LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 novembre 2019, n. 20

Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.

TESTO VIGENTE dal 21/11/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/11/2019
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 30
1. All' articolo 6 della legge regionale 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << (Uso della lingua tedesca da parte delle pubbliche amministrazioni)>>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Nei termini e con le modalità previste dalla legge 482/1999 e dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 345/2001 , nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, è consentito l'uso orale e scritto della lingua tedesca nei rapporti con le istituzioni scolastiche e gli uffici amministrativi ivi ubicati. A tale scopo, le pubbliche amministrazioni istituiscono uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela.>>;

c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per le finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5 e al fine di rafforzare la qualità dei rapporti internazionali con le istituzioni dei paesi di lingua tedesca, la Regione può istituire uno sportello con funzioni di gestione e di coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua tedesca nelle amministrazioni pubbliche locali.>>.