LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 14
 (Interventi a favore degli alunni con disabilità)
1. Al fine di potenziare le azioni di sostegno ai soggetti con disabilità iscritti alle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale, anche mediante l'incremento della dotazione oraria per il sostegno, e in raccordo con il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ), la Regione e ARDIS sono autorizzate a stipulare uno o più accordi con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi).
2. Gli accordi di cui al comma 1 individuano le istituzioni scolastiche interessate, le tipologie di intervento attivabili, le spese ammissibili, l'istituto scolastico tesoriere, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo. Gli schemi di accordo sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.