LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 14

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato "Il Noce" Onlus di Casarsa della Delizia un contributo straordinario di 100.000 euro per interventi urgenti di risanamento, di efficientamento energetico e per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione del contributo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Bambini e Autismo Onlus di Pordenone un contributo straordinario di 100.000 euro per le spese tecniche e la realizzazione nel comune di Pordenone di una struttura sperimentale per l'accoglienza di persone con autismo in stato di crisi.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il finanziamento di cui al comma 4 su presentazione della domanda della Fondazione Bambini e Autismo Onlus da inoltrarsi alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente l'indicazione dell'importo di spesa previsto.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'istituto di cui all' articolo 9, comma 43, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), un contributo straordinario per l'attività di supporto alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali nella predisposizione del programma triennale di cui all' articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all' articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)), con riferimento al triennio 2019-2021.
8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla struttura regionale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
9. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
10. A seguito del trasferimento dell'immobile adibito a Centro anziani all'Azienda pubblica di servizi alla persona "Stati Uniti d'America" da parte del Comune di Villa Santina (UD), disposto con deliberazione del Consiglio comunale n. 45/2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona "Stati Uniti d'America" con sede legale a Villa Santina (UD), la somma di 1.292.124 euro per l'adeguamento, la straordinaria manutenzione e la ristrutturazione del medesimo immobile, al fine di garantire il sostegno, già stabilito dall' articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per la realizzazione sul Centro anziani degli interventi di edilizia e impiantistica previsti dall'Amministrazione comunale per la medesima finalità e lo stesso importo.
11. Alle finalità di cui al comma 10 si provvede con le risorse, pari a 1.292.124 euro, già trasferite per il medesimo fine al Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali di cui all' articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), che le riversa al bilancio regionale.
12. Le entrate di cui al comma 11, quantificate in 1.292.124 euro per l'anno 2018, affluiscono sul Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia 40200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
13. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 1.292.124 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
14. Al fine di ampliare le misure attive di promozione e di supporto alle famiglie, anche incentivando la natalità e contestualmente il lavoro femminile, la Regione riconosce per ogni figlio nato o adottato un assegno di importo pari a 1.200 euro annui a decorrere dal mese di nascita o adozione e fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
15. L'assegno di cui al comma 14 è istituito per un periodo sperimentale con riguardo ai figli nati o addottati negli anni 2018 e 2019 ed è riconosciuto ai nuclei familiari con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), pari o inferiore a 30.000 euro aventi titolo a richiedere la Carta Famiglia prevista dall' articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).
16. Per accedere al beneficio di cui al comma 14 il nucleo familiare deve presentare domanda al Comune o all'Unione territoriale intercomunale (UTI) competenti per territorio al rilascio di Carta Famiglia entro novanta giorni dalla nascita o dall'adozione, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto del direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale della Regione. Il nucleo familiare, non già titolare di Carta Famiglia, deve richiederne il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda per accedere al beneficio.
17. Per i figli nati o adottati nell'anno 2018 prima dell'entrata in vigore della presente legge il termine di cui al comma 16 decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
18. L'assegno di cui al comma 14 è corrisposto dal Comune o dall'UTI cui è stata presentata la domanda.
19. Per consentire ai Comuni e alle UTI l'avvio delle erogazioni dell'assegno di cui al comma 14 la Regione trasferisce agli stessi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di acconto un importo pari al 50 per cento delle risorse necessarie a coprire per dodici mesi il fabbisogno per l'intervento in base al numero degli iscritti in anagrafe per nascita nei relativi territori nell'anno 2016. Gli ulteriori trasferimenti saranno effettuati tenuto conto dei dati inseriti dagli enti erogatori nell'applicativo informatico di Carta Famiglia entro le date che saranno stabilite con decreto del direttore del servizio competente.
20. L'assegno di cui al comma 14 è cumulabile con ogni altro beneficio previsto nell'ordinamento vigente a favore della natalità e della genitorialità e per il sostegno al reddito delle famiglie.
21. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 26.400.000 euro, suddivisa in ragione di 4.800.000 euro per l'anno 2018 e di 10.080.000 euro per l'anno 2019 e 11.520.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1, per gli anni 2018 e 2019 e di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2, per l'anno 2020.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Buon Samaritano di Pordenone, alla Fondazione Diocesana Caritas Trieste Onlus, alla Carità Diocesana di Gorizia Onlus e all'Associazione Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine Onlus, un contributo straordinario per le attività di osservazione, analisi e valutazione riferite alle misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, attivate a livello regionale, nazionale e locale, anche mediante l'implementazione della rete di monitoraggio dei fenomeni di povertà composta dai Centri di Ascolto e dai servizi di prossimità promossi sui territori.
23. Per accedere al contributo i soggetti di cui al comma 22 presentano domanda alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività preventivate e di un preventivo di spesa di massima. Il contributo complessivo è suddiviso tra i richiedenti per il 50 per cento in parti uguali e per il restante 50 per cento sulla base della popolazione residente nel territorio di riferimento di ciascuna Caritas.
24. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
25. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ruda un contributo straordinario di 42.000 euro per la realizzazione di un progetto atto a costruire una rete solidale con l'obiettivo di migliorare la vita dei cittadini della comunità.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 42.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
29.  
( ABROGATO )
(5)
30. Per le finalità di cui all' articolo 21 della legge regionale 41/1996 , come sostituito dal comma 29, è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro i Tumori (ANVOLT) di Trieste un contributo straordinario di 10.000 euro per il perseguimento delle sue attività istituzionali.
32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
33. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento già concesso a favore del Comune di Vivaro (PN) con il decreto del Direttore dell'Area Servizi sociali e Integrazione sociosanitaria n. 1083/ASOC del 25 novembre 2013 per interventi diversi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia, nonché eventuali interventi necessari di riqualificazione energetica e superamento barriere architettoniche, del Plesso scolastico comunale di Tesis, con annessa palestra e ambulatorio medico, e dei lavori necessari alla riconversione dell'edificio comunale "ex Antiquarium di Tesis" da riadibire a museo archeologico "Antiquarium di Tesis".
35. Per le finalità di cui al comma 34 il beneficiario presenta al Servizio regionale che ha concesso il contributo, entro il termine perentorio del 31 luglio 2018, la domanda corredata della documentazione di cui all' articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), volta a ottenere la definizione del nuovo intervento, la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori nonché di rendicontazione dei relativi contributi.
35 bis. Una volta confermati i finanziamenti ai sensi del comma 34 dal Servizio regionale che ha concesso il contributo, le domande presentate sono assegnate alle Direzioni competenti per materia, per le relative istruttorie e l'adozione degli atti conseguenti.
36. In riferimento agli interventi di realizzazione di opere di edilizia sanitaria e di acquisizione di apparecchiature sanitarie di rilevante impatto funzionale ed economico, autorizzati ai sensi dell' articolo 5, comma 42, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e non supportati da finanziamenti specifici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del Servizio sanitario regionale un contributo commisurato all'incidenza annuale degli interventi stessi sulla gestione corrente.
37. Il contributo è richiesto dal rappresentante legale dell'ente che attesta, con apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'incidenza annuale degli interventi sulla gestione corrente.
38. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa complessiva di 21 milioni di euro, suddivisi in ragione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale-investimenti sanitari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Donatori di Sangue di Trieste un contributo per l'adeguamento dell'autoemoteca di proprietà o per l'acquisto di una autoemoteca al fine di agevolare la raccolta di sangue nel territorio dell'Unione territoriale intercomunale Giuliana.
40. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 39 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa e di una relazione illustrativa dell'intervento. Il contributo è erogato in via anticipata, in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione.
41. Per le finalità di cui al comma 39 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
Note:
1Comma 35 bis aggiunto da art. 9, comma 6, L. R. 25/2018
2Parole aggiunte al comma 39 da art. 9, comma 32, L. R. 25/2018
3Integrata la disciplina del comma 14 da art. 7, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Parole sostituite al comma 4 da art. 73, comma 1, L. R. 6/2019
5Comma 29 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.