LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 14

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/2019
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 13
 (Fondo sociale)
1. Al fine di assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presso ciascuna Ater è istituito un apposito Fondo sociale.
2. Al finanziamento del Fondo sociale provvedono:
a) l'Ater mediante stanziamento determinato nell'ambito dei piani finanziari;
b) i Comuni relativamente agli alloggi ubicati nel proprio territorio;
c) la Regione con finanziamenti all'uopo stanziati periodicamente nel bilancio e con i criteri e le modalità indicati nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 12 della legge regionale 1/2016 con riferimento all'azione di cui all' articolo 16 della legge regionale 1/2016 .
3. Il Fondo sociale è destinato a compensare le minori entrate nei canoni di locazione e nelle quote per i servizi accessori pagati dagli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata. Tali finanziamenti sono destinati anche a interventi di manutenzione degli immobili di edilizia sovvenzionata.
4. Le modalità di utilizzazione del Fondo sociale di cui al comma 1, nonché le procedure di contribuzione dei Comuni, sono stabilite da apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Ater, sulla base dello schema proposto dalla Conferenza del sistema regionale delle Ater di cui all'articolo 9, sentito il Consiglio delle autonomie locali, e approvato con delibera della Giunta regionale.