LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

CAPO II
 INTERVENTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Art. 34
 (Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione è autorizzata a concedere alle scuole statali e paritarie della Regione appartenente al sistema scolastico regionale, aventi la sede legale o sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia, contributi triennali a sostegno degli interventi previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) delle istituzioni scolastiche medesime e che risultano essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 33.
2.  
( ABROGATO )
(2)
3.  
( ABROGATO )
(3)
3 bis. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 ai soggetti gestori delle scuole paritarie del sistema scolastico regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 4, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/2019