LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2018, n. 25

Disposizioni finanziarie intersettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 5
 (Assetto del territorio e edilizia)
1.
Al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità), le parole << all'approvazione dello studio da parte della Commissione Tecnica Regionale di cui all'articolo 5, commi dal 19 al 21, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013) >> sono sostituite dalle seguenti: << in via anticipata >>.

2. Le modifiche previste al comma 1 si applicano ai procedimenti per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di determinazione definitiva del contributo.
3.
Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), è inserito il seguente:
<<1 bis.I contributi agli enti locali, per gli interventi sugli immobili di cui al comma 1, sono concessi al 100 per cento del quadro economico esposto.>>.

4. Per le finalità di cui all' articolo 24 della legge regionale 5/2012 , come modificato dal comma 3, è destinata la spesa di 319.821 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.
5.
Al comma 55 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole << e il pagamento degli interessi di mora pari al tasso legale >> e le parole << e relativi interessi >> sono soppresse.

6.
Alla lettera c) del comma 1 quinquies dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), le parole << cinque anni >> sono sostituite dalle seguenti: << sette anni >>.

7. La disposizione di cui al comma 6 si applica anche ai procedimenti per i quali non è ancora intervenuta la restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.
8. L'Amministrazione regionale, per l'anno 2018, può disporre la concessione dei contributi previsti per le finalità di cui all'articolo 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sulla base dell'intervenuto provvedimento di approvazione delle graduatorie anche in deroga all' articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e alle disposizioni regolamentari che disciplinano il procedimento contributivo. I beneficiari presentano la documentazione richiesta dalla disciplina di settore ai fini della concessione entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, a pena di decadenza e conseguente revoca del contributo.
9. All' articolo 7 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 36 le parole << da completare entro la fine dell'esercizio 2020 >> sono soppresse;

b)
dopo il comma 73 sono inseriti i seguenti:
<< 73 bis.Con riferimento ai contributi concessi ai sensi dei commi da 36 a 42 e da 71 a 74, l'erogazione può essere disposta per importi correlati all'avanzamento nell'esecuzione dell'opera su istanza del beneficiario corredata di:
a) documentazione di spesa, ancorché non quietanzata, per l'importo per cui è richiesta l'erogazione;
b) dichiarazione del direttore dei lavori, se presente, ovvero di un tecnico qualificato negli altri casi, attestante l'avvenuta acquisizione di beni o l'esecuzione di lavori per l'importo richiesto e la conformità di quanto eseguito al progetto dell'opera finanziata.
73 ter. L'Amministrazione regionale può disporre ispezioni e controlli ai fini di verificare lo stato di attuazione degli interventi, ai sensi dell' articolo 44 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei Comuni beneficiari del "Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 (Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta), anticipazioni di cassa in coerenza con il cronoprogramma delle opere e delle conseguenti erogazioni dello Stato nei limiti degli stanziamenti disponibili, subordinatamente all'assunzione da parte dei Comuni stessi nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso dell'anticipazione erogata.
11. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa complessiva di 7.600.000 euro suddivisa in ragione di 2.600.000 euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.
12. Le entrate di cui al comma 10, per complessivi 4 milioni di euro, suddivisi in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti a medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1. Le entrate pari a 3.600.000 euro per l'anno 2021 sono accertate e riscosse nei corrispondenti Titolo e Tipologia dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'anno medesimo.
13. Per l'esecuzione degli interventi urgenti di ripristino delle infrastrutture e la messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi a ottobre 2018, è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 14.
14. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella E.