LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/08/2019
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Al fine di perseguire l'interesse pubblico della conservazione e valorizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale di cui all' articolo 25 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari al Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF) di Spilimbergo per acquistare la proprietà e i relativi diritti di sfruttamento di raccolte, fondi e altri materiali fotografici di interesse regionale, nonché per investimenti tecnologici.
2. Il procedimento contributivo di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito della convenzione triennale tra la Regione e il CRAF, prevista dall' articolo 25, comma 2, della legge regionale 16/2014 .
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
4.
Dopo l' articolo 12 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è inserito il seguente:
<<Art. 12 bis
 (Museo regionale etnografico storico e sociale)
1. Al fine di garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia e per promuovere la sua conservazione, valorizzazione, piena accessibilità e massima fruibilità, la Regione favorisce la costituzione del Museo regionale etnografico storico sociale - MESS, di seguito MESS.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce appositi indirizzi strategici e approva lo schema di convenzione da stipularsi tra l'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC e i Musei di carattere etnografico, storico o sociale aventi sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia che intendono aderire al MESS.
3. La convenzione di cui al comma 2 delinea l'assetto organizzativo del MESS, i rapporti interni, la disciplina fondamentale per il suo funzionamento, le modalità di collaborazione e di funzionamento, nonché i servizi destinati all'utenza.
4. Qualora uno o più musei di carattere etnografico, storico o sociale intendano aderire al MESS dopo la sua costituzione, ne danno comunicazione all'ERPAC, entro il 30 giugno di ogni anno, che provvede a integrare la convenzione entro il 31 ottobre successivo alla comunicazione.
5. La Regione assicura la valorizzazione, la piena accessibilità e la massima fruibilità, anche ai fini del turismo culturale, del MESS, concedendo ai musei che ne fanno parte contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, a sostegno di progetti di investimento e di riallestimento dei musei medesimi, nonché per lavori di straordinaria manutenzione dei relativi edifici, realizzati in coerenza con il modello e gli standard definiti dalla Giunta regionale per il MESS, la cui misura è stabilita con la legge regionale di stabilità.
6. La Regione promuove altresì la costituzione della Rete museale etnografica storica e sociale del Friuli Venezia Giulia, di seguito Rete.
7. Possono far parte della Rete il MESS e gli altri Musei di carattere etnografico, storico o sociale aventi sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia che non hanno aderito al MESS.
8. La Regione assicura la valorizzazione del MESS e della Rete anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che ne cura la creazione e la diffusione dell'immagine mediante la predisposizione di un logo collettivo e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale.
9. Per le finalità di cui al comma 1 PromoTurismoFVG sostiene la realizzazione di iniziative promozionali dei programmi di attività del MESS e della Rete.>>.

5. Al fine di favorire l'avvio del MESS, in sede di prima applicazione i finanziamenti di cui all' articolo 12 bis, comma 5, della legge regionale 23/2015 , come inserito dal comma 4, relativi all'anno 2019, sono concessi dall'ERPAC sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, previo trasferimento delle relative risorse all'ente medesimo; l'ERPAC può altresì utilizzare direttamente le risorse trasferitegli per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12 bis, comma 5, medesimo.
6. Alle finalità di cui ai commi 8 e 9 dell' articolo 12 bis della legge regionale 23/2015 , come inserito dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 616.525,19 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
8. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla costituzione del Museo etnografico regionale di storia sociale - MESS e alla valorizzazione della rete museale della Carnia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 100.000 euro alla Fondazione Museo carnico delle arti popolari "Michele Gortani" a sostegno di progetti di investimento e di riallestimento del Museo carnico delle arti popolari "Michele Gortani", nonché per lavori di straordinaria manutenzione dei relativi edifici.
9. La Fondazione Museo carnico delle arti popolari "Michele Gortani", entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.
10. Sono ammissibili le spese di cui all' articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché quelle per l'acquisto di arredi e attrezzature per il riallestimento del Museo carnico delle arti popolari "Michele Gortani" sostenute dal soggetto richiedente il contributo successivamente alla presentazione della domanda.
