LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.

TESTO VIGENTE dal 25/11/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2018
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.07 - Agricoltura biologica

Art. 13
 (Utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad impiegare le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo per concedere i finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere j), k) e m), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), in aggiunta al contributo finanziario fornito al Fondo medesimo dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti dai regolamenti di cui all' articolo 3, comma 5, della legge regionale 24/2016 .