LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 aprile 2017, n. 9

Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture

TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  27/04/2017
Allegati:
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
120.13 - Personale del comparto unico regionale
430.01 - Trasporti
430.02 - Viabilità

Art. 3
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20/2016 è inserito il seguente:
<<1 bis. Sono attribuite ai Comuni, a decorrere dall'1 luglio 2017, le funzioni esercitate in forza dell' articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), dalle Province di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione delle funzioni di cui all' articolo 36, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative)>>.