LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 9

Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture

TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Allegati:
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
120.13 - Personale del comparto unico regionale
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità

Art. 8
 (Assegnazione integrativa ai Comuni)
1. In relazione al processo di perequazione delle risorse a favore dei Comuni, in relazione alle funzioni dei servizi sociali erogati dai medesimi ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e allo svolgimento delle medesime da parte delle Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell' articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 , è prevista un'assegnazione integrativa di 6.350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate d'ufficio, senza vincolo di destinazione, a favore dei Comuni che abbiano sostenuto con fondi propri, in riferimento alla quota comunale di cui all' articolo 10, comma 18, lettera c), della legge regionale 25/2016 , una spesa pro capite maggiore al valore pro capite regionale. Tali risorse sono assegnate, in proporzione alle risorse disponibili, in ragione dello scostamento positivo tra il valore pro capite speso da ciascun Comune rispetto al valore pro capite regionale con riferimento alla popolazione residente. Non si procede ad assegnazioni inferiori all'importo annuo di 1.000 euro.
3. La popolazione residente ai fini del presente articolo è quella concernente il dato rilevato al 31 dicembre 2015.
4.  
( ABROGATO )
4 bis.  
( ABROGATO )
5. Per la finalità prevista al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 19.050.000 euro per il triennio 2017-2019, suddivisa in ragione di 6.350.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede come di seguito indicato:
a) per l'anno 2017 con le maggiori entrate per l'importo di 6.000.000 di euro previste ai sensi dell'articolo 49, primo comma, punto 7 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e che affluiscono sul Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019, nonché per l'importo di 350.000 euro mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
b) per ciascuno degli anni 2018 e 2019 mediante prelievo di 6.000.000 di euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, e per l'importo di 350.000 euro mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 5, lettera a), L. R. 31/2017
2Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 5, lettera b), L. R. 31/2017
3Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 5, lettera c), L. R. 31/2017
4Comma 4 abrogato da art. 10, comma 12, L. R. 25/2018
5Comma 4 bis abrogato da art. 10, comma 12, L. R. 25/2018