiuti sono concessi per il sostegno delle seguenti spese ammissibili:
a) accesso a un sistema gestionale in ambiente cloud;
b) composizione, aggiornamento e ampliamento delle pagine della vetrina elettronica;
c) canoni e abbonamenti per la presenza nella vetrina elettronica.
56. Gli aiuti di cui al comma 53 sono concessi in conto capitale nel limite massimo di 1.000 euro per impresa, secondo le condizioni e i limiti previsti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
57. Per la concessione degli aiuti, le imprese presentano, dal 15 febbraio 2020, richiesta congiunta alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, consistente nella seguente documentazione:
a) la relazione descrittiva dell'iniziativa, sottoscritta da tutti i legali rappresentati delle imprese aderenti, comprendente:
1) il prospetto riassuntivo dei contributi richiesti da ciascuna impresa e l'importo complessivo che non può superare la somma di 100.000 euro;
2) l'illustrazione delle caratteristiche della piattaforma cui intendono aderire evidenziandone il possesso dei requisiti di cui al comma 53;
b) la dichiarazione sottoscritta dal gestore della piattaforma contenente l'impegno a mettere a disposizione i dati statistici all'Amministrazione regionale;
c) le domande di contributo delle singole imprese, predisposte sul modello pubblicato sul sito internet della Regione, corredate del preventivo di spesa e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del contributo, nonché nei due esercizi finanziari precedenti.
58. Gli aiuti sono concessi alle singole imprese entro sessanta giorni dalla presentazione della rispettiva richiesta congiunta di cui al comma 57. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle richieste congiunte presentate, la concessione degli aiuti è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste medesime. In caso di risorse insufficienti per tutte le domande relative alla stessa richiesta congiunta, ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità ed i termini di rendicontazione della spesa. Ai fini della liquidazione dell'aiuto viene verificata la presenza delle imprese beneficiarie nella vetrina elettronica in coerenza con quanto previsto dal comma 55.
59. Tutti i contributi relativi alla medesima richiesta congiunta sono revocati nel caso in cui, al momento della rendicontazione, il numero delle imprese che hanno presentato la domanda congiunta o il numero delle imprese presenti nella vetrina elettronica sia inferiore a cinquanta.
60. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.
61. Con riferimento ai procedimenti di concessione degli aiuti previsti dall' articolo 3, comma 44, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sospesi in attesa della definizione di contenziosi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere e liquidare il contributo richiesto nell'esercizio finanziario 2019 con risorse destinate nell'anno 2020 per la medesima finalità.
62. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 61, è destinata la spesa di 17.465,69 euro, per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.
63. Al fine di contrastare l'abbandono dei territori montani e il conseguente dissesto idrogeologico, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia valorizza il patrimonio rurale e boschivo e rafforza il tessuto imprenditoriale agricolo e forestale.
64. Per le finalità di cui al comma 63, l'Amministrazione regionale adotta la "Strategia regionale per l'attività agricola e forestale in montagna", di seguito Strategia, contenente:
a) la ricognizione delle misure per l'agevolazione e la regolamentazione dell'attività agricola e forestale in montagna;
b) l'analisi dell'attuazione delle misure di cui alla lettera a);
c) l'individuazione delle linee di indirizzo finalizzate a modificare o integrare le misure esistenti e introdurre nuove misure, ivi compresa la proposta di interventi normativi.
65. La Strategia è predisposta dalla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna che, a tal fine, richiede gli elementi ritenuti utili ad altre Direzioni centrali e a soggetti esterni. La Strategia è approvata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, foreste e montagna ed è aggiornata ogni qualvolta l'Amministrazione regionale lo ritenga opportuno.
66. In fase di prima applicazione, la Strategia è approvata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
67. Al fine di dare immediata applicazione alle finalità di cui al comma 63, la Regione interviene per promuovere:
a) la razionale utilizzazione dei territori montani per contrastare la polverizzazione fondiaria;
b) lo sviluppo di attività economiche per favorire la residenzialità dei giovani.
68. Per le finalità di cui al comma 67, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai giovani e alle imprese condotte da giovani che si impegnano a mantenere la residenza in montagna, contributi in conto capitale per progetti di costituzione o sviluppo di imprese operative in almeno una delle seguenti attività nei territori montani:
a) produzione di prodotti agricoli, allevamento e attività connesse;
b) trasformazione di prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli;
c) commercializzazione di prodotti agricoli;
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
69. Ai fini del comma 68, si intende per:
a) giovane: la persona maggiorenne di età inferiore a quarantuno anni;
b) impresa condotta da giovani: l'impresa amministrata e condotta da un giovane ovvero, in caso di società, l'impresa composta da giovani, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione;
c) territorio montano: i Comuni e i centri abitati delle zone B e C di svantaggio socio - economico individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, così come integrata dall' articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti).
