LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/02/2018
Materia:
110.05 - Elezioni
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
150.02 - Referendum

Art. 9
 (Disposizioni in materia di personale)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2018 al personale del Comune di Sappada/Plodn si applica la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.
1 bis. L'adeguamento del trattamento economico conseguente a quanto previsto dal comma 1 è considerato quale onere per rinnovo contrattuale.
2. In relazione a quanto previsto al comma 1 e con la medesima decorrenza, il personale del Comune di Sappada/Plodn, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è collocato, nell'ambito dell'ordinamento professionale del personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nella medesima categoria rivestita presso il Comune e nella posizione economica avente il trattamento tabellare più prossimo, per difetto, a quello della posizione rivestita; il personale con categoria C e profilo professionale di agente della polizia municipale è collocato nella categoria PLA dell'Area della polizia locale e nella posizione economica avente il trattamento tabellare più prossimo, per difetto, a quello della posizione rivestita.
3. In relazione alla collocazione di cui al comma 2, il personale mantiene il trattamento economico fondamentale, se più favorevole, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti; la retribuzione individuale di anzianità, qualora in godimento, non rientra nella determinazione del predetto assegno e viene conservata.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 13/2020