LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/12/2019
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 3
 (Il modello assistenziale)
1. Il Servizio sanitario regionale orienta il suo modello assistenziale al perseguimento delle finalità enunciate all'articolo 2.
2. A tale scopo il Servizio sanitario regionale attiva modalità organizzative innovative di presa in carico, basate sulla proattività e sulla medicina di iniziativa in grado di integrare le forme di risposta ai bisogni delle persone in condizione di cronicità e fragilità, per garantire la continuità nell'accesso alla rete dei servizi e l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. A tale scopo sono adottati modelli organizzativi che assicurano l'integrazione e il raccordo tra tutte le diverse competenze professionali coinvolte, di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale, sia ospedaliere che territoriali.
2 bis. Le modalità organizzative innovative di cui al comma 2 ricoprono un primario interesse pubblico in quanto volte alla tutela della salute delle persone, alla prevenzione delle malattie e alla ricerca dei più appropriati interventi di natura sanitaria e sociale. La disciplina del trattamento dei dati personali derivante dall'attivazione delle predette modalità organizzative è demandata a un successivo regolamento che individua i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e le libertà dell'interessato, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 10, L. R. 22/2020