70. I contributi sono concessi per le seguenti spese ammissibili, inerenti le attività di cui al comma 68 e sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo:
a) compravendita di terreni;
b) compravendita, costruzione o miglioramento di beni immobili;
b bis) sistemazione dei terreni agricoli nella disponibilità dell'impresa;
c)   ( ABROGATA )
d) compravendita di macchinari e di attrezzature;
e) compravendita di animali;
f) compravendita e messa a dimora di piante;
g) spese di promozione;
h) spese tecniche, generali e amministrative collegate a quelle di cui alle lettere a), b) e d);
i) spese per la conduzione aziendale nel limite del trenta per cento del totale delle spese riconosciute come ammissibili.
71. È ritenuta ammissibile la spesa sostenuta per l'Imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle spese di cui al comma 70, nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.
72. La domanda di contributo è presentata, anche prima della costituzione dell'impresa, tramite PEC, a decorrere dall'1 febbraio 2020, alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredata della seguente documentazione:
a) relazione descrittiva del progetto di investimento;
b) progetto preliminare e computo metrico nel caso di costruzione o miglioramento di beni immobili;
c) preventivi di spesa;
d) impegno dei giovani a mantenere la residenza nel territorio montano per almeno cinque anni dalla data indicata nel decreto di concessione del contributo;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente percepiti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.
(3)
73. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da tutti i giovani che la costituiranno. L'impegno di cui al comma 72, lettera d), è sottoscritto da tutti i giovani che hanno costituito o costituiranno l'impresa.
74. In caso di domande di soggetti che non sono imprenditori, la costituzione dell'impresa deve completarsi entro due mesi dalla presentazione della domanda a pena di inammissibilità della stessa.
74 bis. Il medesimo richiedente può presentare un'unica domanda di contributo, a pena di inammissibilità di quelle successive alla prima.
75. A seconda della tipologia della spesa, i contributi sono concessi secondo le condizioni e limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
76. I contributi sono concessi fino all'intensità massima:
a) del cento per cento, per la compravendita di terreni ai sensi del comma 70, lettera a);
b) dell'ottanta per cento, per le altre spese di cui al comma 70.
77. In deroga al più ampio divieto di contribuzione previsto dall' articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione dei contributi di cui al comma 68, in caso di compravendita di terreni o immobili fra parenti di primo grado o fra coniugi.
78. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili; in caso di assenza di risorse, le domande sono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni; in caso di domande di soggetti che non sono imprenditori, il termine di conclusione del procedimento è sospeso di diritto per sessanta giorni e, comunque, fino alla comunicazione di avvenuta costituzione dell'impresa se anteriore. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa prescrivendo, in caso di opere edili, la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conclusione delle procedure edilizie propedeutiche all'utilizzo del bene.
79. I contributi possono essere erogati in via anticipata, previa richiesta, secondo i criteri e le modalità di cui all' articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000 .
80. L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei seguenti obblighi:
a) deve mantenere la destinazione dei beni immobili e mobili oggetto di contributo, rispettivamente per cinque e tre anni decorrenti dalla data di richiesta del saldo nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 32 bis, comma 2, della legge regionale 7/2000 ;
b) deve pianificare e certificare le superfici forestali oggetto di contributo in base al comma 70, lettera a), secondo le previsioni degli articoli 11 e 19 della legge regionale 9/2007 ;
c) il legno eventualmente impiegato nella costruzione o nel miglioramento di beni immobili deve essere certificato e fornito da imprese in possesso della certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi, quali a titolo esemplificativo le certificazioni PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) e FSC (Forest Stewardship Council).
81. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 72, lettera d), comporta la decadenza dall'aiuto. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 80, lettera a), comporta la rideterminazione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 80, lettere b) e c), comporta la rideterminazione dell'aiuto rispettivamente per l'esclusione delle spese di compravendita delle superfici forestali e di acquisto e messa in opera del legname.
82. I contributi possono essere cumulati, nei limiti previsti dalla normativa europea di riferimento, con finanziamenti agevolati erogabili per le stesse spese con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).
83. Per le finalità previste dal comma 68 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni del Friuli Venezia Giulia aderenti all'associazione nazionale Città del vino un contributo straordinario per la predisposizione delle linee guida da recepire nella stesura dei regolamenti comunali di polizia rurale per la corretta gestione dei territori a vocazione vitivinicola attraverso la sostenibilità delle produzioni e la diminuzione dei prodotti fitosanitari.
85. Il contributo di cui al comma 84 è concesso al Comune capofila dei Comuni che hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione delle attività oggetto di contributo.
86. La domanda per il contributo di cui al comma 84 è presentata entro il 30 aprile alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata del programma delle attività previste, del preventivo di spesa, di copia della convenzione sottoscritta dai Comuni e dell'impegno sottoscritto da ciascun Comune ad adottare le linee guida.
87. Si considerano spese ammissibili quelle per la predisposizione delle linee guida anche attraverso la collaborazione con Università o istituti di ricerca nonché quelle per l'organizzazione di iniziative di divulgazione e di condivisione delle linee guida: le spese devono essere sostenute successivamente alla data di adozione delle modifiche al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di data 22 gennaio 2014.
88. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il contributo è concesso e contestualmente erogato in via anticipata nella misura del cento per cento delle spese ritenute ammissibili. Il decreto di concessione stabilisce le modalità e i termini di rendicontazione prescrivendo, in particolare, che, prima della rendicontazione, sia acquisito il parere dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) sulla coerenza delle linee guida con il PAN.
89. Per le finalità previste dal comma 84 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.
90.  
( ABROGATO )
91.  
( ABROGATO )
92.  
( ABROGATO )
93.  
( ABROGATO )
94.  
( ABROGATO )
95.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera b bis) del comma 6 e la lettera a bis) del comma 7 dell'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007 ;
b) le lettere a) e b) del comma 30 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).
96.
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), le parole << 70 per cento >> sono sostituite con le seguenti: << 95 per cento >> e le parole << 30 per cento >> sono sostituite con le seguenti: << 5 per cento >>.

97. La Regione, a fronte dell'eccezionale numero di richieste di indennizzo per i danni provocati alle colture agricole da fauna selvatica, pervenute nell'anno 2019 ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2008 n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e del decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, 023/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008 ), è autorizzata a concedere, in via straordinaria, un aiuto alle imprese agricole che hanno presentato domanda per i medesimi danni, per i quali non è stato possibile accertarne la causa e l'entità e per i quali non sussistono motivi di inammissibilità o esclusione della domanda ai sensi del decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, 023/Pres. .
98. L'aiuto di cui al comma 97 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
99. L'aiuto è concesso previa presentazione da parte delle imprese, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di caccia, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante gli aiuti "de minimis" concessi nel triennio di riferimento e l'eventuale richiesta o concessione di altri aiuti o indennizzi per i medesimi danni. Nella richiesta è indicato il termine perentorio per la presentazione della dichiarazione sostitutiva.
100. L'entità del danno per cui viene riconosciuto l'aiuto di cui al comma 97 è pari al 50 per cento della percentuale media dei danni accertati nell'anno 2019 con riguardo alla stessa tipologia di coltura e nello stesso comune, provocati dalla medesima specie di fauna selvatica. Nel caso in cui la percentuale media non sia calcolabile o nel caso in cui, nella domanda presentata ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 6/2008 , sia stata dichiarata una percentuale di danno inferiore alla media, l'entità del danno per cui viene riconosciuto l'aiuto è pari al 50 per cento di quello dichiarato.
101. L'importo dell'aiuto è determinato applicando, all'entità calcolata ai sensi del comma 100, i valori stabiliti nel prontuario dei danni all'agricoltura per l'anno 2019 approvato ai sensi del decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, 023/Pres. , detratti eventuali aiuti o indennizzi concessi per i medesimi danni. L’aiuto è concesso qualora l’importo determinato sia superiore a 150 euro.
102. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dall'acquisizione di tutte le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 99. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, l'aiuto spettante a ciascuna impresa è proporzionalmente ridotto.
103. Per le finalità previste al comma 97 è destinata la spesa di 300.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.
104. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1Lettera b) del comma 69 interpretata da art. 3, comma 1, L. R. 15/2020
2Parole aggiunte alla lettera c) del comma 69 da art. 3, comma 2, L. R. 15/2020
3Parole aggiunte alla lettera d) del comma 72 da art. 3, comma 3, L. R. 15/2020
4Parole aggiunte al comma 101 da art. 3, comma 17, L. R. 15/2020
5Comma 84 interpretato da art. 3, comma 27, L. R. 15/2020
6Comma 86 interpretato da art. 3, comma 27, L. R. 15/2020
7Comma 74 bis aggiunto da art. 3, comma 9, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
8Integrata la disciplina del comma 63 da art. 4, comma 10, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
9Integrata la disciplina del comma 20 da art. 16, comma 1, L. R. 6/2021
10Lettera d) del comma 68 abrogata da art. 3, comma 84, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
11Lettera e) del comma 68 abrogata da art. 3, comma 84, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
12Lettera c) del comma 70 abrogata da art. 3, comma 84, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
13Comma 46 abrogato da art. 3, comma 35, L. R. 13/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, commi 6 e 8, L.R. 45/2017.
14Comma 90 abrogato da art. 3, comma 69, L. R. 13/2022
15Comma 91 abrogato da art. 3, comma 69, L. R. 13/2022
16Comma 92 abrogato da art. 3, comma 69, L. R. 13/2022
17Comma 93 abrogato da art. 3, comma 69, L. R. 13/2022
18Comma 94 abrogato da art. 3, comma 69, L. R. 13/2022
19Lettera b bis) del comma 70 aggiunta da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
20Parole soppresse al comma 74 bis da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
21Parole aggiunte al comma 78 da art. 3, comma 6, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
22Vedi la disciplina transitoria del comma 68, stabilita da art. 3, comma 7, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
23Vedi la disciplina transitoria del comma 74 bis, stabilita da art. 3, comma 7, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
24Vedi la disciplina transitoria del comma 78, stabilita da art. 3, comma 7, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
25Parole sostituite al comma 25 da art. 3, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.