LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/08/2019
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia un contributo per l'acquisto di un'apparecchiatura per le analisi sulla qualità del latte.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
3. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda; il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
4. Per le finalità previste al comma 1 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
5. Le domande di aiuto e di liquidazione di cui all'articolo 2, commi 45 e 47, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), possono essere riproposte entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di adeguare l'importo da richiedere nel limite massimo previsto.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
7. Per fronteggiare le gravi perdite registrate a carico delle coltivazioni di actinidia nell'anno 2018, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un aiuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, per sostenere il reddito delle imprese agricole aventi unità tecnico economica situata sul territorio regionale che producono actinidia e che conferiscono il prodotto a imprese aventi come oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione in forma associata.
8. La domanda di aiuto di cui al comma 7 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata:
a) di una relazione che individui le perdite previste, corrispondenti alla differenza tra il valore delle produzioni conferite nel 2018 e il valore della media delle produzioni conferite nel quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;
b) della dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa agli aiuti "de minimis" concessi nel triennio di riferimento;
c) della dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 , relativa ad altri aiuti o altri indennizzi per le medesime perdite.
9. L'aiuto è concesso al netto di eventuali altri aiuti o altri indennizzi ricevuti per le medesime perdite e non può essere maggiore del valore delle perdite previste alla data di presentazione della domanda.
10. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l'aiuto è proporzionalmente ridotto.
11. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
12. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 0189/Pres. (Regolamento di esecuzione dell' articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi), le domande di contributo a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi sono presentate, per l'anno in corso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cantina produttori Cormons società cooperativa agricola un contributo per il completamento degli interventi di restauro delle botti previsti dall' articolo 3, comma 61, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), e per la realizzazione di materiale illustrativo e divulgativo.
14. La domanda per il finanziamento di cui al comma 13 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata del preventivo di spesa.
15. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
16. Per le finalità previste al comma 13 è destinata la spesa di 23.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
17. La Regione sostiene le imprese agricole frutticole in situazioni di difficoltà finanziaria, di liquidità e di accesso al credito per la conduzione aziendale conseguenti alla perdita della produzione, alla riduzione dei ricavi annuali e all'aumento dei costi produttivi derivanti dai danni causati dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys).
18. Per le finalità di cui al comma 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese agricole con sede operativa nel territorio regionale finanziamenti agevolati per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).
19. I finanziamenti di cui al comma 18 sono concessi per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti agricoli e sono erogati nell'importo massimo individuato applicando, alla superficie aziendale condotta in regione da ciascuna impresa, i valori a ettaro stabiliti con deliberazione della Giunta regionale con riguardo alle diverse colture e ai diversi livelli di infestazione rilevati in ogni Comune.
20. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata dell'indicazione della banca individuata per l'erogazione, tra quelle convenzionate ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 80/1982 .
21. I finanziamenti di cui al comma 18 non possono essere concessi più di una volta al medesimo beneficiario, sono erogati a titolo di "de minimis" secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 80/1982 e sono estinti con la durata massima di dieci anni.
22. Al fine di garantire la sopravvivenza delle popolazioni di api alla luce delle condizioni climatiche avverse del periodo primaverile che hanno determinato una produzione di miele insufficiente per il loro nutrimento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per il rimborso delle spese sostenute nel periodo dall'1 marzo al 30 giugno 2019 per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api agli apicoltori iscritti all'Anagrafe apistica nazionale in possesso di partita IVA agricola.
23.
Gli aiuti di cui al comma 22 sono concessi in conformità al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione, del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " de minimis " nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

