LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 12
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. In adesione alle decisioni assunte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la soluzione della situazione debitoria dell'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo (OICS), è autorizzato il versamento straordinario di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia pari a 74.246,25 euro.
2. Per la finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 74.246,25 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 15.
3.
Il comma 11 dell'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è sostituito dal seguente:
<<11. Per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2019 ai soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del citato decreto legislativo 446/1997 , applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, è ridotta dell'1 per cento.>>.

4.
La lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è sostituita dalla seguente:
<<f bis) per il periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019, dell'1 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, dei lavoratori stabilmente impiegati sul territorio regionale e abbiano sostenuto le relative spese secondo quanto stabilito dall'articolo 14, commi 11, 12, 13 e 14, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);>>.

5. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2020 ai soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, applichino o sottoscrivano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, da realizzare attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del citato decreto legislativo 446/1997 , applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, è ridotta dell'1 per cento.
6. Per le ipotesi in cui nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 non trovi specifica applicazione alcuno dei vigenti contratti nazionali o territoriali e non possano i medesimi soggetti sottoscrivere contratti aziendali in quanto privi di rappresentanza sindacale interna, gli stessi possono fruire dell'agevolazione di cui al comma 5 recependo il contratto collettivo territoriale di settore. Laddove non ricorra un contratto territoriale di settore, l'accesso all'agevolazione è consentito ai medesimi soggetti che recepiscano il contratto territoriale ritenuto più aderente alla propria attività.
7. L'agevolazione di cui al comma 5 si applica ai soggetti passivi che, nel corso del periodo d'imposta considerato, abbiano sostenuto le spese indicate al comma 5 per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente.
8. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze, di concerto con gli Assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 5.
9. L'agevolazione di cui al comma 5 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
10.
Dopo la lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2/2006 , come sostituita dal comma 4, è aggiunta la seguente:
<<f ter) per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021, dell'1 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, applichino o sottoscrivano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), oppure recepiscano il contratto collettivo territoriale di settore o, in difetto, il contratto territoriale ritenuto più aderente alla propria attività, per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, dei lavoratori stabilmente impiegati sul territorio regionale e abbiano sostenuto le relative spese secondo quanto stabilito dall'articolo 12, commi da 5 a 9, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).>>.

11. Ai fini di assicurare un supporto specialistico per l'avvio del nuovo Programma di cooperazione territoriale europea INTERREG Italia-Slovenia 2021-2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese a ciò necessarie.
12. Per la finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2020 e 40.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione territoriale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 15.
13.
Al punto 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), dopo le parole << tali manifestazioni >> sono aggiunte le seguenti: << , per incontri con la comunità locale >>.

14. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), punto 3), della legge regionale 23/1965 , come modificato dal comma 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
15. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella L.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 6, L. R. 13/2022
2Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 1, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.