LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 14

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

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Data di entrata in vigore:
  10/08/2019
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 6
 (Nomina e funzionamento del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione di ciascuna Ater è nominato con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale, dura in carica per un periodo massimo di cinque anni ed è composto da tre componenti proposti dall'Assessore competente in materia di edilizia. I componenti proposti al ruolo di Presidente devono aver svolto mansioni di direzione o consulenza amministrativa o gestionale di durata pluriennale, in strutture o società pubbliche o private, ovvero essere stati amministratori di Enti locali territoriali o delle Ater regionali, ovvero essere liberi professionisti iscritti da almeno tre anni nel rispettivo ordine o collegio professionale di appartenenza. Gli altri componenti proposti devono essere prescelti fra cittadini che siano in possesso di specifici requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere. All'incarico di componente del Consiglio di amministrazione si applica la normativa vigente in materia di incandidabilità e incompatibilità.
2. Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione della singola Ater aumenta di una unità in caso di estensione della relativa competenza territoriale ad altra circoscrizione elettorale.
3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno un consigliere in carica o dal Collegio unico dei revisori dei conti. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla carica consiglieri in numero almeno pari alla maggioranza dei componenti, ovvero l'Ater sia modificata nell'estensione della competenza territoriale, ovvero ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o grave violazione di leggi e regolamenti. Qualora il Consiglio di amministrazione decada, nelle more della sua ricostituzione, che deve avvenire entro il termine di sei mesi dall'adozione della pronuncia di decadenza, la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione ordinaria dell'Ater.
4 bis. La mancata partecipazione di un componente a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo, comporta la sua decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della medesima ai fini della successiva sostituzione disciplinata dal comma 5.
5. In caso di dimissioni, di decadenza, di sopravvenute cause di incompatibilità e in qualunque altro caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, coloro che subentrano restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di amministrazione. Le sostituzioni sono effettuate con la medesima procedura di nomina del componente cessato dalla carica.
6. L'indennità annua di carica del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di amministrazione è determinata dalla Giunta regionale in sede di nomina tenendo conto della complessità organizzativa, della dimensione economica e del patrimonio dell'Ater. Gli importi delle indennità di carica sono determinati al lordo delle ritenute di imposta. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione non possono percepire alcun altro compenso per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle Ater e della Conferenza del sistema regionale delle Ater prevista dall'articolo 9. Le indennità di carica possono essere aggiornate ogni triennio, in misura pari all'incremento ISTAT del periodo considerato, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 7, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.