LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 2019, n. 1

Modifiche alla legge regionale 5/2016 concernente l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

TESTO VIGENTE dal 01/10/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/2019
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 1
1.
Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), è sostituito dal seguente:
<<4. L'AUSIR informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. Inoltre ha una contabilità economico-patrimoniale, tiene le scritture contabili e formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel codice civile , in quanto compatibili. Le deliberazioni dell'AUSIR sono validamente assunte dagli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali.>>.