LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/08/2019
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 13
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. All' articolo 40 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << il soggetto autorizzato dal POG >> sono sostituite dalle seguenti: << l'organo competente >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La prenotazione delle risorse non è necessaria in caso di:
a) procedimenti finalizzati al trasferimento di risorse;
b) procedimenti finalizzati alla concessione di incentivi o contributi;
c) procedimenti finalizzati all'impegno della spesa relativa ai compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese ai componenti di comitati e commissioni previsti da leggi regionali;
d) beneficiario, quantum e oggetto dell'intervento individuati dalla legge;
e) spese obbligatorie iscritte annualmente negli appositi elenchi;
f) spese gravanti su capitoli di partite di giro.>>;

c)
Il comma 3 è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
<<c) la spesa impegnata non ecceda la spesa prenotata;
c bis) la spesa impegnata, relativamente alle fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 21/2007 , non ecceda la spesa assegnata in sede di ripartizione delle risorse o, relativamente alla fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c), della medesima legge regionale, non ecceda la spesa autorizzata dalla legge;>>;

b)
alla lettera e) le parole << nell'atto di prenotazione o >> sono soppresse.

3.
Il comma 2 dell'articolo 71 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), è abrogato.

4.
5.
Il Fondo speciale con contabilità separata previsto all' articolo 9, comma 7, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), gestito da Finest SpA è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di rispondere in maniera più efficace agli obiettivi indicati dal Piano strategico regionale per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese.

6.
La Regione subentra al soppresso Fondo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

7.
Le disponibilità residue del Fondo affluiscono al bilancio regionale entro sessanta giorni dalla data di soppressione del Fondo medesimo e sono accertate e riscosse al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.

8. Al fine di favorire le iniziative di sostegno e di sviluppo del processo di internazionalizzazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale a Finest SpA per realizzare specifiche progettualità di sistema coordinate attraverso lo SPRINT - Sportello unico per l'internazionalizzazione.
9. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definite annualmente le priorità e le linee di indirizzo per lo sviluppo delle progettualità di cui al comma 8.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2019-2021, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 26.
11.
Al comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 3/2002 le parole << delle aziende >> sono sostituite dalle seguenti: << del territorio >>.

12. Al fine di consentire a Friulia SpA nel suo ruolo di finanziaria regionale di promuovere interventi per il rilancio delle imprese del territorio, con particolare riferimento ai settori che necessitano di azioni finalizzate al superamento di situazioni di difficoltà finanziaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla ricapitalizzazione di Friulia SpA, nel limite massimo di 3 milioni di euro a un valore unitario coerente con il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal Consiglio di amministrazione di Friulia SpA e asseverato dalla società di revisione.
13. L'operazione di cui al comma 12 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia SpA di un programma di investimenti che evidenzi le iniziative che la società intende attuare per il perseguimento delle finalità di cui al comma 12. Annualmente, e per tutta la durata del programma, Friulia SpA è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.
14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI, Artigianato) - Titolo n. 3 (Incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 26.
15. Alla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale, nonché di modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al titolo dopo le parole << demanio marittimo regionale >> sono inserite le seguenti: << , demanio ferroviario >>;

b)
al capo II del titolo III dopo le parole << demanio stradale regionale >> sono aggiunte le seguenti: << e del demanio ferroviario regionale >>;

c)
l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
<<Art. 34
 (Rettifiche di intestazione)
1. Con decreto della struttura competente alla tenuta dell'inventario dei beni facenti parte del demanio stradale regionale e del demanio ferroviario regionale, che costituisce titolo per la variazione dell'intestazione degli stessi, i beni iscritti al patrimonio o al demanio della Regione, per i quali la struttura regionale competente in materia di viabilità abbia accertato le caratteristiche di demanialità stradale o ferroviaria e la loro funzionalità alle strade regionali o alle ferrovie regionali, sono iscritti con la denominazione "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio stradale" o "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio ferroviario. >>;

d)
l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
<<Art. 35
 (Sdemanializzazione di beni del demanio stradale regionale e del demanio ferroviario regionale)
1. La sdemanializzazione di beni del demanio stradale regionale o del demanio ferroviario regionale è autorizzata dalla Giunta regionale e successivamente è disposta con decreto della struttura competente alla tenuta dell'inventario dei beni facenti parte del demanio stradale regionale e del demanio ferroviario regionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento da parte della struttura regionale competente in materia di viabilità dell'avvenuta perdita delle caratteristiche di demanialità stradale o ferroviaria.>>;

e)
l'articolo 36 è sostituito dal seguente:
<<Art. 36
 (Acquisizione di beni al demanio stradale regionale e al demanio ferroviario regionale)
1. Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 823 del codice civile , al fine del contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprietà di terzi in relazione ai quali è stata accertata la caratteristica di demanialità stradale funzionale alle strade regionali o di demanialità ferroviaria funzionale alle ferrovie regionali da parte della struttura regionale competente, possono essere acquisiti al demanio stradale regionale o al demanio ferroviario regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volontà di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione e si assuma tutti gli oneri connessi alla procedura di trasferimento, previa verifica della regolarità urbanistico - edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il Direttore del servizio competente in materia di demanio stradale regionale o di demanio ferroviario regionale.>>.

