LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2018, n. 20

Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 .

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 3
 (Risorse agricole e forestali)
1.
Al comma 72 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), le parole << 31 luglio 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 luglio 2019 >>.

2. In via di interpretazione autentica dell' articolo 3, comma 79, della legge regionale 45/2017 , le spese per l'affidamento di consulenze amministrative, legali e fiscali effettuate nel 2018 e 2019 dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito delle azioni propedeutiche all'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema contabile economico - patrimoniale non sono considerate ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa per studi e incarichi di consulenza previsto dall' articolo 10, comma 20, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016).
3.
Dopo l' articolo 14 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), è inserito il seguente:
<<Art. 14 bis
 (Abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, ai cacciatori che sono associati nell'annata venatoria 2018-2019 alla Riserva di caccia di Sappada/Plodn e che sono in possesso dell'abilitazione per la caccia di selezione ad almeno una specie di ungulati o dell'abilitazione per la caccia ad almeno una specie di ungulati con il cane da seguita rilasciate dalla Regione Veneto, l'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 3), o l'abilitazione alla caccia agli ungulati con il cane da seguita di cui all' articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 4), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in deroga alle procedure previste dall'articolo 29 della medesima legge, esclusivamente a seguito dell'avvenuta partecipazione ad apposito corso organizzato dalla Direzione centrale competente in materia faunistico-venatoria.
2. Fino al conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio alla caccia di selezione agli ungulati o alla caccia agli ungulati con i cani da seguita in applicazione del comma 1, nell'annata venatoria 2018-2019, i cacciatori di cui al medesimo comma 1 possono esercitare tali forme di caccia, nella Riserva di caccia di Sappada/Plodn, accompagnati da un cacciatore in possesso della relativa abilitazione.
3. Fino al conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati o dell'abilitazione alla caccia agli ungulati con il cane da seguita ai sensi delle procedure previste dall' articolo 29 della legge regionale 6/2008 , i cacciatori che sono associati nell'annata venatoria 2018-2019 alla Riserva di caccia di Sappada/Plodn e che non sono in possesso delle abilitazioni di cui al comma 1 rilasciate dalla Regione Veneto, possono esercitare tali forme di caccia, nella Riserva di caccia di Sappada/Plodn, accompagnati da un cacciatore in possesso della relativa abilitazione.>>.

4.
Dopo l' articolo 18 della legge regionale 4/2018 è inserito il seguente:
<<Art. 18 bis
 (Disposizioni transitorie relative alle strade silvo pastorali interdette al pubblico transito)
1. Ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 104, comma 1, con gli articoli 73, comma 4 e 98, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), con riferimento alle strade silvo pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), situate all'interno del Comune di Sappada, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione effettua una ricognizione delle strade medesime ai fini dell'inserimento nell'elenco delle strade interdette al pubblico transito dei veicoli a motore, in attuazione dell' articolo 73 della legge regionale 9/2007 .
2. Nelle more dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, alle strade già comprese nell'elenco della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (Disciplina della viabilità silvo pastorale), della Regione Veneto continua ad applicarsi la medesima legge regionale.
3. Le entrate di cui all' articolo 7 della legge regionale 14/1992 della Regione Veneto sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) - Categoria 3020300 (entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020.>>.

5.
Al comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le parole << 31 dicembre 2018 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2019 >>.

6.
Al termine del comma 9 dell'articolo 11 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono aggiunte le seguenti parole: << Sono altresì considerati abilitati i conduttori che risultano essere compresi negli elenchi depositati presso i Comitati provinciali della caccia ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 giugno 1988, n. 270 (Regolamentazione in materia di caccia di selezione di cui agli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 ), previa partecipazione al corso preparatorio di cui all'articolo 29, comma 1 e iscrizione nell'Elenco di cui al comma 4. >>.

7.
Al comma 6 dell'articolo 25 della legge regionale 6/2008 dopo la parola << disciplinare >> sono inserite le seguenti: << i criteri e le procedure per la fruizione delle zone cinofile di cui al presente articolo e, >>.

8. In fase di prima applicazione dei nuovi criteri per il conseguimento delle abilitazioni in materia venatoria, previsti dall' articolo 29 della legge regionale 6/2008 , come modificato dall' articolo 90, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), possono partecipare agli esami per le abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punti da 1 a 5, della legge regionale 6/2008 anche coloro che hanno regolarmente frequentato i corsi organizzati dall'Amministrazione regionale o dalle Amministrazioni provinciali prima del 31 dicembre 2017.
9. In via di interpretazione autentica dell' articolo 37, comma 1, lettera l), della legge regionale 6/2008 , il riferimento all'attività venatoria o alla tutela della fauna deve intendersi all'esercizio venatorio o al prelievo della fauna di cui all' articolo 28, comma 1, della legge regionale 6/2008 .
10.
Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 6/2008 è aggiunta la seguente:
<<h.1) in esecuzione dell'articolo 25, sono individuati i criteri e le procedure per la fruizione delle zone cinofile e, in particolare, le condizioni e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime.>>.

11.
Dopo la lettera d) bis del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3 ), è aggiunta la seguente:
<<d ter) i mezzi a motore impegnati per le attività di recupero della fauna selvatica ferita di cui all' articolo 11 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), per la durata delle operazioni di recupero e comunque non oltre trentasei ore dalla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 11 bis.>>.

12.
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15/1991 è inserito il seguente:
<<1 bis. Sono altresì esclusi dall'osservanza del divieto di cui agli articoli 1 e 2 i mezzi a motore utilizzati per approssimarsi, nel periodo di apertura al pubblico, ai rifugi non raggiungibili dalla viabilità forestale. Entro tre giorni dalla richiesta del personale adibito alla vigilanza, è presentata documentazione utile a comprovare l'avvenuto raggiungimento del rifugio.>>.

13.
Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 15/1991 è sostituito dai seguenti:
<<3. I Comuni competenti per territorio autorizzano la circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2 in presenza dei seguenti presupposti:
a) utilizzo, da parte di residenti, di mezzi per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive ed altre attività socialmente utili;
b) utilizzo di mezzi strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia e all'esercizio dell'attività venatoria.
3 bis. Il Comune trasmette copia dell'autorizzazione di cui al comma 3 all'Ispettorato forestale competente per territorio e rilascia apposito contrassegno, conforme al modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste, da apporsi sui mezzi autorizzati.>>.

14.
Al comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le parole << entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il termine del 15 ottobre 2018 >>.

15.
Al comma 53 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2018 le parole << entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il termine del 30 settembre 2018 >>.

16. Con riferimento ai lavori di costruzione, completamento e trasformazione degli impianti pluvirrigui affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) di cui all' articolo 2, comma 81, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), i Consorzi di bonifica sono autorizzati a presentare la rendicontazione finale in forma semplificata, con le modalità di cui all' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
17. In considerazione delle tempistiche occorrenti alla Regione per perfezionare gli atti e le procedure finalizzati alla cessione dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione in attuazione dell'articolo 2, commi da 16 a 20, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), l'ERSA è autorizzata a prorogare ciascun contratto di locazione stipulato ai sensi del comma 20 del medesimo articolo per la durata massima di due anni.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli, con sede a Colloredo di Monte Albano, un contributo straordinario per i lavori di adeguamento finalizzati ad attivare un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nel macello di cui il Consorzio abbia la disponibilità per almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda.
19. La domanda di contributo è presentata entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modalità di presentazione della domanda e il procedimento per la concessione del contributo sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 68, commi da 2 a 5, della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria).
20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 21.
21. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella C.