LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

CAPO III
 PROGETTI SPECIALI
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 3/2019
Art. 36 bis
 (Interventi a favore delle scuole per celebrare i Giorni della memoria e del ricordo)
1. Al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull'importanza della memoria storica, l'Amministrazione regionale sostiene iniziative, incontri e viaggi della memoria da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto indicato nella legge 20 luglio 2000, n. 211 "Istituzione del <<Giorno della Memoria>> in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti" e nella legge 30 marzo 2004, n. 92 "Istituzione del <<Giorno del ricordo>> in memoria dei martiri delle foibe, dell'esodo istriano-giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati".
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle scuole e ai Comuni della regione un contributo a sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo.
3. Sono beneficiarie dei contributi di cui al comma 2 le istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia quali capofila di reti di istituzioni scolastiche composte di almeno tre istituti compreso il capofila. Sono, altresì, beneficiari i Comuni purché in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro.
3 bis. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale sostiene la formazione dei docenti delle scuole, gli studi e le ricerche e realizza monitoraggi e analisi degli interventi regionali in materia.
3 ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati con cui stipula apposite convenzioni. I soggetti privati sono selezionati nella piena osservanza dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, mutuo riconoscimento e trasparenza.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 3/2019
2Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 32, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 32, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 36 ter
 (Progetto "I Lincei per la scuola")
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con le Università degli Studi di Trieste e di Udine per il sostegno del progetto promosso nel 2010 dall'Accademia Nazionale dei Lincei e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca realizzato dalla fondazione "I Lincei per la Scuola" insieme ai Poli territoriali, con lo scopo di proporre e organizzare attività di formazione per i docenti volte al miglioramento del sistema d'istruzione, attraverso corsi di aggiornamento svolti con metodo laboratoriale nelle discipline previste dalla fondazione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, sono approvati lo schema di convenzione di durata almeno annuale e la proposta di interventi, unitamente al riparto a favore delle due università quali Poli del progetto nazionale del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Gli interventi di cui al comma 2, compatibilmente con le finalità di cui al comma 1, sono destinati a incrementare la copertura geografica delle attività di formazione, con particolare rilievo alle aree periferiche e montane e a favorire l'utilizzo della didattica digitale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 36 quater
 (Progetto classi sperimentali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, con i rappresentanti del sistema produttivo e con istituti scolastici secondari, di secondo grado del sistema scolastico regionale di riferimento per il sostegno di progetti riguardanti l'attivazione di classi sperimentali del secondo biennio e ultimo anno, che hanno lo scopo di realizzare percorsi scolastici innovativi per consentire agli allievi di osservare e sperimentare le attività delle professioni collegate alle filiere produttive strategiche del territorio regionale e di favorire un più agevole e immediato ingresso nel mondo del lavoro coerente con il percorso scolastico concluso.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, sono approvati lo schema di convenzione, dalla quale devono emergere i seguenti impegni delle parti:
a) per l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'impegno a sostenere e accompagnare il processo di modifica curricolare nel rispetto degli ordinamenti scolastici esistenti, a monitorare l'andamento del processo e a favorire la formazione dei docenti;
b) per l'istituto scolastico secondario di secondo grado, l'impegno ad adottare le forme di flessibilità e autonomia consentite dall'ordinamento scolastico al fine di attuare la modifica curricolare anche con la trasversalità degli insegnamenti tra un indirizzo e l'altro per consentire la curvatura necessaria sulle tematiche di interesse delle filiere produttive strategiche regionali;
c) per i rappresentanti del sistema produttivo l'impegno ad individuare gli esperti delle filiere produttive strategiche regionali per svolgere attività di formazione in compresenza nel numero minimo di ore definito nel protocollo, a supportare le attività di promozione, a promuovere iniziative volte a favorire l'integrazione tra le scuole e le imprese e ad individuare aziende disponibili ad assumere ad esito del percorso formativo gli studenti in ambiti coerenti con il percorso di studio e la curvatura della classe sperimentale;
d) per l'Amministrazione regionale l'impegno a sostenere il percorso con interventi di orientamento educativo, di pianificazione dell'offerta formativa e della rete scolastica e con un supporto finanziario a favore dell'istituto scolastico sottoscrittore nella misura massima di 10.000 euro a valere per l'intero percorso.
3. La medesima convenzione di cui al comma 2 definisce gli indirizzi e le articolazioni oggetto di modifica curricolare, i termini e le modalità di erogazione del finanziamento regionale e di rendicontazione della spesa sostenuta.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 36 quinquies
 (Promozione attività musicale nelle scuole)
1. Al fine di sostenere e rafforzare le iniziative volte alla promozione dell'attività musicale nelle scuole primarie del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite di ANBIMA Fvg e di USCI Fvg, contributi alle bande musicali e ai cori del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento di corsi di educazione musicale nelle classi delle scuole primarie del sistema scolastico regionale, in convenzione o accordo con i singoli istituti scolastici.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuato il riparto delle risorse da assegnare ad ANBIMA Fvg e ad USCI Fvg.
3. ANBIMA Fvg e USCI Fvg effettuano il riparto delle risorse assegnate a favore delle bande musicali e dei cori del Friuli Venezia Giulia sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.
4. Il contributo è richiesto dalla singola banda musicale o dal singolo coro ad ANBIMA Fvg e ad USCI Fvg entro il 31 ottobre di ogni anno.
5. Il riparto è effettuato da ANBIMA Fvg e da USCI Fvg entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande sulla base delle risorse spettanti a ciascuna banda musicale e a ciascun coro.
6. A ciascuna banda musicale o coro è concesso un contributo nella misura massima di 3.000 euro. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.
7. Fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo del contributo viene riservato per le attività amministrative di riparto e di rendicontazione.
8. Sono ammissibili a finanziamento le spese per noleggio di strumenti e attrezzature musicali, materiale di consumo e materiale didattico, compensi e prestazioni di collaborazione per docenze.
9. I contributi previsti per le finalità di cui al comma 1 sono cumulabili con altre forme contributive concesse da soggetti pubblici e privati per le medesime attività, purché il totale dei benefici economici non superi il totale delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dei corsi di educazione musicale.
10. ANBIMA Fvg e USCI Fvg rendicontano le spese sostenute dalle bande musicali e dai cori secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di concessione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 34, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 34, L. R. 13/2023