LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 51
 (Presentazione delle domande ed erogazione dei contributi)
1. I destinatari presentano alla Struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 marzo di ogni anno, la domanda di contributo con allegato il preventivo delle spese previste per le finalità di cui al presente capo.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Regione procede all'approvazione del riparto dei contributi secondo le modalità di cui all'articolo 50.
3. I contributi possono essere liquidati in un'unica soluzione all'atto della concessione.
4. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del riparto si provvede all'impegno e alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini di rendicontazione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 36, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.