11. La concessione del contributo di cui al comma 8 è disposta in via definitiva, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, sulla base della documentazione di cui al comma 9 per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base del quadro economico presentato.
12. Il contributo di cui al comma 8 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo dello stanziamento previsto.
13. Il contributo viene erogato in unica soluzione anticipata all'atto della concessione.
14. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.
15. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
16. L'Amministrazione regionale istituisce presso la Direzione centrale competente in materia di cultura e sport l'Albo Circolo Virtuoso FVG al fine di incrementare l'apporto dei privati che sostengono, anche attraverso sponsorizzazioni, attività ed eventi culturali, interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, attività ed eventi sportivi, investimenti in materia di impiantistica sportiva, nonché l'acquisto di automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo, innescando un circolo virtuoso nell'ambito del territorio regionale.
17. Gli interventi di sostegno di cui al comma 16 devono essere localizzati sul territorio regionale.
18. Con regolamento regionale sono definite, in particolare, le modalità e i termini di inserimento dei privati nell'Albo Circolo Virtuoso FVG, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento del medesimo.
19. La Regione, tramite l'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC e l'Agenzia regionale PromoTurismoFVG, valorizza con ogni idoneo strumento i privati che sostengono gli interventi di cui al comma 16.
20. Per le finalità derivanti dal comma 19 si provvede, relativamente alle risorse da destinare all'ERPAC, a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle risorse da destinare a PromoTurismoFVG, a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
21. La Regione concede contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
22. I contributi di cui al comma 21 sono concessi a favore delle persone fisiche, delle imprese e delle fondazioni, escluse le fondazioni bancarie, operanti sul territorio regionale, in relazione ai finanziamenti ai seguenti progetti:
a) i progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di cui al comma 21, promossi da:
1) soggetti pubblici con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;
2) soggetti privati senza scopo di lucro con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;
3) società cooperative con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;
4) enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;
b) i progetti d'intervento previsti all' articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 , in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).
22 bis. La finalità prevalentemente o esclusivamente rivolta alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale prevista dal comma 22, lettera a), numeri 2) e 3), può essere accertata anche in base all'incidenza dei costi per tali finalità oppure al numero di addetti impiegati per tali finalità.
23. Per accedere ai contributi la misura del finanziamento dei progetti di cui al comma 22 è stabilita nei seguenti importi minimi:
a) 2.000 euro per le micro imprese e per le persone fisiche;
b) 3.000 euro per le piccole imprese;
c) 5.000 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni.
24. Il regolamento di cui al comma 29 disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 22.
25.  
( ABROGATO )
26. Ai soggetti di cui al comma 22 è riconosciuto un credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti "de minimis", secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento di cui al comma 29, nelle seguenti misure:
a) 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 22, lettera a);
b) 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 22, lettera b).
27. Le risorse destinate al credito d'imposta sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale tra i progetti di cui al comma 22, lettere a) e b) e, nell'ambito dei progetti di cui alla lettera a) del comma 22, fra i progetti concernenti la promozione e l'organizzazione di attività culturali e i progetti concernenti la valorizzazione del patrimonio culturale.
28. Il regolamento di cui al comma 29 definisce il sistema di prenotazione del contributo basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui al comma 22, della volontà di effettuare l'erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione del credito d'imposta decade e il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.
29. Con regolamento regionale sono disciplinati, in particolare:
0a) le modalità di individuazione dei progetti di intervento di cui al comma 22 tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale e del valore economico complessivo degli interventi stessi;
a) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
b) i termini e le modalità di presentazione e istruttoria delle domande;
c) l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni;
d) le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti, gli eventuali obblighi in capo a essi e le misure sanzionatorie per il mancato rispetto dei medesimi;
e) le modalità di prenotazione del credito d'imposta e il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale di cui al comma 28.
30. Per le finalità di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale provvede a integrare la convenzione con l'Agenzia delle entrate di cui all' articolo 2, comma 39, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).
31. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
32. All' articolo 13 della legge regionale 29/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 25 bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a decorrere dalla data di costituzione del Comitato. >>;

b)
al comma 25 ter dopo le parole << Comitato organizzatore >> sono aggiunte le seguenti: << , a cui è autorizzata a partecipare la Regione >>;

c)
dopo il comma 25 ter è inserito il seguente:
<<25 quater. Il Comitato organizzatore, per le attività da questo specificatamente richieste, può avvalersi delle strutture di PromoTurismoFVG. Il Comitato potrà altresì avvalersi di un'unità di personale messa a disposizione dalla Regione anche con riferimento a specifici incarichi qualora previsti dall'atto costitutivo del Comitato stesso. In tale ultimo caso, al dipendente regionale è riconosciuto un trattamento economico aggiuntivo erogato dall'Amministrazione regionale e a carico del Comitato organizzatore nell'ambito del finanziamento di cui al comma 25 bis, la cui misura è stabilita dal Comitato medesimo tra un minimo di 6.000 euro e un massimo di 12.000 euro lordi annui. Al dipendente in questione spetta inoltre il trattamento economico accessorio previsto dai contratti regionali in relazione alle specifiche attività che il Comitato stesso disporrà e liquiderà; al pagamento provvede l'Amministrazione regionale fatto salvo il successivo rimborso da parte del Comitato a valere sulle risorse di cui al comma 25 bis.>>.

33. Per le finalità di cui all' articolo 13, comma 25 quater, della legge regionale 29/2018 , come inserito dal comma 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
34. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 13, comma 25 quater, della legge regionale 29/2018 , come inserito dal comma 32, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.
35. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi 16 e 17, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una proroga delle attività previste per l'annualità 2018 fino al 31 dicembre 2019.
36.
Al comma 25 quater dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole << 31 dicembre 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2020 >>.

37. L'Amministrazione regionale si avvale, per la valutazione dell'impatto delle politiche regionali in materia di cultura e di sport, tramite la stipula di specifiche convenzioni triennali, della collaborazione di PromoTurismoFVG nell'ottica di uno sviluppo integrato della cultura, dello sport e del sistema turistico regionale, a supporto delle attività di programmazione, progettazione, gestione e valutazione delle politiche e degli interventi di competenza regionale.
38. Con deliberazione della Giunta regionale, presentata di concerto tra gli Assessori competenti in materia di cultura e di turismo, è approvato annualmente il programma di attività, in attuazione di quanto stabilito nella convenzione triennale di riferimento.
39. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa complessiva di 460.000 euro, suddivisa in ragione di 120.000 euro per l'anno 2019 e di 170.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
40. Al fine di potenziare l'attrattività turistica e culturale del territorio regionale, la Regione è autorizzata a concedere incentivi ai Comuni, alle Associazioni culturali e agli enti ecclesiastici, proprietari di immobili o aree site nel territorio regionale su cui insistono siti archeologici paleocristiani minori, per la realizzazione di interventi di valorizzazione dei siti medesimi. I siti oggetto di finanziamento sono individuati d'intesa tra l'Amministrazione regionale e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del FVG del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia.
41. Gli incentivi di cui al comma 40 sono concessi con la procedura automatica di cui all' articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
41 bis. Gli incentivi di cui al comma 40 sono concessi, entro il limite massimo di 300.000 euro, in misura pari al 100 per cento delle spese ammissibili. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di incentivo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente l'incentivo e rientranti nelle categorie individuate dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
41 ter. Sono ammissibili a incentivo gli interventi di valorizzazione, come definita dall' articolo 6 del decreto legislativo 42/2004 , dei siti archeologici paleocristiani minori individuati ai sensi del comma 40.
41 quater. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al comma 40, corredate del quadro economico dell'intervento da realizzare, sono inviate alla Direzione centrale competente in materia di beni culturali entro il 31 ottobre di ogni anno, a pena di inammissibilità.
