LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  15/02/2018
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
440.07 - Fonti energetiche
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 14
 (Disposizioni sugli impianti di distribuzione dei carburanti)
1. Per le finalità di cui all' articolo 42, comma 6, della legge regionale 19/2012 , sono considerati in condizioni di incompatibilità territoriale o di inidoneità tecnica gli impianti di distribuzione dei carburanti che non presentino al Comune il programma di adeguamento o di chiusura dell'impianto entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
2Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n. 119 dd. 03/04/2019 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 21 dd. 22/05/2019) l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della presente legge.