LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/08/2019
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4
 (Tutela dell'ambiente e energia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa di settore di servizi finalizzati ad attività di supporto relative all'attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e delle misure di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2019, di 50.000 euro per l'anno 2020 e di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, di seguito AUSIR, un finanziamento per la promozione di attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti, con particolare riferimento al settore di depurazione delle acque, attività previste dall' articolo 12, comma 6, lettera b bis), della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).
4. Il finanziamento di cui al comma 3 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'AUSIR alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'avvio delle attività di ricerca. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione delle attività, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.
5. L'assegnazione di cui al comma 3 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nell'Aeroporto di Trieste - Friuli Venezia Giulia, fino al 75 per cento della spesa ammissibile, in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, come modificato dal regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, del 14 giugno 2017, per quanto riguarda, tra l'altro, gli aiuti alle infrastrutture aeroportuali.
8. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 7, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è disposta con le modalità definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall' articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
9. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
10. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria la Regione è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi a soggetti pubblici e alle imprese per l'acquisto di velocipedi nuovi di fabbrica, come definiti dall' articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
11. Per le finalità di cui al comma 10 sono concessi contributi nella misura del 30 per cento del prezzo di acquisto comprensivo di IVA, fino a un massimo di 300 euro per l'acquisto di ciascun velocipede a pedalata assistita e fino a un massimo di 1.500 euro per l'acquisto di un numero minimo di cinque velocipedi a propulsione esclusivamente muscolare.
11 bis. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività sono disciplinati da una convenzione, che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.
12. Con regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il termine massimo entro il quale deve intervenire l'acquisto dei velocipedi, nonché sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 10; con il medesimo regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.
13. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
14. Per le finalità di cui al comma 12, relativamente allo svolgimento delle attività rimesse alle Camere di commercio, è destinata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2020 e di 20.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
15. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 18 dopo le parole << è autorizzata >> sono inserite le seguenti: << , anche mediante la concessione di contributi o l'affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell' articolo 51 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), >>;

b)
dopo il comma 2 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa, nel rispetto della legge regionale 7/2000 .>>.

c)
dopo il comma 3 dell'articolo 19 sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e di promozione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche, anche transfrontaliere, la Giunta regionale emana bandi per la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati, ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000 .
3 ter. I bandi di cui al comma 3 bis disciplinano i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa, nel rispetto della legge regionale 7/2000 .>>.

16. Per le finalità di cui all' articolo 18, comma 2, della legge regionale 15/2016 , come modificato dal comma 15, lettera a), si provvede, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle spese in conto capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
17. Per le finalità di cui all' articolo 19, comma 3 bis, della legge regionale 15/2016 , come aggiunto dal comma 15, lettera c), si provvede, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle spese in conto capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
18. Il termine per la presentazione della domanda di contributo di cui all' articolo 3, comma 10, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per l'anno 2019, è prorogato al 30 settembre 2019.
19. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 9, della legge regionale 14/2018 , è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
20.
Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2018 dopo le parole << e dell'ecosistema connesso >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché per la realizzazione di manufatti provvisori e per l'acquisizione di dati topografici nell'ambito della sperimentazione >>.

21. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 5, della legge regionale 14/2018 , come modificato dal comma 20, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela e valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
22. In attuazione dell' articolo 30 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), e fatte salve le disposizioni in merito alle riduzioni previste al numero 3.2 dell'Allegato I del medesimo decreto legislativo, le tariffe relative alle ispezioni finalizzate al controllo degli stabilimenti a rischio incidente rilevante "di soglia inferiore" di cui alla Tabella II, dell'Appendice 1 - Tariffe, dell'Allegato I ( articolo 30) del decreto legislativo 105/2015 , sono ridotte del 50 per cento.
23. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle ispezioni fanno fede le informazioni trasmesse dal gestore degli stabilimenti di cui al comma 22, con il modulo di cui alla Sezione A2 dell'Allegato 5 del decreto legislativo 105/2015 .
24. I gestori degli stabilimenti versano alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia le tariffe di cui al comma 22 entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio dell'ispezione, secondo le modalità indicate nella comunicazione medesima e trasmettono alla struttura regionale competente, l'evidenza informatica attestante l'avvenuto versamento della tariffa.
25. In caso di ritardo nel versamento della tariffa di cui al comma 22 è dovuto il pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del termine indicato nella comunicazione di cui al comma 24.
26. In attuazione degli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 105/2015 , ai fini dell'effettuazione delle ispezioni negli stabilimenti di cui al comma 22, la Regione si avvale della collaborazione del Dipartimento regionale dei vigili del fuoco, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), mediante la stipula di una convenzione disciplinante il coordinamento delle attività ispettive, nonché del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA.
27. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 24, per quanto di competenza della Regione, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 301 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 4.
28. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 25, per quanto di competenza della Regione, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 303 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A3 di cui all'articolo 1, comma 4.
29.
Il comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è sostituito dal seguente:
<<8. Al fine di promuovere e garantire il corretto e sostenibile utilizzo delle risorse geotermiche, delle acque minerali, termali e di sorgente e dei giacimenti minerari, nonché al fine di aggiornare la banca dati regionale delle strutture tettoniche e acquisire elementi essenziali per la conoscenza geologica del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione scientifica delle Università degli studi, mediante la stipula, ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 7/2000 , di accordi concernenti la trattazione di specifiche tematiche di comune interesse.>>.

30. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 8, della legge regionale 31/2017 , come sostituito dal comma 29, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
31.
Al comma 17 bis dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), dopo le parole << controllo ambientale, >> sono inserite le seguenti: << per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione sul territorio regionale, >>.

32. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 17 bis, della legge regionale 12/2009 , come modificato dal comma 31, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela e valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
33.
Al comma 12 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole << fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile che, in ogni caso, non può superare il 12 per cento dell'importo dei lavori >>.

34. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 12, della legge regionale 25/2016 , come modificato dal comma 33, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
35. Al fine di individuare le criticità del Lago dei Tre Comuni e proporre le conseguenti soluzioni finalizzate a recuperare le condizioni di naturalità del lago stesso e a garantirne la fruibilità, anche ai fini turistici, in conformità al Piano regionale di tutela delle acque, è istituito presso la Direzione centrale ambiente ed energia, il tavolo tecnico denominato Laboratorio Lago dei Tre Comuni.
36. Il Laboratorio Lago dei Tre Comuni è istituito con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente ed è composto nel seguente modo:
a) un rappresentante e un esperto, designati dalla Direzione centrale ambiente ed energia;
b) un esperto designato dal Comune di Bordano;
c) un esperto designato dal Comune di Cavazzo Carnico;
d) un esperto designato dal Comune di Trasaghis;
e) un rappresentante di ARPA.
37. Al tavolo tecnico di cui al comma 35:
a) può partecipare un rappresentante dell'Autorità di bacino del distretto idrografico delle Alpi Orientali;
b) possono essere invitati a partecipare i soggetti portatori di interesse individuati in relazione alla tematica di volta in volta affrontata.
38. Il Laboratorio Lago dei Tre Comuni è convocato e coordinato dal Direttore della struttura regionale di cui al comma 35.
39.
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme in materia ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), è abrogato.

40. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
41.  
( ABROGATO )
42.  
( ABROGATO )
43.  
( ABROGATO )
(8)
44.  
( ABROGATO )
(9)
45.  
( ABROGATO )
46.  
( ABROGATO )
47.  
( ABROGATO )
48.  
( ABROGATO )
49. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera jj) del comma 1 dell'articolo 3 è inserita la seguente:
<<jj bis) canalizzazione: rivestimento, parziale o totale, delle sponde o del fondo dell'alveo di un corso d'acqua con materiali artificiali, progettato per la regolarizzazione della sezione e dell'assetto plano-altimetrico in funzione delle caratteristiche dei deflussi, con la finalità di salvaguardare la sicurezza e la stabilità di insediamenti e di infrastrutture;>>;

b) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<d bis) interventi di canalizzazione.>>;

2)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Non si configurano quali interventi di regolazione idraulica o di canalizzazione di cui al comma 1, lettere d) e d bis), gli interventi relativi alle opere idrauliche esistenti, comprese la modifica o l'estensione dell'opera e la manutenzione dell'alveo mediante la movimentazione o l'estrazione e l'asporto di materiale litoide, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica dell'opera e della sezione originaria di deflusso.>>.

50. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d bis), e comma 2 bis, della legge regionale 11/2015 , come inseriti dal comma 49, lettera b), si provvede, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e, relativamente alle spese in conto capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per l'acquisto di aree e immobili da destinare alle finalità di cui all' articolo 4, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).
52. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 51 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, in sede di prima applicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 53, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento di acquisto e di una perizia di stima del relativo valore.
53. Con regolamento regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 51, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
54. Per le finalità previste dal comma 51 è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.
55. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1Parole sostituite al comma 11 da art. 4, comma 21, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Comma 11 bis aggiunto da art. 4, comma 21, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Parole sostituite al comma 12 da art. 4, comma 21, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 40, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5Parole sostituite al comma 52 da art. 5, comma 40, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6Parole sostituite al comma 24 da art. 144, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
7Parole sostituite al comma 26 da art. 144, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
8Comma 43 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
9Comma 44 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
10Comma 45 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
11Comma 46 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
12Comma 47 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
13Comma 48 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023
14Comma 41 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, commi da 6 a 10, L.R. 25/2016.
15Comma 42 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, commi da 6 a 10, L.R. 25/2016.