LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41

Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/12/2017
Materia:
330.01 - Istruzione

Art. 3
 (Accesso alle attività)
1. L'iscrizione e la frequenza alle attività delle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, di cui alla presente legge è libera, fatto salvo l'eventuale versamento di una quota associativa o di partecipazione che, in particolari casi di bisogno o indigenza da parte degli associati, può essere oggetto di riduzione o di esenzione in conformità ai relativi statuti e regolamenti associativi.
2. Per l'accesso alle attività non è necessario il possesso di alcun titolo di studio.