LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2019, n. 14

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/2019
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 3
 (Funzioni delle Ater)
1. Le Ater concorrono a realizzare gli obiettivi definiti nel Programma regionale delle politiche abitative di cui all' articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), e, in particolare, provvedono a:
a) realizzare gli interventi di edilizia socio-abitativa assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con mezzi propri;
b) realizzare interventi edilizi, servizi residenziali, sociali, opere di urbanizzazione e infrastrutture urbanistiche per conto di Enti locali, enti pubblici e privati nel settore dell'edilizia residenziale universitaria;
c) realizzare per conto degli Enti locali, enti pubblici e privati, progetti urbanistici, piani particolareggiati e di recupero;
d) gestire il patrimonio di loro proprietà e quello di proprietà dello Stato e degli Enti locali, nonché il patrimonio di enti pubblici e di privati o affidato alla loro gestione, realizzando periodicamente opere di recupero, compresa la riqualificazione e la manutenzione anche degli spazi di uso comune, degli spazi verdi e di pubblico accesso;
e) fornire agli Enti locali assistenza tecnica e amministrativa retribuita per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione sulla base di specifici accordi;
f) fornire assistenza tecnica e amministrativa retribuita a enti pubblici nel settore dell'edilizia;
g) intervenire mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, ai soli fini calmieratori, sul mercato edilizio realizzando unità immobiliari allo scopo di locarle o venderle;
h) fornire alla Regione un programma pluriennale degli interventi da realizzare nell'ambito dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 16 della legge regionale 1/2016;
i) partecipare con soggetti privati a iniziative nel settore del recupero edilizio e urbano;
j) promuovere, nell'ambito dei Tavoli di cui all' articolo 8 della legge regionale 1/2016 , progetti per la realizzazione di interventi condivisi al fine di perseguire la qualità sociale dell'abitare negli edifici a prevalente proprietà Ater;
k) concedere in comodato gratuito, mediante bandi pubblici o mediante delega ai Comuni, i locali non locati e non adibiti o adibibili a uso abitazione o parcheggio, alle associazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro regionale per lo svolgimento di attività non lucrative; i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle accessorie e gli oneri relativi al comodato sono per intero a carico del comodatario;
l) svolgere ogni altra funzione loro attribuita da leggi statali o regionali.
(1)
2. Per le attività di cui al comma 1, in caso di reciproca prestazione di servizio, le Ater possono richiedere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. L'attività svolta dalle Ater sulla base degli accordi di cui all' articolo 7 della legge regionale 1/2016 è resa a titolo gratuito e non prevede compensi.
3. L'acquisto di alloggi per le finalità di cui al presente articolo può essere attuato dalle Ater esclusivamente per immobili privi di caratteristiche di lusso, come definite dal decreto ministeriale 1072/1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 27 agosto 1969, n. 218.
Note:
1Lettera h) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 2, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.