LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/08/2019
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2
 (Attività produttive)
1. Le disponibilità relative alle annualità 2019, 2020 e 2021 derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui all'articolo 2, commi da 21 a 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), sono assegnate al Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia, secondo il seguente prospetto riepilogativo:

DENOMINAZIONE CONSORZIOIMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2019IMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2020IMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2021
COSEG - Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia32.015,1426.589,3226.589,32


2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono trasferite al Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia per le finalità di cui all' articolo 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), previa presentazione di un dettagliato programma degli interventi da realizzare.
3. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 è destinata la spesa complessiva di 85.193,78 euro suddivisa in ragione di 32.015,14 euro per l'anno 2019 e 26.589,32 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare le somme relative a contributi già concessi nell'ambito del POR FESR 2007-2013 e non liquidate prima della chiusura del programma comunitario a causa della sospensione dei relativi procedimenti nelle more della definizione di procedimenti giudiziari a carico dei beneficiari.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 282.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 3.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", le domande di contributo presentate nell'anno 2018 ai sensi della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale), rimaste inevase, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 4, e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 036/Pres. Regolamento recante disposizioni attuative in materia di commercio equo e solidale ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale)).
7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 7.800 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui comma 33.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore del Centro di assistenza alle imprese del terziario (CATT FVG) un ulteriore rimborso forfetario per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all' articolo 84 bis, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), svolte nel 2018, a fronte dei costi sostenuti per i canoni di locazione immobiliare delle sedi e delle unità locali, i premi delle polizze assicurative per la responsabilità patrimoniale e professionale e le consulenze continuative connesse all'attività amministrativa.
9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Camere di commercio, per un importo pari alle risorse già attribuite alle Camere stesse per la concessione di contributi previsti all' articolo 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), che alla data del 15 settembre 2019 risultino non impegnabili a favore di soggetti richiedenti, risorse per il finanziamento degli interventi di incentivazione delle imprese di cui all' articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica e integrazione degli strumenti di intervento), secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta regionale.
11. Ai fini dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 10, le Camere di commercio comunicano alla Regione entro il 30 settembre 2019 l'importo delle risorse non impegnabili di cui al comma 10.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 1.512.140,62 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Camere di commercio, per un importo pari alle risorse già attribuite alle Camere stesse per la concessione di contributi previsti all' articolo 30 della legge regionale 3/2015 che alla data del 15 settembre 2019 risultino non impegnabili a favore di soggetti richiedenti, risorse per il finanziamento degli interventi di incentivazione delle imprese di cui all' articolo 20 della legge regionale 3/2015 , secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta regionale.
14. Ai fini dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 13, le Camere di commercio comunicano all'Amministrazione regionale entro il 30 settembre 2019 l'importo delle risorse non impegnabili di cui al comma 13.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa di 1.817.306,10 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.
16.
Al comma 4 dell'articolo 5 sexies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), le parole << entro il tetto massimo dei valori indicati per i direttori apicali dell'Amministrazione regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << in coerenza con i valori indicati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione della Regione, per i propri direttori apicali >>.

17.
Alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74 (Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli - Venezia Giulia), la parola << congiuntamente >> è sostituita dalle seguenti: << anche congiuntamente >>.

18. Al fine della realizzazione coordinata degli interventi necessari all'adeguamento delle strutture e degli impianti del complesso termale di proprietà del Comune di Arta Terme alle normative in materia di antincendio, è autorizzata la devoluzione al Comune di Arta Terme dei contributi già concessi anche per tale finalità con i decreti di concessione n. 2581/PRODRAF del 29 novembre 2013, n. 5596/PRODRAF del 18 dicembre 2014 e n. 4860/PRODRAF dell'11 dicembre 2015 del Direttore del Servizio turismo, per la parte non ancora erogata per la realizzazione di un progetto unitario e organico di completamento degli interventi di adeguamento dello stabilimento termale medesimo alla normativa vigente per la prevenzione incendi, a copertura degli oneri da sostenere o già sostenuti.
19. Il Comune di Arta Terme presenta domanda di devoluzione dei contributi di cui al comma 18 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, corredata di relazione illustrativa, quadro economico e cronoprogramma aggiornato degli interventi oggetto di finanziamento.
20. Con il decreto di devoluzione sono fissati i nuovi termini di ultimazione dei lavori e stabilite le modalità di rendicontazione e di erogazione dei contributi.
21.
Alla fine del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), è aggiunto il seguente periodo: << Per le medesime finalità, la verifica di disponibilità di soggetti idonei viene effettuata anche nell'ambito del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno in liquidazione. >>.

22. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2018 ai sensi dell' articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2018, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2019.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarvisio un contributo finalizzato allo sviluppo del turismo sportivo invernale e della pratica sportiva dello sci nei territori montani, con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali diretti al miglioramento degli immobili destinati alle attività di insegnamento delle tecniche sciistiche.
24. La domanda di contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma relativi all'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
25. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.
26. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << sei componenti effettivi e sei sostituti >> sono sostituite dalle seguenti: << sette componenti effettivi e sette sostituti >>;

b)
le parole << uno, esperto in scienze economico-aziendali, >> sono sostituite dalle seguenti:<< due, esperti in scienze economico-aziendali >>.

27. Per le finalità previste dall' articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale 26/2005 , come modificato dal comma 26, è destinata la spesa complessiva di 24.000 euro suddivisa in ragione di 8.000 euro per ciascuno degli anni 2019-2021, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.
28. Le risorse assegnate alle Camere di commercio ai sensi dell' articolo 5, comma 76 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono ripartite con deliberazione della Giunta regionale.
29. Qualora nel caso di rifinanziamento degli interventi previsti dal decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2007, n. 0209/Pres. , successivi all'1 gennaio di ciascun anno, il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4 del regolamento medesimo è fissato a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale che ne dispone il rifinanziamento.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a PromoTurismoFVG per attuare, in collaborazione con i Comuni interessati, un progetto denominato "L'arte e la cultura nella rete dei cammini religiosi del Friuli Venezia Giulia" con l'obiettivo di valorizzare il rapporto tra chi frequenta gli itinerari con l'arte e la cultura che ogni territorio può offrire attraverso le proprie particolari e peculiari tradizioni culturali. Il progetto prevede la valorizzazione delle realtà ospitanti integrandolo con la rete devozionale internazionale legata ai cammini Religiosi Europei. La realizzazione di interventi è finalizzata alla valorizzazione artistica in chiave turistica dei borghi.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di turismo corredata di una relazione illustrativa, dell'elenco degli interventi da attuarsi in collaborazione con i Comuni interessati e dell'elenco delle spese da sostenersi. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione e le modalità di concessione di anticipi su richiesta del beneficiario.
32. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 50.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 33.
33. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella B.