LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 18

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

TESTO VIGENTE dal 28/11/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/11/2019
Materia:
240.04 - Cooperazione
110.03 - Attività regionale all'estero

Art. 5
1. All' articolo 8 della legge regionale 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << di consulenza >> sono sostituite dalla seguente: << consultiva >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Fanno parte del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale:
a) il Presidente della Regione o un suo delegato;
b) il Direttore del Servizio competente per i rapporti internazionali;
c) un rappresentante designato di concerto tra le tre università regionali e gli IRCCS CRO Aviano e Burlo Garofolo;
d) un esperto di comprovata esperienza nel settore, nominato dal Consiglio regionale, che non rivesta cariche nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c);
e) un rappresentante dei Comuni;
f) un rappresentante delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato che operano nel settore della solidarietà internazionale, di cui all' articolo 5, comma 2, lettera f), della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), designati dal Comitato di cui all' articolo 6 della medesima legge regionale 23/2012 .>>;

c)
il comma 3 è abrogato;

d)
al comma 4 le parole << anche dopo tale evento >> sono sostituite dalle seguenti: << a conclusione della legislatura >>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 2, della legge regionale 19/2000 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.