LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 novembre 2019, n. 20

Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.

TESTO VIGENTE dal 21/11/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/11/2019
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Capo V
 Norme finali
Art. 42
1.
Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), la parola << cartellonistica >> è sostituita dalla seguente: << segnaletica >>.

Art. 43
1.
Al comma 3 bis dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole << dell'ARLeF >> sono sostituite dalle seguenti: << di uno dei Comuni aderenti alla convenzione di cui al comma 2 >>.

Art. 44
 (Norme transitorie in materia di finanziamenti alle associazioni della minoranza linguistica friulana)
1. I finanziamenti di cui all' articolo 24, comma 6, legge regionale 29/2007 , come sostituito dall'articolo 21, sono concessi ed erogati a decorrere dall'anno 2021.
2. Per l'anno 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare i finanziamenti, di pari importo a quelli già concessi per l'anno 2019, ai seguenti soggetti:
a) associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza;
b) associazione Glesie Furlane di Villanova di San Daniele;
c) associazione culturale La Grame di Mereto di Tomba;
d) Clape di culture Patrie dal Friûl di Gemona del Friuli;
e) associazione culturale Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean di Codroipo;
f) Kappa Vu s.a.s. di Udine;
g) Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane di Udine.
3. Per le finalità di cui al comma 2 i soggetti richiedenti presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie entro il 31 gennaio 2020, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti nel 2020. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
Art. 45
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 40 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. Per le finalità di cui all'articolo 41 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. Alle finalità di cui all' articolo 8 della legge regionale 26/2007 , come modificato dall'articolo 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
6. Alle finalità di cui all' articolo 22 della legge regionale 26/2007 , come sostituito dall'articolo 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7. Alle finalità di cui all' articolo 23 della legge regionale 29/2007 , come modificato dall'articolo 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
8. Alle finalità di cui all' articolo 24 della legge regionale 29/2007 , come sostituito dall'articolo 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
9. Alle finalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 20/2009 , come modificato dall'articolo 30, si provvede a valere sullo stanziamento Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
10. Alle finalità di cui all' articolo 15 della legge regionale 20/2009 , come modificato dall'articolo 37, si provvede a valere sullo Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
11. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 46
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.