f)
l'articolo 37 è sostituito dal seguente:
<<Art. 37
 (Attività istruttoria)
1. L'attività istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 34, 35 e 36 e alla valorizzazione dei beni del demanio stradale, ferroviario o dei beni iscritti al patrimonio della Regione e di cui sia stata accertata la perdita delle caratteristiche di demanialità stradale o ferroviaria può essere svolta anche da enti e società partecipate dalla Regione, sotto la vigilanza della Regione stessa. >>.

16. Al fine di promuovere la rigenerazione urbana e la riqualificazione urbanistica delle aree del Porto Vecchio, la Regione è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme al Comune di Trieste e all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, alla costituzione del Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio "URSUS", con sede in Trieste, quale ente di diritto pubblico economico.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare al Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio "URSUS", all'atto della sua costituzione, la propria quota del fondo di dotazione, entro l'ammontare massimo di 100.000 euro.
18. Con accordo di programma stipulato da Regione, Comune di Trieste e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale possono essere definiti gli indirizzi, le finalità e i tempi di costituzione del Consorzio e ulteriori modalità di realizzazione dell'azione integrata di Regione, Comune di Trieste e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il conseguimento delle finalità di valorizzazione e sviluppo dell'area di Porto Vecchio.
18 bis. Al fine di garantire il funzionamento del Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio di Trieste "URSUS", la Regione, previa deliberazione di Giunta, è autorizzata a concorrere alle spese di funzionamento dello stesso, in proporzione alla percentuale delle quote del fondo di dotazione possedute, non oltre a quanto determinato con la legge di stabilità, a condizione che le stesse spese eccedano la copertura resa da altri mezzi finanziari statutariamente previsti e, comunque, ove gli altri soci si siano assunti, per il medesimo anno, proporzionale onere di compartecipazione.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 26.
20. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta apposito regolamento per la concessione di contributi a iniziative in grado di promuovere e valorizzare anche a livello locale il Friuli Venezia Giulia sotto il profilo storico, culturale, scientifico, sociale, artistico, sportivo, ambientale, turistico, del folklore e delle tradizioni popolari.
21. Possono presentare domanda di contributo associazioni, comitati, fondazioni, parrocchie e altri enti senza fini di lucro aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, istituiti o costituiti da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda medesima.
21 bis. Non possono in ogni caso presentare domanda di contributo:
a) enti pubblici;
b) partiti, organizzazioni o movimenti politici e sindacali comunque denominati;
c) enti e organismi di rappresentanza di categorie economiche e professionali, comunque denominati;
d) società, di persone e di capitali, in qualunque forma costituite a eccezione di quelle iscritte ai registri del CONI e del RUNTS;
e) persone fisiche.
(4)
21 ter. Ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il regolamento individua i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo che, per ciascuna iniziativa, non può essere inferiore a 1.000 euro e superiore a 5.000 euro.
21 quater. In ogni caso sono escluse dai contributi le iniziative organizzate a fini di propaganda su temi di natura etica, religiosa e politica.
22. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 21 presentano domanda corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa, di un preventivo di spesa, nonché dell'attestazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento e dell'assenza di cause di esclusione.
23.  
( ABROGATO )
(8)
24. Gli oneri derivanti dalle finalità di cui ai commi 20 e 21 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
25.
Al comma 35 dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), dopo le parole << vincoli per il beneficiario. >> sono aggiunte le seguenti: << In ogni caso, in deroga a quanto previsto dall' articolo 60, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il contributo può essere erogato in via anticipata fino alla concorrenza dell'importo di 750.000 euro, sulla base della progressione di spesa, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 14/2002 per l'erogazione del saldo. >>.

26. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella M.
Note:
1Comma 18 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Comma 20 sostituito da art. 12, comma 30, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Comma 21 sostituito da art. 12, comma 30, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Comma 21 bis aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Comma 21 ter aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Comma 21 quater aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Comma 22 sostituito da art. 12, comma 30, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8Comma 23 abrogato da art. 12, comma 30, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9Parole sostituite al comma 24 da art. 12, comma 30, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.