41 quinquies. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande, registrate secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'incentivo è concesso, sulla base del quadro economico di cui al comma 41 quater, nei limiti di cui al comma 41 bis e delle risorse disponibili. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'incentivo è disposta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande medesime.
41 sexies. Per la concessione e la erogazione dei contributi di cui al comma 40, si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002 .
42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
43. All' articolo 15 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << manifestazioni lirico-operistiche prodotte >> è inserita la seguente: << preferibilmente >>;

b)
al comma 1 le parole << legge finanziaria >> sono sostituite dalle seguenti: << legge di stabilità >>;

c)
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Le condizioni di attuazione del comma 1, primo periodo, possono essere verificate su richiesta di uno dei soggetti di cui al comma 1, da un apposito tavolo di coordinamento convocato ad hoc dall'Assessore alla cultura.>>.

44. Alle finalità di cui all' articolo 15, comma 1, della legge regionale 16/2014 , come modificato dal comma 43, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
45. Per le finalità previste dal combinato disposto dell' articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), e dell'articolo 7, commi 10 e 11, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), al fine di procedere con lo scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2), approvata con il decreto del Direttore centrale cultura e sport n. 990/CULT del 17 aprile 2019, è destinata la spesa di 410.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare quota parte dei contributi pluriennali concessi ai Comuni in attuazione di accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Regione per la realizzazione di nuovi interventi destinati agli impianti sportivi oggetto degli accordi di programma medesimi, fermo restando l'importo complessivamente concesso.
47. Ai fini del comma 46 la quota parte ammissibile a conferma può derivare da economie contributive ovvero da nuova valutazione degli interventi necessari alla piena fruibilità degli impianti sportivi.
48. In attuazione del comma 46 i Comuni presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, con la documentazione funzionale alla rendicontazione dei contributi ovvero a seguito dell'approvazione del primo livello di progettazione inerente il nuovo intervento proposto, domanda di conferma riferita al singolo contributo concesso, corredata della seguente documentazione:
a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conferma ai sensi del comma 46;
b) relazione illustrativa, quadro economico e cronoprogramma, relativi al nuovo intervento.
49. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 48, la Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale cultura e sport, si pronuncia sulla domanda e provvede, del caso, a quantificare la quota di contributo da confermare a favore del nuovo intervento.
50. Entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 49, il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede alla conferma della quota parte del contributo oggetto della domanda di cui al comma 48, nonché alla fissazione dei termini procedimentali, secondo le disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 14/2002 .
51. Per le finalità cui al comma 46, in sede di prima applicazione, con riferimento ai soli procedimenti di rendicontazione per i quali non sia intervenuto il provvedimento conclusivo entro il termine del 30 settembre 2019, i Comuni presentano la domanda di cui al comma 48, entro il 31 marzo 2020, con facoltà di dedurre interventi già realizzati, tra i quali le opere di urbanizzazione o le infrastrutture viarie, che i Comuni dichiarino essere funzionali alla migliore accessibilità degli impianti di cui al comma 46 medesimo.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare all'Associazione Calcio Dilettantistico Pravisdomini di Pravisdomini il contributo concesso con decreto n. 1119/Pers. - SP1 del 12 maggio 2009, ai sensi della legge regionale 8/2003 , a valere sui fondi 2008, per i lavori di "Adeguamento spogliatoi presso il campo sportivo comunale", al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) i lavori oggetto del contributo siano completati e siano stati legittimamente realizzati;
b) l'immobile oggetto dell'intervento sia fruibile in sicurezza;
c) l'ente pubblico proprietario dell'immobile attesti la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b).
53. Per le finalità di cui al comma 52, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione Calcio Dilettantistico Pravisdomini presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata delle dichiarazioni ovvero attestazioni di cui al comma 52.
54. È data facoltà all'Associazione Calcio Dilettantistico Pravisdomini di trasmettere, contestualmente alla domanda di cui al comma 53, la documentazione funzionale al rendiconto del finanziamento, deducendo anche le spese derivanti dagli interessi passivi generati dal mutuo stipulato a finanziamento dell'intervento.
55. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 53, a confermare il contributo di cui al comma 52 e a fissare un nuovo termine di rendicontazione ovvero, qualora il beneficiario eserciti la facoltà di cui al comma 54, a confermare il contributo e contestualmente approvare, ricorrendone i presupposti, la documentazione dedotta a rendiconto.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a convertire le quote non ancora erogate del contributo ventennale costante di 24.976 euro annui, concesso ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di Paularo con decreto n. 4573/CULT del 5 dicembre 2008 e confermato con decreto 1152/CULT del 3 giugno 2011 a favore dell'intervento di "recupero parziale della ex sede della scuola elementare del capoluogo e restauro della fontana Villafuori", in un contributo in conto capitale.
57. Per le finalità di cui al comma 56 il Comune di Paularo, ai fini della conferma del contributo, presenta istanza al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione aggiornata di cui all' articolo 56 della legge regionale 14/2002 .
58. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 224.784 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
59.
Dopo il capo VIII del titolo III della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:
<<CAPO VIII BIS
 CONTENITORI CULTURALI E CREATIVI
Art. 30 bis
 (Contenitori culturali e creativi)
1. In coerenza con gli orientamenti europei per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano, l'Amministrazione regionale, in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali, anche come ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale attraverso progetti di valorizzazione ed esplorazione dello spazio urbano, anche mediante la realtà virtuale e aumentata e forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, intelligenti e formative, in sinergia con le traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3).
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i soggetti, senza finalità di lucro, gestori degli spazi mediante la concessione di contributi per programmi triennali per:
a) l'allestimento, l'arredo, l'attrezzatura e la dotazione tecnologica degli spazi e degli archivi fino al 100 per cento della spesa ammissibile;
b) la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative.
3. Al fine della concessione dei contributi, i soggetti gestori degli spazi presentano domanda, entro il 30 ottobre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di cultura corredata:
a) di una relazione illustrativa del progetto unitamente al relativo cronoprogramma di realizzazione e del quadro economico di spesa, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);
b) di una relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della domanda e del preventivo di spesa, per i progetti di cui al comma 2, lettera b).
4. La graduatoria delle domande è approvata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura di concerto con gli Assessori competenti in materia di formazione e attività produttive, sulla base dei seguenti criteri:
a) per gli interventi di cui al comma 2, lettera a):
1) valorizzazione di collezioni e di archivi creativi e di design presenti sul territorio regionale;
2) supporto a progetti di rilevanza internazionale radicati nel tessuto istituzionale del territorio;
3) creazione di spazi multimediali e percorsi sensoriali suscettibili di richiamo culturale, creativo, educativo e turistico;
b) per gli interventi di cui al comma 2, lettera b):
1) quantità e qualità di mostre ed esposizioni temporanee e permanenti a carattere internazionale;
2) quantità e qualità di percorsi didattici e formativi, anche professionalizzanti;
3) quantità e qualità di laboratori sulla creatività come strumento per lo sviluppo sostenibile e integrato;
4) quantità e qualità di workshop e progetti specialistici sulla creatività come strumento per lo sviluppo sostenibile e integrato;
5) quantità e qualità di eventi e convegni a carattere seminariale.
5. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo medesimo, i termini e le modalità di esecuzione degli interventi e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
6. Ai soggetti gestori degli spazi potrà essere richiesta l'organizzazione di eventi e progetti volti a connettere le imprese tradizionali con quelle culturali e creative.
7. I soggetti gestori degli spazi, entro il 30 ottobre di ogni anno, presentano alla Direzione centrale competente in materia di cultura l'aggiornamento dei programmi triennali con riferimento alle annualità successive, anche con la previsione di nuovi interventi.>>.

60. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, la domanda di contributo di cui all' articolo 30 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014 , come inserito dal comma 59, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
61. Per l'anno 2019 sono ammissibili a contributo le spese di cui all' articolo 30 bis, comma 2, lettera a), della legge regionale 16/2014 , come inserito dal comma 59, sostenute dall'1 luglio 2019.