24. Gli aiuti di cui al comma 22 sono erogati per il tramite degli Organismi associativi tra apicoltori di cui all' articolo 3 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), di seguito Consorzi, anche a favore degli apicoltori non iscritti ai medesimi.
25. I Consorzi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari una relazione in cui sono illustrate le modalità di impiego dell'alimentazione di soccorso e sono riportati, per ciascun apicoltore richiedente e in possesso dei requisiti di cui al comma 22, il numero di alveari presenti nell'Anagrafe apistica nazionale al 31 dicembre 2018, la tipologia di alimento acquistato, la spesa totale sostenuta, la spesa ammessa a contributo nel limite massimo di 10 euro per alveare e l'entità del contributo richiesto nei limiti del massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1408/2013 . Alla relazione sono allegate le domande di aiuto, sottoscritte da ciascun apicoltore e redatte secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, unitamente alla documentazione comprovante le spese sostenute nel periodo di cui al comma 22.
26. Con decreto del Direttore del Servizio competente, entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 25, sono ripartite le risorse disponibili fra i beneficiari in misura proporzionale al contributo da ciascuno richiesto ed è disposta l'erogazione del contributo concesso a ciascun beneficiario per il tramite del Consorzio di riferimento.
27. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
28. Il taglio o l'asporto di biomassa vegetale per la manutenzione delle aree in gestione alla Direzione centrale competente in materia di aree protette, biodiversità e risorse forestali sono consentiti a titolo gratuito, previa comunicazione ai Servizi competenti ai fini della verifica della compatibilità con i principi di tutela delle aree medesime. Nel caso di taglio o asporto di materiale legnoso l'entità massima consentita è inferiore a 5 metri cubi ovvero a 50 quintali. Il Servizio rispettivamente competente in materia di biodiversità o di risorse forestali, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare l'attività o dettare eventuali prescrizioni da rispettare. Trascorso tale termine l'attività può essere svolta.
29. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 28 è consentito il transito con mezzi a motore finalizzato esclusivamente alle suddette attività.
30. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole << da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge >> sono aggiunte le seguenti: << sentita la Commissione consiliare competente >>;

b)
dopo la lettera h bis) è aggiunta la seguente:
<<h ter) in esecuzione dell'articolo 3, comma 1, lettera j ter), sentita la Commissione consiliare competente, sono individuati i criteri e le modalità per la disciplina dell'allevamento, della vendita e della detenzione di fauna a scopo di richiamo, di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale.>>.

31. All' articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 38 dopo le parole << della presente legge >>, sono inserite le seguenti: << e non destinati alla pesca professionale >> e le parole << attività turistico-ricreativa >> sono sostituite dalle seguenti: << attività ricreativa >>;

b)
dopo il comma 39 sono inseriti i seguenti:
<< 39 bis. Il pescatore che esercita l'attività mediante bilancione autorizzato ai sensi del comma 38 e installato nelle acque interne, definite dall' articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 27 della medesima legge per l'esercizio della pesca sportiva.
39 ter. L'attività di pesca sportiva con i bilancioni rispetta i divieti temporanei di pesca previsti dall' articolo 25, comma 4, della legge regionale 42/2017 e le limitazioni riepilogate nel Calendario di pesca sportiva previsto dall'articolo 26 della medesima legge.>>.

32. Al fine di valorizzare le produzioni tipiche e la biodiversità del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Slow food Friuli Venezia Giulia per la creazione di almeno quattro presidi di tutela in area montana riguardanti la salvaguardia del paesaggio rurale, dei prodotti tradizionali locali o delle pratiche di allevamento, produzione e trasformazione.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; alla domanda è allegata la relazione contenente la descrizione dei presidi, l'illustrazione dell'attività necessaria per la creazione dei medesimi e il relativo preventivo di spesa.
34. Il contributo è concesso a titolo di aiuto "de minimis" in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di esecuzione dell'iniziativa e di rendicontazione della spesa.
35. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
36.
Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), dopo le parole << delle organizzazioni professionali agricole. >> sono inserite le seguenti: << Con il decreto di costituzione è quantificato il gettone di presenza spettante ai componenti esterni; il rimborso delle spese è erogato in applicazione di quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale). >>.

