LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 18

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

TESTO VIGENTE dal 28/11/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/11/2019
Materia:
240.04 - Cooperazione
110.03 - Attività regionale all'estero

Art. 3
1. All' articolo 4 della legge regionale 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e/o comunitari >> sono sostituite dalle seguenti: << o dell'Unione europea ovvero internazionali >>;

b)
il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
<<2 bis. In attuazione di quanto stabilito dal programma, con regolamento di attuazione sono determinati:
a) i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro di cui all'articolo 1;
b) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale;
c) le modalità di presentazione delle proposte, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi;
d) i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi.>>;

c)
al comma 5 la parola << regia >> è sostituita dalla seguente: << gestione >>.