62. Per le finalità previste dall' articolo 30 bis, comma 2, lettera a), della legge regionale 16/2014 , come inserito dal comma 59, è destinata la spesa complessiva di 2.200.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
63. Per le finalità previste dall' articolo 30 bis, comma 2, lettera b), della legge regionale 16/2014 , come inserito dal comma 59, è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
64. Le spese sostenute entro il 30 giugno 2019 con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico straordinario per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della musica e della danza e a valere sull'avviso straordinario per i Comuni, approvati con deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2018, n. 1690, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2019.
65. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres. , le domande di concessione dei contributi sono presentate al Servizio competente in materia di sport, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata allo sport, previa autenticazione con una delle modalità previste dall' articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web.
66. Al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnologici, in sede di prima applicazione, con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport sono individuate le linee contributive previste dal decreto del Presidente della Regione 201/2016 cui si applicano le modalità di presentazione delle domande ai sensi del comma 65 e le relative decorrenze.
67. Al fine di tutelare il patrimonio culturale regionale e di evitare il deterioramento di edifici sedi di raccolte museali di alto pregio storico e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento, a favore dei Comuni che ne facciano richiesta, per interventi di manutenzione straordinaria dei "Musei del Risorgimento" di loro proprietà, fino al 100 percento della spesa ritenuta ammissibile.
68. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
69. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000 .
70. Per l'ottenimento della sovvenzione, i beneficiari di cui al comma 67, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, presentano domanda alla Direzione centrale cultura e sport, corredata di una relazione illustrativa degli interventi manutentivi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
71. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Associazioni volontari combattenti e d'arma e ad altri enti o associazioni senza scopo di lucro che abbiano tra le proprie finalità statutarie anche la conservazione della memoria o il recupero di siti storici un contributo straordinario per le manutenzioni e la preservazione o il recupero dei siti di valore storico della Prima e/o Seconda Guerra Mondiale.
73. Per le finalità di cui al comma 72, la Regione riconosce in favore di ciascuna Associazione un contributo massimo di 5.000 euro.
74. Il contributo di cui al comma 72 è erogato con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i termini di esecuzione delle attività e le modalità di rendicontazione della spesa.
75. Per le finalità di cui al comma 72 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.
76. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera d) del comma 29 da art. 6, comma 25, L. R. 16/2019
2Comma 40 sostituito da art. 6, comma 20, lettera a), L. R. 16/2019
3Comma 41 sostituito da art. 6, comma 20, lettera b), L. R. 16/2019
4Comma 41 bis aggiunto da art. 6, comma 20, lettera c), L. R. 16/2019
5Comma 41 ter aggiunto da art. 6, comma 20, lettera c), L. R. 16/2019
6Comma 41 quater aggiunto da art. 6, comma 20, lettera c), L. R. 16/2019
7Comma 41 quinquies aggiunto da art. 6, comma 20, lettera c), L. R. 16/2019
8Comma 41 sexies aggiunto da art. 6, comma 20, lettera c), L. R. 16/2019
9Parole soppresse al comma 25 da art. 6, comma 12, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10Comma 5 sostituito da art. 6, comma 26, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
11Comma 51 sostituito da art. 6, comma 44, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12Parole aggiunte alla lettera a) del comma 22 da art. 6, comma 33, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020. La disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 29 del presente articolo, come previsto dall'articolo 6, comma 34, della L.R. 24/2019.
13Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 1, L. R. 10/2020
14Comma 27 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 13/2020
15Parole aggiunte al comma 22 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
16Parole aggiunte al comma 23 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
17Lettera a) del comma 22 sostituita da art. 6, comma 36, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
18Comma 22 bis aggiunto da art. 6, comma 36, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
19Comma 23 sostituito da art. 6, comma 28, lettera a), L. R. 13/2023
20Comma 25 abrogato da art. 6, comma 28, lettera b), L. R. 13/2023
21Lettera 0a) del comma 29 aggiunta da art. 6, comma 28, lettera c), L. R. 13/2023