LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/04/2018
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 48
 (Presentazione della domanda ed erogazione dei contributi)
1. I soggetti di cui all'articolo 46 presentano entro il mese di febbraio di ogni anno alla Struttura regionale competente in materia di istruzione, la domanda di contributo.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, si provvede all'approvazione del riparto dei contributi secondo le modalità di cui all'articolo 47.
3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del riparto si provvede alla concessione e alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 3/2019
2Parole soppresse al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Parole soppresse al comma 3 da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 11, lettera b), numero 1), L. R. 13/2023
5Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 11, lettera b), numero 2), L. R. 13/2023