37. Gli oneri derivanti dall' articolo 12, comma 1, della legge regionale 23/1999 , come modificato dal comma 36 sono a carico del bilancio Agenzia regionale per lo sviluppo rurale.
38. La Regione partecipa alle spese di funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali del Consorzio di Comuni denominato Consorzio Boschi Carnici, con sede in Tolmezzo, avente natura di ente pubblico non economico che concorre al perseguimento degli obiettivi della politica forestale regionale, in considerazione della preminente attività di interesse pubblico svolta dal medesimo in ambito di salvaguardia e miglioramento del patrimonio forestale.
39. Per le finalità di cui al comma 38 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Consorzio risorse nei limiti dello stanziamento autorizzato con legge regionale. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consorzio presenta alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali il documento di programmazione delle attività per l'anno successivo previsto dallo statuto, nonché una relazione attestante le attività realizzate e in fase di svolgimento nell'anno in corso.
40. In via di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 il Consorzio presenta la documentazione di cui al comma 39 relativa all'anno in corso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
41. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 155.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
42. La Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari è autorizzata a stipulare con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) convenzioni ai sensi dell' articolo 8, comma 22, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), per lo svolgimento dei sopralluoghi da effettuare nell'ambito dell'istruttoria per l'accertamento dei danni causati dalla fauna selvatica di cui all' articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
43. Per le finalità previste al comma 42 è destinata la spesa complessiva di 230.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2019 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
44. Al fine di fronteggiare le gravi perdite registrate a carico della pesca e dell'allevamento di molluschi bivalvi a causa delle criticità ambientali verificatesi nell'ultima campagna di raccolta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un aiuto per sostenere il reddito delle imprese che esercitano una o entrambe le seguenti attività:
a) pesca di molluschi bivalvi nelle acque dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone;
b) allevamento di molluschi bivalvi sul territorio regionale o nelle acque dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone.
45. L'aiuto di cui al comma 44 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190 del 28 giugno 2014.
46. La domanda di aiuto di cui al comma 44 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche, corredata della seguente documentazione:
a) relazione che individui le perdite economiche quantificate in misura pari alla differenza tra il valore del fatturato realizzato dalle attività di cui al comma 44 nell'ultima campagna di raccolta conclusa prima della presentazione della domanda e il valore della media dei fatturati relativi a tre campagne di raccolta afferenti al quinquennio precedente; in caso di allevamento le perdite devono essere riferite alla stessa area coltivata;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa agli aiuti "de minimis" concessi nel triennio di riferimento;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 relativa alla richiesta o alla concessione di altri aiuti o indennizzi per le medesime perdite.
47. L'aiuto di cui al comma 44 è concesso in misura corrispondente alle perdite economiche quantificate ai sensi del comma 46, lettera a), ridotta dell'importo corrispondente ad eventuali aiuti o indennizzi concessi per le medesime perdite. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l'aiuto spettante a ciascuna impresa è proporzionalmente ridotto.
48. Per le finalità previste al comma 44 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 52.
49. In via di interpretazione autentica dell' articolo 2, comma 52, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), la finalità di completamento cui è rivolto il contributo concesso all'Associazione Centro Solidarietà Giovani "Giovanni Micesio" ONLUS di Udine si intende alternativa a quella di ampliamento e comprensiva del recupero e della riqualificazione dell'immobile sito in Illegio di Tolmezzo di proprietà dell'Associazione medesima.
50.
Al comma 59 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), le parole << 30 giugno 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 giugno 2020 >>.

51. Alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nei territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:
<<b) siano in possesso della ricevuta del versamento all'Unione del contributo giornaliero, determinato dalla Giunta regionale in misura non inferiore a 5 euro.>>.

b)
dopo il comma 5 dell'articolo 4, è inserito il seguente:
<<5 bis. Per le finalità di cui al comma 5, la raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui al comma 1 è altresì consentita al residenti in Regione e non, senza il versamento all'Unione del contributo giornaliero, purché abbiano inviato preventiva comunicazione alla Unione medesima utilizzando il modello pubblicato sul sito Internet della Regione, pernottino per almeno tre notti consecutive in una delle strutture ricettive turistiche di cui all' articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) essere associati a un gruppo o a un'associazione micologica;
b) essere in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 o di altra autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana.>>;

c)
alla fine del comma 6 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente periodo: << L'invio della comunicazione di cui al comma 5 bis consente la raccolta solo per il giorno o per i giorni dichiarati nella medesima. >>;

d)
al comma 7 dell'articolo 4 le parole << del comma 5 >> sono sostituite dalle seguenti: << dei commi 5 e 5 bis >>;

e)
al comma 8 dell'articolo 4 le parole << del comma 5 >> sono sostituite dalle seguenti: << dei commi 5 e 5 bis >> e dopo le parole << del versamento di cui al comma 5 >> sono aggiunte le seguenti: << ovvero della comunicazione di cui al comma 5 bis >>;

f)
dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 è aggiunta la seguente lettera:
<<b bis) in violazione di quanto prescritto all'articolo 4, comma 5 bis;>>.

52. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1Comma 32 interpretato da art. 3, comma 17, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Parole sostituite al comma 39 da art. 3, comma 27, L. R. 13/2021
3Integrata la disciplina del comma 38 da art. 9, comma 7, L. R. 13/2021