LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 2018, n. 12

Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali.

TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10
 (Norme in materia di biodiversità e paesaggio)
1.
Al comma 3 bis dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), le parole << dell'articolo 53, comma 2, lettera b), della sezione 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato >> sono sostituite dalle seguenti: << europee in materia di aiuti di Stato >>.

2. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
<<1. La gestione del parco è affidata a un ente pubblico strumentale della Regione, di seguito denominato Ente parco, sottoposto al controllo e alla vigilanza della Regione.>>;

b)
al comma 2 dell'articolo 25 le parole << entro il 15 novembre >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 31 dicembre >> e le parole << entro il 31 marzo >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 30 aprile >>;

c)
dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:
<<Art. 44 bis
 (Istituzione della Riserva naturale delle Valli Grotari e Vulcan)
1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:15.000, allegata alla presente legge (Allegato 4 bis).
3. Entro il 31 dicembre 2018 l'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 19.>>.

3. Nella legge regionale 42/1996 è inserito l'allegato 4 bis, allegato alla presente legge.
4. All' articolo 62 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica e dell'edilizia >>;

b)
al comma 1 le parole << e per la tutela del paesaggio >> sono soppresse.

5.
Dopo l' articolo 62 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 62 bis
 (Funzioni di Osservatorio regionale per il paesaggio)
1. Ai sensi dell' articolo 133 del decreto legislativo 42/2004 la competente struttura regionale in materia di paesaggio svolge funzioni di Osservatorio regionale per il paesaggio (ORP).
2. L'Osservatorio regionale per il paesaggio svolge attività di monitoraggio dell'efficacia del Piano paesaggistico, ne mantiene aggiornato e sviluppa il quadro conoscitivo, formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio, promuove la partecipazione delle popolazioni e degli enti locali alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale.
3. L'Osservatorio regionale per il paesaggio collabora con i Comuni, le Unioni Territoriali intercomunali, gli Enti Parco, le Università e le istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio, con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e con il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della conservazione e della valorizzazione del paesaggio.>>.